IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO per il coordinamento della protezione civile Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante la delega delle funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale al prof. Franco Barberi viene attribuito l'esercizio delle funzioni di cui alla predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' quelle di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 400/FPC/ZA del 6 novembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 313 del 14 novembre 1984, con la quale sono stati disciplinati i compiti del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata per la definizione delle attivita' conseguenti i terremoti del novembre 1980 e marzo 1982; Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 18 di repertorio del 21 gennaio 1985, con il quale e' stata impegnata a favore del Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza la somma di L. 18.639.040.270 per la causale sopraindicata; Vista la nota n. 8609 del 6 ottobre 1998, con la quale il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata dichiara un importo residuo disponibile di L. 496.696.670 a valere sulla predetta assegnazione; Considerato che tale somma risulta completamente erogata al Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di L. 496.696.670 impegnata a favore del Provveditorato alle opere pubbliche di Potenza con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 18 di repertorio del 21 gennaio 1985, in attuazione dell'ordinanza n. 400/FPC/ZA del 6 novembre 1984. 2. La somma di cui al comma 1 e' versata dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata al cap. XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del centro di responsabilita' n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. La somma di cui al comma precedente e' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 1998 Il Sottosegretario di Stato: Barberi