IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura
  Vista  la legge  21  maggio  1998, n.  164,  concernente misure  in
materia di pesca e di acquacoltura;
  Visto  il decreto  ministeriale  21 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle
misure del piano  vongole, in attuazione della legge  21 maggio 1998,
n. 164;
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio  1995, n. 44, con il quale
e' stato adottato  il regolamento sulla costituzione  di consorzi tra
imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;
  Visto  il decreto  ministeriale  21 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 180 del  4 agosto 1998, recante  la disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni;
  Vista  la legge  14 gennaio  1994, n.  20, recante  disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come
modificata dal decreto-legge  n. 543 del 23  ottobre 1996, convertito
con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;
  Considerato  che nel  compartimento marittimo  di Venezia,  sono da
ritirare complessivamente 10 autorizzazioni  alla pesca dei molluschi
bivalvi  con  draga  idraulica,  l'art.   2,  punto  1,  del  decreto
ministeriale 21  luglio 1998, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
181 del 5 agosto 1998;
  Considerato che le  domande pervenute nei termini  previsti sono da
ammettere in  graduatoria secondo l'ordine determinato  con i criteri
fissati dall'art. 3, punto 4, del surripetuto decreto ministeriale 21
luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 181 del 5 agosto
1998;
  Vista    l'anzianita'     dell'autorizzazione    per    l'esercizio
dell'attivita'  con draga  idraulica  in capo  allo stesso  titolare,
cosi' come desunta dagli atti in proprio possesso;
  Tenuto  conto  che le  domande  pervenute  nei termini  previsti  -
complessivamente 8  - sono inferiori  al numero di  autorizzazioni da
ritirare nel compartimento marittimo di Venezia - 10;
  Valutata  l'opportunita' di  rinviare la  individuazione delle  due
unita' da ammettere obbligatoriamente al ritiro dell'autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  applicazione dell'art.  2  del decreto  ministeriale 21  luglio
1998, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 181 del  5 agosto 1998,
nel compartimento marittimo di Venezia e' di 10 il numero complessivo
di  autorizzazioni da  ridurre, relativamente  alle unita'  abilitate
alla cattura dei molluschi bivalvi con attrezzo draga idraulica.