IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione  del  Ministero  delle finanze,  ed  in  particolare
l'art. 7,  comma 11, che,  nell'enucleare i criteri  istitutivi degli
uffici  delle   entrate,  stabilisce,  con  riferimento   anche  alla
definizione  della  loro  competenza  territoriale,  che  essi  vanno
individuati  tenendo  conto  in  ogni caso  della  maggior  possibile
aderenza alle particolari esigenze locali;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze 21 dicembre  1996, n.
700,  recante  il  regolamento   per  l'individuazione  degli  uffici
dell'amministrazione   finanziaria   di  livello   dirigenziale   non
generale,  nel quale  vengono,  tra l'altro,  individuati gli  uffici
delle entrate e le relative circoscrizioni territoriali;
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze 18 giugno 1997, con il
quale   sono  stati   determinati   il   numero,  la   circoscrizione
territoriale e  i compiti delle  sezioni staccate degli  uffici delle
entrate;
  Vista la legge  23 agosto 1988, n. 400, ed  in particolare il comma
4- bis, lettera  e), dell'art. 17, introdotto dall'art.  13, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede che la definizione
dei  compiti degli  uffici dirigenziali  di livello  non generale  e'
effettuata con decreti ministeriali di natura non regolamentare;
  Visto l'art.  6, comma 2, del  decreto legislativo n. 29  del 1993,
cosi' come  modificato dall'art. 5  del decreto legislativo  31 marzo
1998, n. 80,  che a sua volta richiama l'art.  17, comma 4-bis, della
legge n. 400 del 1988;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del 1993, cosi' come sostituito  dall'art. 11 del decreto legislativo
31 marzo  1998, n. 80,  che individua  tra le funzioni  dei dirigenti
generali anche  l'adozione di atti relativi  all'organizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
  Considerato  che tra  gli atti  riguardanti l'organizzazione  degli
uffici  di livello  dirigenziale non  generale devono  ricomprendersi
anche quelli volti a definire la competenza territoriale degli uffici
delle entrate;
  Visto il decreto direttoriale 29 luglio 1998, con il quale e' stata
prevista l'attivazione a Perugia di  uno solo dei due previsti uffici
delle  entrate  circoscrizionali,  non essendo  stato  ivi  possibile
reperire immobili dislocati in maniera  tale da consentire di ubicare
i due  uffici in  posizione baricentrica rispetto  al loro  bacino di
utenza;
  Visto il  decreto direttoriale  18 novembre 1998,  con il  quale e'
stata disposta l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Perugia;
  Considerato che alcuni comuni, quali in particolare Gubbio e quelli
vicini di  Costacciaro, Pietralunga, Scheggia e  Pascelupo, ricadenti
nella circoscrizione  del predetto  ufficio delle  entrate, risultano
distanti  dal  capoluogo provinciale,  sicche',  in  base anche  alle
esigenze rappresentate dalle amministrazioni locali, appare opportuno
istituire, in luogo del secondo  ufficio di Perugia, un nuovo ufficio
delle  entrate da  ubicare in  posizione geograficarnente  decentrata
rispetto al capoluogo di quella provincia;
  Considerato che  la sede del  nuovo ufficio va  individuata tenendo
conto  che  Gubbio  e  Gualdo Tadino,  nonche'  i  comuni  limitrofi,
costituiscono  un'area con  caratteristiche di  omogeneita' sotto  il
profilo socioeconomico, come risulta anche dalla circostanza che dopo
la soppressione dell'ufficio  del registro di Gubbio,  disposta a suo
tempo con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  644,  la relativa  circoscrizione  e'  stata aggregata  a  quella
dell'ufficio del registro di Gualdo Tadino;
  Considerata, pertanto, l'opportunita' di istituire a Gualdo Tadino,
data la sua posizione baricentrica rispetto al bacino di utenza sopra
definito, un nuovo ufficio delle  entrate, con una sezione staccata a
Gubbio;
  Considerato, peraltro,  che, per problemi di  ordine logistico, non
e'   comunque    possibile   procedere    all'immediata   attivazione
dell'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino;
  Ritenuto  necessario  evitare che,  in  attesa  dell'avvio di  tale
ufficio,  Gubbio e  i comuni  circostanti vengano  per breve  tempo a
ricadere nella competenza territoriale  dell'ufficio delle entrate di
Perugia, che sara' attivato il 18 dicembre prossimo;
  Ritenuto,  pertanto,  di   dover  rideterminare  la  circoscrizione
dell'ufficio  delle entrate  di  Perugia, scorporandone  i comuni  di
Costacciaro,  Gubbio,   Pietralunga,  Scheggia  e  Pascelupo,   e  di
prorogare l'operativita' dell'ufficio delle imposte dirette di Gubbio
sino all'istituzione dell'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La   circoscrizione  dell'ufficio  delle  entrate   di  Perugia
comprende  i   seguenti  comuni:   Assisi,  Bastia   Umbra,  Bettona,
Castiglione  del  Lago,  Citta' della  Pieve,  Collazzone,  Corciano,
Deruta, Fratta  Todina, Lisciano  Niccone, Magione,  Marsciano, Massa
Martana, Monte  Castello di Vibio, Paciano,  Panicale, Passignano sul
Trasimeno,  Perugia, Piegaro,  Todi, Torgiano,  Tuoro sul  Trasimeno,
Valfabbrica.
  2.  Fino  all'istituzione  dell'ufficio  delle  entrate  di  Gualdo
Tadino,  continua ad  operare  l'ufficio  distrettuale delle  imposte
dirette di Gubbio con la sua attuale competenza territoriale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 dicembre 1998
                                        Il direttore generale: Romano