IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego
di gas combustibile;
  Vista  la  legge  5  marzo  1990,  n.  46,  art.  7,  e  successive
modificazioni, concernente le norme per la sicurezza degli impianti;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  6 dicembre 1991,
n. 447, concernente il regolamento di attuazione della citata legge 5
marzo 1990, n. 46;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n.
218, concernente  il regolamento  recante disposizioni in  materia di
sicurezza  degli  impianti  alimentati  a gas  combustibile  per  uso
domestico;
  Sentita    l'apposita    commissione   tecnica    costituita    per
l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
  Considerata la necessita', ai sensi  dell'art. 3 della citata legge
6 dicembre  1971, n. 1083,  di approvare  le norme specifiche  per la
sicurezza, pubblicate  dall'Ente nazionale di unificazione  (UNI), in
tabelle con la denominazione UNI-CIG,  la cui osservanza fa presumere
effettuati secondo le regole della  buona tecnica per la salvaguardia
della sicurezza, i materiali, gli  apparecchi, le installazioni e gli
impianti alimentati con gas combustibile;
  Considerato  che le  predette  norme si  estendono  anche agli  usi
similari di  cui all'art. 1  della citata  legge 6 dicembre  1971, n.
1083,  e cioe',  a quelli  analoghi,  nel fine  operativo, negli  usi
domestici e  da questi  differiscono perche' richiedono  apparecchi o
installazioni diverse;
  Considerato che, ai  sensi del citato decreto  del Presidente della
Repubblica 6 dicembre  1991, n. 447, i materiali, i  componenti e gli
impianti costruiti  secondo le  tabelle CEI  e UNI-CIG,  si presumono
soddisfare la regola dell'arte per la salvaguardia della sicurezza;
  Considerato  che le  tabelle  UNI-CIG relative  ai  materiali e  ai
componenti,   destinati  alla   realizzazione  degli   impianti,  non
rientrano nel campo di applicazione  del decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre  1996, n. 661, di  recepimento della direttiva
CEE/90/396 sugli apparecchi a gas combustibile;
  Visto  che,  ai  sensi  del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13  maggio 1998,  n.  218,  le modalita'  per  effettuare
l'adeguamento, i  controlli e  le verifiche  ivi previste  sono state
pubblicate dall'Ente  nazionale di  unificazione -  UNI con  la norma
specifica UNI-CIG 10738;
  Considerato che le tabelle UNI-CIG,  pur mantenendo il carattere di
norme volontarie, e pertanto non costituendo regole tecniche ai sensi
della legge  21 giugno 1986,  n. 317, di recepimento  della direttiva
CEE/83/189, conferiscono ai materiali, prodotti e impianti, costruiti
secondo  le stesse  tabelle, presunzione  di conformita'  alle regole
della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;
  Considerata  la   necessita',  per   la  piu'   ampia  divulgazione
possibile, di  pubblicare dette norme nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,   in  allegato  al  decreto   di  approvazione,
trattandosi di norme finalizzate  alla salvaguardia della sicurezza e
della  salute delle  persone,  in analogia  alla pubblicazione  delle
corrispondenti norme oggetto di disciplina comunitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvata, ai sensi dell'art.  3 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1083, e  pubblicata nell'allegato I parte  integrante del presente
decreto,  la   seguente  tabella   UNI-CIG,  norma  tecnica   per  la
salvaguardia della sicurezza (18 gruppo):
  UNI-CIG 10738 -  Edizione maggio 1998 - "Impianti  alimentati a gas
combustibile per  uso domestico preesistenti  alla data del  13 marzo
1990 - Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali".
  2.  L'allegato F  alla tabella  UNI-CIG 10738  e' sostituito  dalla
scheda  di presentazione  dei  risultati  delle verifiche,  riportata
nell'allegato II, parte integrante del presente decreto.
  Il  presente decreto,  con i  relativi allegati,  verra' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 26 novembre 1998
                                                 Il Ministro: Bersani