IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1991; Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645; Vista la convenzione stipulata in data 15 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994; Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997; Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1998; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15; Vista la proposta del 30 novembre 1998 elaborata dalla commissione paritetica prevista dall'art. 33 del contratto di servizio sopracitato e considerato che, nel prendere atto dell'intervenuto ampliamento del volume dell'offerta realizzata anche attraverso canali tematici in chiaro di servizio pubblico, la commissione ha proposto di integrare la formula definita al comma 3 di detto articolo al fine di considerare i costi aggiuntivi che ne derivano; Decreta: Art. 1. 1. La misura semestrale del sovrapprezzo dovuta dagli abbonati ordinari alla televisione e' stabilita in L. 80.265.