IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego di gas combustibile; Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 7, e successive modificazioni, concernente le norme per la sicurezza degli impianti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente il regolamento di attuazione della citata legge 5 marzo 1990, n. 46; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218, concernente il regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico; Sentita l'apposita commissione tecnica costituita per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083; Considerata la necessita', ai sensi dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, di approvare le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), in tabelle con la denominazione UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere effettuati secondo le regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile; Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi similari di cui all'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e cioe', a quelli analoghi, nel fine operativo, negli usi domestici e da questi differiscono perche' richiedono apparecchi o installazioni diverse; Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli impianti costruiti secondo le tabelle CEI e UNI-CIG, si presumono soddisfare la regola dell'arte per la salvaguardia della sicurezza; Considerato che le tabelle UNI-CIG relative ai materiali e ai componenti, destinati alla realizzazione degli impianti, non rientrano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, di recepimento della direttiva CEE/90/396 sugli apparecchi a gas combustibile; Visto che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218, le modalita' per effettuare l'adeguamento, i controlli e le verifiche ivi previste sono state pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione - UNI con la norma specifica UNI-CIG 10738; Considerato che le tabelle UNI-CIG, pur mantenendo il carattere di norme volontarie, e pertanto non costituendo regole tecniche ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva CEE/83/189, conferiscono ai materiali, prodotti e impianti, costruiti secondo le stesse tabelle, presunzione di conformita' alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza; Considerata la necessita', per la piu' ampia divulgazione possibile, di pubblicare dette norme nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato al decreto di approvazione, trattandosi di norme finalizzate alla salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone, in analogia alla pubblicazione delle corrispondenti norme oggetto di disciplina comunitaria; Decreta: Art. 1. 1. E' approvata, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e pubblicata nell'allegato I parte integrante del presente decreto, la seguente tabella UNI-CIG, norma tecnica per la salvaguardia della sicurezza (18 gruppo): UNI-CIG 10738 - Edizione maggio 1998 - "Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 - Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali". 2. L'allegato F alla tabella UNI-CIG 10738 e' sostituito dalla scheda di presentazione dei risultati delle verifiche, riportata nell'allegato II, parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, con i relativi allegati, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 novembre 1998 Il Ministro: Bersani