IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
            per il coordinamento della protezione civile
  Vista la legge 24 febbraio  1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre 1998  recante la delega delle  funzioni del coordinamento
della protezione civile  di cui alla legge 24 febbraio  1992, n. 225,
al Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998
con il  quale al  prof. Franco  Barberi viene  attribuito l'esercizio
delle funzioni di  cui alla predetta legge 24 febbraio  1992, n. 225,
nonche' quelle di cui all'art.  8 del decreto-legge 12 novembre 1996,
n. 576, convertito, con modificazioni,  dalla legge 31 dicembre 1996,
n. 677,  limitatamente alle  assegnazioni disposte con  ordinanze del
Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile  in  data
antecedente all'entrata  in vigore della  legge 24 febbraio  1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 marzo  1998, n.
61, che  prevede la rendicontazione delle  somme effettivamente spese
da parte  degli enti, al  fine di  verificare lo stato  di attuazione
degli interventi finanziati con decreti  o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile n. 400/FPC/ZA del 6 novembre 1984, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 313  del 14 novembre
1984,  con   la  quale   sono  stati   disciplinati  i   compiti  del
Provveditorato  alle  opere  pubbliche   per  la  Basilicata  per  la
definizione delle attivita' conseguenti i terremoti del novembre 1980
e marzo 1982;
  Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile n. 18 di repertorio del 21 gennaio 1985, con il quale e' stata
impegnata a favore del Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza
la somma di L. 18.639.040.270 per la causale sopraindicata;
  Vista  la  nota  n. 8609  del  6  ottobre  1998,  con la  quale  il
Provveditorato  alle opere  pubbliche per  la Basilicata  dichiara un
importo residuo disponibile di L. 496.696.670 a valere sulla predetta
assegnazione;
  Considerato  che  tale  somma   risulta  completamente  erogata  al
Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L.  496.696.670  impegnata a  favore  del  Provveditorato alle  opere
pubbliche di Potenza con il decreto del Ministro per il coordinamento
della protezione civile  n. 18 di repertorio del 21  gennaio 1985, in
attuazione dell'ordinanza n. 400/FPC/ZA del 6 novembre 1984.
  2. La  somma di cui al  comma 1 e' versata  dal Provveditorato alle
opere  pubbliche per  la Basilicata  al  cap. XXX  - capitolo  3694/5
dell'entrata del  bilancio dello  Stato, per essere  riassegnata, con
decreto  del Ministro  del tesoro,  al  capitolo 7615  del centro  di
responsabilita' n. 6  dello stato di previsione  della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
  3.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 18 dicembre 1998
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi