IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 356, il quale attribuisce al Ministro delle finanze la facolta' di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento del predetto tributo; Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite modalita' con le quali le regioni a statuto ordinario svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero dei rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, funzioni alle stesse regioni a statuto ordinario demandate a decorrere dal 1 gennaio 1999, e che con lo stesso o con separato decreto e' approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche; Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero dei rimborsi, applicazione delle sanzioni e contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, adottato ai sensi del predetto art. 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997; Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto n. 418 del 1998 il quale stabilisce che le disposizioni ivi previste trovano applicazione fino a quando le regioni non provvederanno ad emanare un'autonoma disciplina che dovra', comunque, tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attivita' di competenza statale nella stessa materia; Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, recante modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettere a) e c), del predetto decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, il quale reca i termini di pagamento delle tasse automobilistiche; Viste le risultanze della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tenutasi in data 14 dicembre 1998, nella quale sono emerse talune problematiche connesse alla fase di prima applicazione del nuovo regime in materia di tasse automobilistiche; Ritenuto che le convenzioni di cui all'art. 17, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le quali le regioni a statuto ordinario possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche non possono essere stipulate in tempo utile per il pagamento delle predette tasse i cui termini decorrono dal 1 gennaio 1999, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997; Ritenuto del pari, che le convenzioni di cui all'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, disciplinanti le modalita' di collegamento telematico tra i tabaccai ed i concessionari della riscossione, le modalita' di riversamento a tali ultimi soggetti delle somme riscosse, nonche' il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione e le garanzie che gli stessi tabaccai debbono prestare per lo svolgimento dell'attivita' di riscossione delle tasse automobilistiche, non possono essere stipulate in tempo utile per il pagamento delle tasse automobilistiche i cui termini decorrono dal 1 gennaio 1999, ai sensi del predetto decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997; Considerata, conseguentemente, l'esigenza di consentire i primi versamenti successivi all'entrata in vigore del nuovo regime normativo in materia di pagamento delle tasse automobilistiche erariali e non erariali nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 28 febbraio 1999; Decreta: Art. 1. 1. Il pagamento delle tasse automobilistiche avente scadenza nel mese di gennaio 1999 e' effettuato nel periodo compreso tra il 1 ed il 28 febbraio 1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1998 Il Ministro: Visco