IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto il regio  decreto-legge 21 febbraio 1938,  n. 246, convertito
nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
  Visto il  decreto legislativo del  Capo provvisorio dello  Stato 31
dicembre 1947, n. 1542;
  Visto  il decreto  ministeriale 17  gennaio 1948,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948;
  Visto  il decreto  ministeriale  12 luglio  1948, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948;
  Visto il  decreto ministeriale  18 novembre 1953,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953;
  Vista  la legge  14 aprile  1975, n.  103, recante  nuove norme  in
materia di diffusione radiofonica e televisiva;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Visto il  decreto ministeriale  20 dicembre 1991,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1991;
  Vista la legge 25 giugno  1993, n. 206, e successive modificazioni,
recante  disposizioni  sulla  societa'  concessionaria  del  servizio
pubblico radiotelevisivo;
  Vista  la  legge 23  dicembre  1996,  n.  650, di  conversione  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645;
  Vista  la  convenzione stipulata  in  data  15  marzo 1994  tra  il
Ministero  delle  poste   e  delle  telecomunicazioni  e   la  RAI  -
Radiotelevisione  italiana S.p.a.,  approvata  e  resa esecutiva  con
decreto  del Presidente  della Repubblica  28 marzo  1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994;
  Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la  RAI - Radiotelevisione  italiana S.p.a., approvato  con decreto
del  Presidente della  Repubblica 29  ottobre 1997,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997;
  Visto  il decreto  ministeriale  8 gennaio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1998;
  Vista la  legge 27  dicembre 1997,  n. 449,  ed in  particolare gli
articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;
  Vista la proposta del 30  novembre 1998 elaborata dalla commissione
paritetica   prevista  dall'art.   33  del   contratto  di   servizio
sopracitato  e considerato  che, nel  prendere atto  dell'intervenuto
ampliamento  del  volume  dell'offerta  realizzata  anche  attraverso
canali tematici  in chiaro  di servizio  pubblico, la  commissione ha
proposto  di  integrare la  formula  definita  al  comma 3  di  detto
articolo al fine di considerare i costi aggiuntivi che ne derivano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La misura  semestrale  del sovrapprezzo  dovuta dagli  abbonati
ordinari alla televisione e' stabilita in L. 80.265.