Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo All'Ente nazionale risi Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni Al Ministero della sanita' - Direzione generale igiene, alimenti e nutrizione Al Ministero dell'ambiente - Direzione generale A.R.S. Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizi doganali - Divisione XI S.D. Alle prefetture Ai commissari di Governo Alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali Al Comando carabinieri tutela norme comunitarie agroalimentari Al Comando centrale di polizia della Guardia di finanza Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti - (Coldiretti) Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana - (Confagricoltura) Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.) Alla Confederazione produttori agricoli - (Copagri) All'Associazione interprofessionale semi oleosi - (AISO) All'Associazione italiana dell'industria olearia - (ASSITOL) A tutte le altre organizzazioni agricole Al Comitato intersindacale risicoltori italiani - c/o Ente risi All'Associazione industrie risiere italiane - (A.I.R.I.) All'Associazione nazionale cerealisti All'Unione industriali pastai italiani - (UNIPI) All'Associazione mugnai e pastai d'Italia - (ITALMOPA) All'Unione nazionale associazioni cerealicoltori e semi oleaginosi All'Istituto nazionale della nutrizione All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura All'Ente nazionale sementi elette All'Associazione sementieri mediterranei (AS.SE.ME.) Alla Confederazione cooperative Alla Lega nazionale cooperative e mutue All'Unione italiana tra associazione produttori di frumento All'ufficio strutture Alle divisioni VII, IX, X In previsione della presentazione, per il raccolto 1999, delle domande di compensazione al reddito in favore dei coltivatori di taluni seminativi (cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile), di cui al regolamento CEE n. 1765/92, nonche' dei risicoltori ai sensi del regolamento CE n. 3072/95, si ritiene utile, ferme restando le disposizioni tuttora vigenti, precisare quanto segue. 1. Termine di presentazione delle domande di compensazione. Compatibilmente con i termini di scadenza fissati dalla regolamentazione comunitana vigente in materia ed al fine di consentire ai produttori interessati di disporre di un maggior arco temporale per la richiesta delle provvidenze comunitarie, l'Amministrazione ha ritenuto di dover modificare il termine ultimo per la preserzione delle domande di compensazione al reddito. Pertanto, il termine ultimo di presentazione delle domande di compensazione al reddito prevista a 31 marzo di ogni anno dalle circolari ministeriali n. D/478/1994 del 10 agosto 1994, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Supplemento ordinario n. 205 del 2 settembre 1994 e n. D/617 del 21 dicembre 1996, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1997, e' prorogato al 29 aprile 1999. La domanda di cui trattasi, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere redatta su modello, stampato e distribuito a cura dell'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, conforme a quello di cui all'allegato I che costituisce parte integrante della presente circolare. Si ricorda, infine, che detta domanda, qualunque sia il mezzo di trasmissione, deve risultare, per la sua validita', depositata presso l'AIMA entro il termine del 29 aprile 1999. 2. Sottoscrizione della domanda di compensazione al reddito. Le disposizioni contenute nel titolo VII, paragrafo 1 della circolare ministeriale 28 novembre 1995, n. D/1289, pubblicata nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995, sono integralmente sostituite dalle seguenti. La domanda, deve essere debitamente compilata in ogni sua parte e redatta su modello stampato e distribuito a cura dell'AIMA conforme a quello di cui all'allegato I. La domanda e gli atti richiesti dalla normativa vigente in materia, pena la nullita', devono essere sottoscritti dai soggetti interessati. Ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 19 maggio 1997, n. 127, modificata dalla legge n. 191/1998, la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. La disposizione di cui al titolo VI, capitolo 1, lettera a), quarto capoverso, della circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994, pubblicata nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 205 del 2 settembre 1994, e' soppressa. 3. Condizioni di ammissibilita' al regime dei "Seminativi" dei terreni in precedenza non eleggibili. L'art. 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, nel prescrivere che le domande di compensazione al reddito non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli, detta, altresi', talune deroghe, nel senso che, in presenza di determinate circostanze di ordine oggettivo, e' possibile effettuare la sostituzione di superfici originariamente ammissibili con altre non eleggibili alla compensazione al reddito. La Commissione CE ha introdotto talune modifiche alla relativa normativa di applicazione e, pertanto, si rende necessario procedere alla sostituzione delle disposizioni contenute nel paragrafo 1 del titolo VIII della circolare ministeriale 28 novembre 1995, n. D/1289, richiamata al punto 2 della presente circolare. Il regolamento (CE) n. 1589/98 della Commissione del 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 208 del 24 luglio 1998 ha, tra l'altro, modificato l'art. 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalita' della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi. Nel quadro della regolamentazione sopra richiamata lo scambio dei terreni e' ritenuto validamente realizzato a condizione che: risulti effettuato tra le superfici della stessa azienda; non comporti, in nessun caso, un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi dell'azienda interessata; le superfici non risultino ubicate in zone che presentano rischi per l'ambiente. Inoltre, l'agricoltore interessato e' tenuto a depositare presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Casella postale n. 2279 - Roma AD, a mezzo raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per il tramite di terzi - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, apposita domanda, redatta sulla base dello schema di cui all'allegato II alla presente circolare, entro il 15 gennaio di ogni anno precedente il raccolto, evidenziando "le ragioni pertinenti ed obiettive" che sono alla base della richiesta di scambio dei terreni di cui trattasi. Si precisa, che le domande depositate entro il 30 novembre 1998, in conformita' alle disposizioni dettate in precedenza, sono ritenute valide, purche' risultino presentate nella piena osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare. Ai produttori interessati e' data, comunque, la facolta' di ripresentare, in luogo di quelle gia' depositate, domande redatte in conformita' all'allegato II. Allo scopo di agevolare i produttori, l'Amministrazione ha provveduto all'individuazione delle fattispecie che possono essere considerate nell'ambito delle sopra richiamate "ragioni pertinenti ed obiettive". Le stesse sono riportate nell'allegato III che costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante della presente circolare. Dette domande devono essere corredate da apposita documentazione dalla quale risulti la sussistenza della causa o delle cause addotte dal produttore interessato, nonche' dalla fotocopia della porzione di mappa con l'indicazione degli estremi catastali relativi agli appezzamenti considerati, evidenziati con specifico richiamo grafico. L'attestazione in questione deve essere rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio e per materia. Nei casi previsti ai punti 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'allegato III alla presente circolare, la presentazione della documentazione ufficiale di cui trattasi ha carattere obbligatorio. Nelle restanti ipotesi previste dallo stesso allegato III, e' ammessa la presentazione di un'apposita relazione giurata rilasciata da un tecnico regolarmente iscritto ad un ordine, albo o collegio professionale solo nel caso in cui il produttore interessato si trovi nell'impossibilita' di produrre attestazioni ufficiali da parte dei succitati uffici regionali. L'Amministrazione, verificata la rispondenza tra le ragioni addotte dal produttore interessato e i criteri riportati nell'allegato III, provvedera' a comunicare agli interessati l'esito dell'istruttoria effettuata in ordine alle domande presentate. Detta comunicazione riguardera' le sole domande il cui esito e' risultato negativo e sara' notificata ai rispettivi produttori entro sessanta giorni decorrenti dalla data di deposito delle rispettive domande. Le risultanze delle domande accettate costituiranno oggetto di notifica, in conformita' a quanto disposto dal surrichiamato regolamento CE n. 658/96, alla Commissione CE. L'AIMA provvedera' ad effettuare gli opportuni controlli intesi a verificare che i terreni precedentemente inammissibili alla compensazione siano effettivamente investiti per ottenere uno o piu' prodotti contemplati dall'art. 1 del regolamento CEE n. 1765/92 e che, viceversa, le superfici precedentemente ritenute ammissibili non vengano piu' utilizzate per ottenere, ai fini della compensazione, cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile e che vi sia esatta corrispondenza fra le superfici dismesse dal regime di sostegno e quelle che nello stesso vengono inserite Nel caso in cui la sostituzione in causa interessi terreni condotti in fitto o in altra forma di possesso, diversa da quella della proprieta', il richiedente e' tenuto ad acquisire preventivamente l'assenso del proprietario, assenso che deve essere allegato alla domanda di cui trattasi. In tale contesto, vige il sistema di controllo e sanzionatorio di cui ai regolamenti CEE n. 3508/92 del Consiglio e n. 3887/92 della Commissione. Tuttavia, nell'ipotesi in cui viene accertato che le superfici originariamente ritenute ammissibili siano state ugualmente, in tutto o in parte, coltivate per conseguire prodotti contemplati dal regime di sostegno di cui al richiamato regolamento CEE n. 1765/92, il coltivatore interessato e' escluso per la campagna in causa e per quella successiva dal beneficio della compensazione al reddito. Alla medesima sanzione soggiace il produttore che surrettiziamente incrementi la superficie aziendale, attraverso l'inserimento successivo di terreni che, a questo titolo, sono stati resi inammissibili alla compensazione al reddito. 4. Trasferimento dell'obbligo della messa a riposo dei terreni. Il trasferimento dell'obbligo del ritiro dei terreni, sulla base della percentuale indicata nell'apposito capitolo della circolare ministeriale n. D/682 del 2 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 del 28 ottobre 1998, deve essere richiesto su modello di domanda conforme all'allegato IV della presente circolare, fermo restando le disposizioni contenute nel capitolo 7 del titolo VII della circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994, richiamata al punto 2. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia. Si pregano gli assessori, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare, avendo cura di segnalare ai produttori interessati la necessita' di provvedere alla redazione della domanda, di cui all'allegato, in modo corretto e completo. Cio' per consentire di rimuovere le difficolta' che l'AIMA ha incontrato per la piu' tempestiva erogazione delle provvidenze comunitarie. Al fine di facilitare il compito dei produttori, l'AIMA, con apposito provvedimento, avra' cura di fornire le ulteriori istruzioni per la corretta applicazione delle disposizioni previste nella presente circolare. La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati. Il Ministro: De Castro Registrata alla Corte dei conti il 17 dicembre 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 216