IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto  il testo  unico  delle disposizioni  legislative in  materia
postale, di bancoposta e telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  regolamento  delle radiocomunicazioni,  che  integra  le
disposizioni  della  Costituzione  e  della  Convenzione  dell'Unione
internazionale  delle  telecomunicazioni  adottate a  Ginevra  il  22
dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996;
  Visti  gli atti  finali  della  Conferenza amministrativa  mondiale
delle  radiocomunicazioni adottati  nel  1992 a  Malaga-Torremolinos,
ratificati  con decreto  del  Presidente della  Repubblica 13  aprile
1994, n. 372;
  Visti   gli   atti   finali   della   Conferenza   mondiale   delle
radiocomunicazioni  adottati nel  1997  a  Ginevra, sottoscritti  dal
Ministero delle comunicazioni;
  Visto  il decreto  ministeriale 31  gennaio 1983,  con il  quale e'
stato   approvato   il   piano  nazionale   di   ripartizione   delle
radiofrequenze,  pubblicato nel  supplemento ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale n.  47 del 17  febbraio 1983 ed  in particolare il  punto 7
dell'introduzione all'allegato al citato decreto;
  Visto il  decreto ministeriale 16 settembre  1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n. 224 del 24  settembre 1991, con il  quale sono
state apportate  modifiche al  piano nazionale di  ripartizione delle
radiofrequenze;
  Visto  il decreto  ministeriale  17 aprile  1997,  n. 162,  recante
modificazioni al decreto ministeriale 21 febbraio 1986 concernente la
normativa relativa ai collegamenti radiomobili privati;
  Vista la  legge 31  luglio 1997,  n. 249,  relativa all'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Riconsciuta  la necessita'  di apportare  con urgenza  modifiche al
piano di  ripartizione delle radiofrequenze per  destinare le risorse
spettrali  necessarie allo  svolgimento  del  servizio di  protezione
civile;
  Ritenuto che le modifiche al  piano nazionale di ripartizione delle
frequenze  di cui  al  presente provvedimento  possano ascriversi  al
secondo  dei   due  casi  previsti  nel   punto  7  dell'introduzione
all'allegato al citato decreto;
  Sentito il  parere del  Consiglio superiore  tecnico delle  poste e
delle telecomunicazioni;
  Sentiti gli organismi  di cui al comma 3 dell'art.  3 della legge 6
agosto 1990, n. 223;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Alla   tabella  del  piano  nazionale   di  ripartizione  delle
radiofrequenze,  allegato al  decreto  ministeriale  31 gennaio  1983
citato nelle premesse, e' aggiunta,  in corrispondenza delle bande di
frequenze 167,2125-170,1125  MHz, 171,8125-174 MHz e  450-470 MHz, la
seguente nota:
  "(28C)    Le    coppie    di   frequenze    169,075-173,675    MHz,
169,0875-173,6875 MHz,  169,3375 -173,9375 MHz,  450,400-460,400 MHz,
450,700-460,700  MHz,  450,7375-460,7375  MHz,  455,100-465,100  MHz,
455,750-465,750 MHz e 459,275-469,275 MHz sono riservate sul l'intero
territorio nazionale per scopi di protezione civile.".
  2.  Alla   tabella  del  piano  nazionale   di  ripartizione  delle
radiofrequenze,  di   cui  al  precedente  comma,   e'  aggiunta,  in
corrispondenza   delle   bande   di   frequenze   156-156,7625   MHz,
156,8375-165,2  MHz,  165,2165,   5125  MHz,  167,2125-170,1125  MHz,
436-440 MHz, 440-443 MHz, 445-446 MHz,  446-450 MHz e 450-470 MHz, la
seguente nota:
  "(28B) Nelle  bande di  frequenze 156-156,7625  MHz, 156,8375-165,2
MHz,  165,2-165,5125 Mhz,  167,2125-170,1125  MHz, 171,8125-174  MHz,
436-440  MHz, 440-443  MHz, 445-446  MHz, 446-450  MHz e  450-470 MHz
vengono soddisfatte le  esigenze in materia di  protezione civile per
un sistema  di radiocomunicazione multiaccesso  per le isole  Eolie e
per la zona Etnea, per il sistema di sorveglianza sismica e vulcanica
in Sicilia  orientale, denominato ''Poseidon'', e  per l'integrazione
delle  reti   di  monitoraggio  esistenti  nello   stesso  territorio
regionale. Tali sistemi devono  essere realizzati utilizzando criteri
tecnici e  progettuali idonei a conseguire  un'ottimale utilizzazione
dello spettro.".