IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione; Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che prevede l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto affinche' entro tre anni dalla data di entrata in vigore di detta norma sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta; Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1995 - supplemento n. 286, con il quale sono stati istituiti n. 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto; Visto l'art. 3, comma 226, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'attribuzione delle nuove concessioni per la raccolta del gioco del lotto, fino al 10 per cento, a rivendite speciali permanenti de generi di monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali; Ritenuto che dette nuove concessioni possono essere attribuite in ragione di n. 1.050 ai fini del raggiungimento del numero complessivo di n. 15.000 punti previsti dal citato art. 33, comma 1, della legge n. 724/1994 e nel rispetto della percentuale prevista dall'art. 3 comma 226, della legge n. 549/1995; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale in data 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 1998, con il quale e' stata disposta l'istituzione di 1.050 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto da attribuire alle rivendite speciali permanenti di cui sopra, rinviando a separato provvedimento la determinazione dei criteri di distribuzione di detti nuovi punti; Ritenuto che entro il termine stabilito dall'art. 2 del decreto 30 giugno 1998 sono state presentate novecentoquattro domande valide di assegnazione, cioe' in numero inferiore al contingente previsto, per cui sussiste l'opportunita' di assentire la concessione a tutti i richiedenti al fine di estendere la raccolta del gioco del lotto ai flussi di pubblico interessati alla frequentazione di speciali strutture; Sentite le organizzazioni sindacali dei rivenditori di generi di monopolio e dei raccoglitori ex dipendenti del lotto, maggiormente rappresentative su base nazionale; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Decreta: La ripartizione di novecentoquattro nuovi punti di raccolta del gioco del lotto attribuiti alle rivendite speciali permanenti e' disposta come segue: n. 491 a rivendite speciali permanenti site in "stazioni ferroviarie"; n. 23 a rivendite speciali permanenti site in "stazioni marittime"; n. 33 a rivendite speciali permanenti site in "stazioni automobilistiche"; n. 21 a rivendite speciali permanenti site in "stazioni delle aviolinee"; n. 336 a rivendite speciali permanenti site in "stazioni di servizio autostradali". L'attribuzione dei punti di raccolta alle singole rivendite speciali permanenti e' stabilita con le tabelle A, B, C, D, E allegate al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 novembre 1998 Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1998 Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 107