IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Premesso che il Consiglio della Comunita' economica europea ha emanato la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' economica europea n. 125 dell'11 luglio 1966; Considerato che il Consiglio della Comunita' economica europea ha emanato la direttiva 71/161/CEE; Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, la quale all'art. 21 istituisce il Registro nazionale dei cloni forestali ed all'art. 23 stabilisce che nel suddetto Registro nazionale debbano essere iscritti anche i cloni di pioppo, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1996, n. 308: "Regolamento recante norme per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali"; Considerato che il comitato tecnico per l'iscrizione e il controllo dei cloni di pioppo della Commissione nazionale per il pioppo, nella riunione del 25 novembre 1997, ha proposto, alla suddetta Commissione nazionale, l'iscrizione al Registro nazionale dei cloni forestali, del clone denominato "Carolina di Santena"; Considerato che la Commissione nazionale per il pioppo, nella riunione del 12 maggio 1998, ha deliberato di iscrivere nel Registro nazionale dei cloni forestali il clone di pioppo denominato "Carolina di Santena"; Considerato che la Commissione nazionale per il pioppo, con la nota n. 42/P del 7 luglio 1998, comunica alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche di aver espresso parere favorevole riguardo alla nomina della ditta Cavaglia' Carlo e Pier Matteo di Santena (Torino) in qualita' di responsabile della conservazione in purezza del clone di pioppo denominato "Carolina di Santena" di cui i titolari della stessa ditta sono i costitutori; Decreta: Art. 1. Il clone di pioppo "Carolina di Santena" e' iscritto al Registro nazionale dei cloni forestali.