IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, comma 11, che, nell'enucleare i criteri istitutivi degli uffici delle entrate, stabilisce, con riferimento anche alla definizione della loro competenza territoriale, che essi vanno individuati tenendo conto in ogni caso della maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate e le relative circoscrizioni territoriali; Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 4- bis, lettera e), dell'art. 17, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede che la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale e' effettuata con decreti ministeriali di natura non regolamentare; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che a sua volta richiama l'art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988; Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei dirigenti generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; Considerato che tra gli atti riguardanti l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale devono ricomprendersi anche quelli volti a definire la competenza territoriale degli uffici delle entrate; Visto il decreto direttoriale 29 luglio 1998, con il quale e' stata prevista l'attivazione a Perugia di uno solo dei due previsti uffici delle entrate circoscrizionali, non essendo stato ivi possibile reperire immobili dislocati in maniera tale da consentire di ubicare i due uffici in posizione baricentrica rispetto al loro bacino di utenza; Visto il decreto direttoriale 18 novembre 1998, con il quale e' stata disposta l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Perugia; Considerato che alcuni comuni, quali in particolare Gubbio e quelli vicini di Costacciaro, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, ricadenti nella circoscrizione del predetto ufficio delle entrate, risultano distanti dal capoluogo provinciale, sicche', in base anche alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni locali, appare opportuno istituire, in luogo del secondo ufficio di Perugia, un nuovo ufficio delle entrate da ubicare in posizione geograficarnente decentrata rispetto al capoluogo di quella provincia; Considerato che la sede del nuovo ufficio va individuata tenendo conto che Gubbio e Gualdo Tadino, nonche' i comuni limitrofi, costituiscono un'area con caratteristiche di omogeneita' sotto il profilo socioeconomico, come risulta anche dalla circostanza che dopo la soppressione dell'ufficio del registro di Gubbio, disposta a suo tempo con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, la relativa circoscrizione e' stata aggregata a quella dell'ufficio del registro di Gualdo Tadino; Considerata, pertanto, l'opportunita' di istituire a Gualdo Tadino, data la sua posizione baricentrica rispetto al bacino di utenza sopra definito, un nuovo ufficio delle entrate, con una sezione staccata a Gubbio; Considerato, peraltro, che, per problemi di ordine logistico, non e' comunque possibile procedere all'immediata attivazione dell'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino; Ritenuto necessario evitare che, in attesa dell'avvio di tale ufficio, Gubbio e i comuni circostanti vengano per breve tempo a ricadere nella competenza territoriale dell'ufficio delle entrate di Perugia, che sara' attivato il 18 dicembre prossimo; Ritenuto, pertanto, di dover rideterminare la circoscrizione dell'ufficio delle entrate di Perugia, scorporandone i comuni di Costacciaro, Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, e di prorogare l'operativita' dell'ufficio delle imposte dirette di Gubbio sino all'istituzione dell'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino; Decreta: Art. 1. 1. La circoscrizione dell'ufficio delle entrate di Perugia comprende i seguenti comuni: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Castiglione del Lago, Citta' della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica. 2. Fino all'istituzione dell'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino, continua ad operare l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gubbio con la sua attuale competenza territoriale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 1998 Il direttore generale: Romano