Agli   assessorati    agricoltura
                                  delle  regioni a statuto  ordinario
                                  e speciale e alle province autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  All'Azienda  di   Stato   per   gli
                                  interventi nel mercato agricolo
                                  All'Ente nazionale risi
                                  Agli  enti  regionali  di  sviluppo
                                  agricolo delle regioni
                                  Agli    ispettorati     provinciali
                                  dell'agricoltura delle regioni
                                  Agli     ispettorati    provinciali
                                  dell'alimentazione delle regioni
                                    Al  Ministero  della  sanita'   -
                                  Direzione generale igiene, alimenti
                                  e nutrizione
                                  Al    Ministero   dell'ambiente   -
                                  Direzione generale A.R.S.
                                    Al  Ministero  delle  finanze   -
                                  Dipartimento   dogane   e   imposte
                                  indirette   -   Direzione  centrale
                                  servizi  doganali  -  Divisione  XI
                                  S.D.
                                  Alle prefetture
                                  Ai commissari di Governo
                                  Alla   Direzione   generale   delle
                                  risorse   forestali,   montane    e
                                  idriche
                                    Alla   Direzione  generale  delle
                                  politiche        agricole         e
                                  agroindustriali nazionali
                                  Al Comando carabinieri tutela norme
                                  comunitarie agroalimentari
                                  Al   Comando  centrale  di  polizia
                                  della Guardia di finanza
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti - (Coldiretti)
                                    Alla    Confederazione   generale
                                  dell'agricoltura     italiana     -
                                  (Confagricoltura)
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori (C.I.A.)
                                  Alla   Confederazione    produttori
                                  agricoli - (Copagri)
                                  All'Associazione interprofessionale
                                  semi oleosi - (AISO)
                                  All'Associazione           italiana
                                  dell'industria olearia - (ASSITOL)
                                  A  tutte  le  altre  organizzazioni
                                  agricole
                                  Al      Comitato     intersindacale
                                  risicoltori  italiani  -  c/o  Ente
                                  risi
                                  All'Associazione  industrie risiere
                                  italiane - (A.I.R.I.)
                                  All'Associazione          nazionale
                                  cerealisti
                                  All'Unione    industriali    pastai
                                  italiani - (UNIPI)
                                  All'Associazione  mugnai  e  pastai
                                  d'Italia - (ITALMOPA)
                                  All'Unione  nazionale  associazioni
                                  cerealicoltori e semi oleaginosi
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  nutrizione
                                  All'Istituto  sperimentale  per  la
                                  cerealicoltura
                                  All'Ente nazionale sementi elette
                                  All'Associazione         sementieri
                                  mediterranei (AS.SE.ME.)
                                  Alla Confederazione cooperative
                                  Alla  Lega  nazionale cooperative e
                                  mutue
                                  All'Unione       italiana       tra
                                  associazione produttori di frumento
                                  All'ufficio strutture
                                  Alle divisioni VII, IX, X
  In  previsione della  presentazione,  per il  raccolto 1999,  delle
domande  di compensazione  al reddito  in favore  dei coltivatori  di
taluni seminativi (cereali, semi oleosi,  piante proteiche e lino non
tessile),  di  cui  al  regolamento   CEE  n.  1765/92,  nonche'  dei
risicoltori ai sensi del regolamento CE n. 3072/95, si ritiene utile,
ferme  restando le  disposizioni  tuttora  vigenti, precisare  quanto
segue.
  1. Termine di presentazione delle domande di compensazione.
  Compatibilmente   con  i   termini   di   scadenza  fissati   dalla
regolamentazione  comunitana  vigente  in   materia  ed  al  fine  di
consentire ai produttori  interessati di disporre di  un maggior arco
temporale   per   la   richiesta   delle   provvidenze   comunitarie,
l'Amministrazione ha  ritenuto di dover modificare  il termine ultimo
per la preserzione delle domande di compensazione al reddito.
  Pertanto,  il  termine ultimo  di  presentazione  delle domande  di
compensazione  al reddito  prevista a  31  marzo di  ogni anno  dalle
circolari  ministeriali  n.  D/478/1994  del 10  agosto  1994,  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  - Supplemento ordinario  n. 205
del 2 settembre 1994 e n.  D/617 del 21 dicembre 1996, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 10  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- serie  generale -  n. 15 del  20 gennaio 1997,  e' prorogato  al 29
aprile 1999.
  La domanda  di cui trattasi, debitamente  compilata e sottoscritta,
deve  essere  redatta  su  modello, stampato  e  distribuito  a  cura
dell'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo,
conforme  a  quello  di  cui all'allegato  I  che  costituisce  parte
integrante della presente circolare.
  Si ricorda,  infine, che detta  domanda, qualunque sia il  mezzo di
trasmissione, deve risultare, per la sua validita', depositata presso
l'AIMA entro il termine del 29 aprile 1999.
  2. Sottoscrizione della domanda di compensazione al reddito.
  Le  disposizioni  contenute  nel  titolo  VII,  paragrafo  1  della
circolare ministeriale  28 novembre  1995, n. D/1289,  pubblicata nel
supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- serie  generale - n. 303  del 30 dicembre 1995,  sono integralmente
sostituite dalle seguenti.
  La domanda, deve  essere debitamente compilata in ogni  sua parte e
redatta su modello stampato e distribuito a cura dell'AIMA conforme a
quello di cui all'allegato I.
  La domanda e gli atti richiesti dalla normativa vigente in materia,
pena   la  nullita',   devono   essere   sottoscritti  dai   soggetti
interessati.
  Ai sensi dell'art. 3, comma 11  della legge 19 maggio 1997, n. 127,
modificata dalla  legge n. 191/1998, la  sottoscrizione della domanda
non e'  soggetta ad  autenticazione ove sia  apposta in  presenza del
dipendente  addetto ovvero  la  domanda sia  presentata unitamente  a
copia  fotostatica, ancorche'  non  autenticata, di  un documento  di
identita'  del sottoscrittore,  in corso  di validita'  alla data  di
deposito della stessa.
  La disposizione di cui al titolo VI, capitolo 1, lettera a), quarto
capoverso, della circolare ministeriale n.  D/478 del 10 agosto 1994,
pubblicata nel  supplemento ordinario n. 123  alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica -  serie generale - n. 205 del  2 settembre 1994, e'
soppressa.
  3.  Condizioni di  ammissibilita'  al regime  dei "Seminativi"  dei
terreni in precedenza non eleggibili.
  L'art.  9  del regolamento  (CEE)  n.  1765/92 del  Consiglio,  nel
prescrivere che  le domande di  compensazione al reddito  non possono
essere  presentate per  terreni destinati,  al 31  dicembre 1991,  al
pascolo permanente,  a colture permanenti,  a colture forestali  o ad
usi non agricoli, detta, altresi',  talune deroghe, nel senso che, in
presenza di determinate circostanze di ordine oggettivo, e' possibile
effettuare la  sostituzione di superfici  originariamente ammissibili
con altre non eleggibili alla compensazione al reddito.
  La  Commissione CE  ha  introdotto talune  modifiche alla  relativa
normativa di applicazione e,  pertanto, si rende necessario procedere
alla sostituzione  delle disposizioni  contenute nel paragrafo  1 del
titolo VIII della circolare ministeriale 28 novembre 1995, n. D/1289,
richiamata al punto 2 della presente circolare.
  Il  regolamento (CE)  n. 1589/98  della Commissione  del 23  luglio
1998,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  delle Comunita'  europee
legge n. 208 del 24 luglio 1998 ha, tra l'altro, modificato l'art. 2,
paragrafo 5,  del regolamento  (CE) n.  658/96 che  stabilisce alcune
modalita'  della concessione  dei pagamenti  compensativi nell'ambito
del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.
  Nel quadro  della regolamentazione sopra richiamata  lo scambio dei
terreni e' ritenuto validamente realizzato a condizione che:
  risulti effettuato tra le superfici della stessa azienda;
  non comporti, in nessun caso, un incremento della superficie totale
ammissibile dei seminativi dell'azienda interessata;
  le superfici  non risultino ubicate  in zone che  presentano rischi
per l'ambiente.
  Inoltre, l'agricoltore  interessato e'  tenuto a  depositare presso
l'Azienda di  Stato per gli  interventi nel mercato  agricolo (AIMA),
Casella postale  n. 2279 -  Roma AD,  a mezzo raccomandata  postale o
mediante consegna effettuata direttamente o,  per il tramite di terzi
- Via  Palestro n. 81 -  00185 Roma, apposita domanda,  redatta sulla
base dello  schema di  cui all'allegato  II alla  presente circolare,
entro il 15 gennaio di ogni anno precedente il raccolto, evidenziando
"le  ragioni  pertinenti  ed  obiettive" che  sono  alla  base  della
richiesta di scambio dei terreni di cui trattasi.
  Si precisa, che le domande depositate entro il 30 novembre 1998, in
conformita' alle  disposizioni dettate  in precedenza,  sono ritenute
valide,  purche' risultino  presentate nella  piena osservanza  delle
disposizioni  contenute  nella   presente  circolare.  Ai  produttori
interessati e' data, comunque, la  facolta' di ripresentare, in luogo
di   quelle  gia'   depositate,   domande   redatte  in   conformita'
all'allegato II.
  Allo  scopo   di  agevolare  i  produttori,   l'Amministrazione  ha
provveduto  all'individuazione delle  fattispecie che  possono essere
considerate nell'ambito delle sopra richiamate "ragioni pertinenti ed
obiettive".   Le  stesse   sono  riportate   nell'allegato  III   che
costituisce,  a tutti  gli effetti,  parte integrante  della presente
circolare.
  Dette domande  devono essere  corredate da  apposita documentazione
dalla quale risulti la sussistenza  della causa o delle cause addotte
dal produttore interessato, nonche' dalla fotocopia della porzione di
mappa  con  l'indicazione  degli   estremi  catastali  relativi  agli
appezzamenti considerati, evidenziati con specifico richiamo grafico.
  L'attestazione  in questione  deve essere  rilasciata dagli  uffici
regionali competenti per territorio e per materia.
  Nei  casi  previsti  ai  punti  4,  5,  6,  9,  10,  11,  12  e  13
dell'allegato  III alla  presente circolare,  la presentazione  della
documentazione ufficiale di cui trattasi ha carattere obbligatorio.
  Nelle  restanti  ipotesi previste  dallo  stesso  allegato III,  e'
ammessa la presentazione di  un'apposita relazione giurata rilasciata
da un  tecnico regolarmente  iscritto ad un  ordine, albo  o collegio
professionale solo nel caso in cui il produttore interessato si trovi
nell'impossibilita' di  produrre attestazioni ufficiali da  parte dei
succitati uffici regionali.
  L'Amministrazione, verificata la rispondenza tra le ragioni addotte
dal produttore  interessato e i criteri  riportati nell'allegato III,
provvedera'  a comunicare  agli interessati  l'esito dell'istruttoria
effettuata in ordine alle domande presentate.
  Detta comunicazione  riguardera' le  sole domande  il cui  esito e'
risultato negativo e sara'  notificata ai rispettivi produttori entro
sessanta giorni  decorrenti dalla  data di deposito  delle rispettive
domande.
  Le  risultanze delle  domande  accettate  costituiranno oggetto  di
notifica,  in   conformita'  a  quanto  disposto   dal  surrichiamato
regolamento CE n. 658/96, alla Commissione CE.
  L'AIMA provvedera'  ad effettuare gli opportuni  controlli intesi a
verificare   che  i   terreni   precedentemente  inammissibili   alla
compensazione siano effettivamente investiti  per ottenere uno o piu'
prodotti contemplati  dall'art. 1  del regolamento  CEE n.  1765/92 e
che, viceversa, le superfici precedentemente ritenute ammissibili non
vengano piu'  utilizzate per  ottenere, ai fini  della compensazione,
cereali, semi  oleosi, piante proteiche e  lino non tessile e  che vi
sia esatta  corrispondenza fra  le superfici  dismesse dal  regime di
sostegno e quelle che nello stesso vengono inserite
  Nel caso in cui la sostituzione in causa interessi terreni condotti
in  fitto o  in  altra forma  di possesso,  diversa  da quella  della
proprieta',  il richiedente  e' tenuto  ad acquisire  preventivamente
l'assenso  del proprietario,  assenso che  deve essere  allegato alla
domanda di cui trattasi.
  In tale contesto,  vige il sistema di controllo  e sanzionatorio di
cui ai  regolamenti CEE n. 3508/92  del Consiglio e n.  3887/92 della
Commissione.
  Tuttavia,  nell'ipotesi in  cui  viene accertato  che le  superfici
originariamente ritenute ammissibili siano state ugualmente, in tutto
o in parte, coltivate per  conseguire prodotti contemplati dal regime
di  sostegno di  cui al  richiamato  regolamento CEE  n. 1765/92,  il
coltivatore interessato  e' escluso  per la campagna  in causa  e per
quella successiva dal beneficio della compensazione al reddito.
  Alla medesima sanzione soggiace  il produttore che surrettiziamente
incrementi   la   superficie  aziendale,   attraverso   l'inserimento
successivo  di  terreni  che,  a   questo  titolo,  sono  stati  resi
inammissibili alla compensazione al reddito.
  4. Trasferimento dell'obbligo della messa a riposo dei terreni.
  Il trasferimento  dell'obbligo del  ritiro dei terreni,  sulla base
della  percentuale indicata  nell'apposito  capitolo della  circolare
ministeriale n. D/682  del 2 ottobre 1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica n. 252  del 28 ottobre 1998,  deve essere
richiesto  su  modello  di  domanda conforme  all'allegato  IV  della
presente  circolare, fermo  restando  le  disposizioni contenute  nel
capitolo 7 del  titolo VII della circolare ministeriale  n. D/478 del
10 agosto 1994, richiamata al punto 2.
  Per quanto non espressamente  contemplato dalla presente circolare,
si fa  rinvio alle  disposizioni comunitarie  e nazionali  vigenti in
materia.
  Si  pregano  gli  assessori,  gli uffici  e  le  organizzazioni  in
indirizzo  di voler,  con  ogni mezzo  disponibile,  dare la  massima
diffusione  alle  disposizioni  contenute nella  presente  circolare,
avendo cura di  segnalare ai produttori interessati  la necessita' di
provvedere alla redazione della domanda, di cui all'allegato, in modo
corretto e completo.
  Cio'  per consentire  di  rimuovere le  difficolta'  che l'AIMA  ha
incontrato  per  la  piu'  tempestiva  erogazione  delle  provvidenze
comunitarie.
  Al  fine  di facilitare  il  compito  dei produttori,  l'AIMA,  con
apposito provvedimento, avra' cura di fornire le ulteriori istruzioni
per  la  corretta  applicazione  delle  disposizioni  previste  nella
presente circolare.
  La pubblicazione della presente  circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
                                               Il Ministro: De Castro
Registrata alla Corte dei conti il 17 dicembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 216