IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista la propria ordinanza del  5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55 del 7 marzo 1997) con  la quale, in considerazione tra l'altro del
diffondersi di  comportamenti anomali e di  messaggi pubblicitari non
corretti,  in mancanza  di  una specifica  disciplina  in materia  di
procreazione medicalmente assistita, e'  stato disposto il temporaneo
divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata
o differita, in  denaro od in qualsiasi altra forma,  per la cessione
di gameti,  embrioni o, comunque,  di materiale genetico,  nonche' di
ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione
e  di  ogni  altra  forma di  incitamento  all'offerta  del  predetto
materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;
  Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
132 del 9  giugno 1997), del 4 settembre 1997  (Gazzetta Ufficiale n.
215 del 15  settembre 1997), del 23 gennaio  1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
160 dell'11 luglio  1998) con le quali  l'efficacia della sopracitata
ordinanza del  5 marzo 1997 e'  stata prorogata al 31  dicembre 1998,
nonche' le proprie  ordinanze del 25 giugno  1997 (Gazzetta Ufficiale
n. 150 del 30 giugno 1997)  e del 10 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale
n. 268 del 17 novembre 1997) di integrazione della predetta ordinanza
5 marzo 1997;
  Considerato che il testo del disegno  di legge n. 414 e abbinati in
materia di  procreazione medicalmente assistita, elaborato  dalla XII
commissione "Affari  sociali" della  Camera dei deputati,  e' tuttora
all'esame di tale assemblea;
  Ritenuto  che l'imprevisto  protrarsi della  situazione all'origine
dei  citati  provvedimenti  contingibili   ed  urgenti,  dovuta  alla
perdurante  carenza di  una  disciplina legislativa  del settore,  e'
suscettibile di estendere in modo  incontrollato se non ingannevole i
casi  di cessione  di  gameti  od altro  materiale  genetico e  puo',
quindi,  determinare seri  rischi per  l'integrita' della  persona e,
piu' in generale, per la salute pubblica;
  Considerato  che in  ordine ai  centri tutti,  pubblici e  privati,
individuati a seguito delle proprie citate ordinanze, emerge comunque
la necessita' di esercitare l'attivita' di controllo e vigilanza;
  Vista la direttiva 98/44/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio
del  6  luglio  1998  sulla  protezione  giuridica  delle  invenzioni
biotecnologiche (Gazzetta  Ufficiale) delle Comunita' europee  del 30
luglio 1998,  legge n.  213/13), che  dichiara non  brevettabili, per
conclamati  motivi d'ordine  etico-  giuridico,  le utilizzazioni  di
embrioni umani a fini industriali o commerciali;
  Ritenuto che  sussistano tuttora  le ragioni che  hanno determinato
l'adozione  delle  predette  ordinanze, in  attesa  della  disciplina
legislativa;
  Ritenuto,  pertanto, di  prorogare  al 30  giugno 1999  l'efficacia
dell'ordinanza 5 marzo 1997;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  L'efficacia  delle  disposizioni contenute  negli  articoli  1 e  2
dell'ordinanza    del   5    marzo   1997,    recante   divieto    di
commercializzazione e di  pubblicita' di gameti ed  embrioni umani o,
comunque, di materiale genetico, e' prorogata fino al 30 giugno 1999,
fermo restando l'obbligo, a carico  dei centri pubblici e privati che
praticano tecniche di procreazione  medicalmente assistita di inviare
le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.
  La presente ordinanza verra' trasmessa  alla Corte dei Conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 dicembre 1998
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrata alla Corte dei conti il 24 dicembre 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 126