IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Premesso  che il  Consiglio  della Comunita'  economica europea  ha
emanato la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei
materiali  forestali  di  propagazione destinati  al  rimboschimento,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' economica europea
n. 125 dell'11 luglio 1966;
  Considerato che  il Consiglio della Comunita'  economica europea ha
emanato la direttiva 71/161/CEE;
  Vista  la legge  22  maggio  1973, n.  269,  la  quale all'art.  21
istituisce il Registro  nazionale dei cloni forestali  ed all'art. 23
stabilisce  che  nel  suddetto   Registro  nazionale  debbano  essere
iscritti anche i cloni di  pioppo, con proprio decreto da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Visto il  decreto ministeriale 5  marzo 1996, n.  308: "Regolamento
recante  norme per  l'iscrizione  dei cloni  di  pioppo nel  Registro
nazionale dei cloni forestali";
  Considerato che il comitato tecnico per l'iscrizione e il controllo
dei cloni di pioppo della  Commissione nazionale per il pioppo, nella
riunione del 25 novembre 1997, ha proposto, alla suddetta Commissione
nazionale, l'iscrizione  al Registro  nazionale dei  cloni forestali,
del clone denominato "Carolina di Santena";
  Considerato  che  la Commissione  nazionale  per  il pioppo,  nella
riunione del 12 maggio 1998,  ha deliberato di iscrivere nel Registro
nazionale dei cloni forestali il clone di pioppo denominato "Carolina
di Santena";
  Considerato che la Commissione nazionale per il pioppo, con la nota
n. 42/P  del 7  luglio 1998, comunica  alla Direzione  generale delle
risorse  forestali,  montane  e   idriche  di  aver  espresso  parere
favorevole riguardo  alla nomina della  ditta Cavaglia' Carlo  e Pier
Matteo  di  Santena  (Torino)   in  qualita'  di  responsabile  della
conservazione in purezza del clone  di pioppo denominato "Carolina di
Santena" di cui i titolari della stessa ditta sono i costitutori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il clone  di pioppo "Carolina  di Santena" e' iscritto  al Registro
nazionale dei cloni forestali.