IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
            per il coordinamento della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998,  che delega  le funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il decreto  del Ministro  dell'interno in  data 10  novembre
1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225, nonche' quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca
di cui all'art. 8, del  decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle
assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento
della  protezione civile  in data  antecedente all'entrata  in vigore
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 marzo  1998, n.
61, che  prevede la rendicontazione delle  somme effettivamente spese
da parte  degli enti, al  fine di  verificare lo stato  di attuazione
degli interventi finanziati con decreti  o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Visto  l'ordinanza   del  Ministro   per  il   coordinamento  della
protezione civile n. 1611 del 22 novembre 1998, con la quale e' stata
disposta  l'assegnazione al  comune  di Monte  di Procida  dell'onere
complessivo  di lire  1.000.000.000  per gli  interventi necessari  a
fronteggiare l'emergenza di bradisismo di quel comune;
  Vista  la nota  n. 13514  del 28  settembre 1998,  con la  quale il
comune di  Monte di  Procidai dichiara un  importo disponibile  di L.
196.883.160 a valere sulla predetta somma di L. 1.000.000.000;
  Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo
7571 del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 196.883.160 erogata  al comune di Monate di  Procida con ordinanza
del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1611 del
22 novembre 1988.
  2.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 18 dicembre 1998
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi