IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                          di  concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 19 ottobre 1956, n. 1224, in materia di sovvenzioni,
contro  cessione  del  quinto  della  retribuzione,  a  favore  degli
iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1032, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali  a favore dei dipendenti  civili e militari
dello Stato;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  1994, n. 479, in materia di
riordino e soppressione di enti  pubblici di previdenza e assistenza,
con il  quale e' stato  istituito l'Istituto nazionale  di previdenza
per i dipendenti dell'ammistrazione pubblica (INPDAP);
  Vista la legge  23 dicembre 1996, n. 662, concernente  le misure di
razionalizzazione della finanza pubblica,  con la quale, all'articolo
1, comma 245, e' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle
prestazioni creditizie  e sociali  ed e'  demandata al  Ministero del
lavoro e della  previdenza sociale, di concerto con  il Ministero del
tesoro, l'emanazione delle relative norme regolamentari;
  Considerato che  con la  conferenza di servizi  in data  9 dicembre
1997 si e' proceduto alla definizione delle predette norme;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 aprile 1998;
  Vista  la comunicazione  prot.  n. 13/PS-141070/D-21  inviata il  2
giugno  1998  alla Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri  a  norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Capo I
                           Parte generale
                               Art. 1.
             Istituzione della gestione unitaria autonoma
          delle prestazioni creditizie e sociali. Finalita'
  1.  Presso  l'Istituto nazionale  di  previdenza  per i  dipendenti
dell'amministrazione  pubblica  - INPDAP  -  e'  istituita, ai  sensi
dell'articolo 1, comma 245, della legge  23 dicembre 1996, n. 662, la
gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, la
quale assicura la continuita' delle  prestazioni in corso e provvede,
armonizzando la  preesistente normativa ed unificando  gli interventi
in favore degli iscritti:
  a) all'erogazione  di prestiti  annuali e  biennali fino  al doppio
della retribuzione  contributiva mensile, di prestiti  quinquennali e
decennali  verso cessione  del quinto  della retribuzione  nonche' di
mutui ipotecari a tassi agevolati;
  b)  alla   costituzione  di   garanzia  a  favore   degli  istituti
autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;
  c) all'ammissione in convitto, nei  centri vacanza estivi in Italia
e  alle vacanze  studio all'estero  dei  figli e  degli orfani  degli
iscritti;
  d) al conferimento  di borse di studio in favore  dei figli e degli
orfani degli iscritti;
  e) all'ammissione in  case di soggiorno degli  iscritti cessati dal
servizio  e  dei  loro  coniugi nonche'  al  ricovero  presso  idonee
strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti;
  f) ad altre  prestazioni a carattere creditizio e  sociale a favore
degli  iscritti e  dei  loro familiari,  istituite  con delibera  del
consiglio di  amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla  base delle
linee strategiche  definite dal  consiglio di indirizzo  e vigilanza,
nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione.
  2. Al  fine di  assicurare l'espletamento delle  attivita' sociali,
sulla  base  delle  linee   strategiche  definite  dal  consiglio  di
indirizzo  e  vigilanza,  puo'  essere  disposta,  con  delibera  del
consiglio  di amministrazione,  che ne  disciplina anche  gli aspetti
economici, l'utilizzazione  a titolo oneroso di  immobili dell'INPDAP
facenti capo ad altre gestioni.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   La legge   19 ottobre   1956,    n.  1224,    recante
          disposizioni   per sovvenzioni, contro cessione del  quinto
          della retribuzione, a favore degli iscritti  agli  istituti
          di    previdenza presso il  Ministero del tesoro, e'  stata
          pubblicata   nella Gazzetta  Ufficiale    n.  282    del  7
          novembre 1956.
            -   Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre 1973, n.  1032, di approvazione   del testo  unico
          delle    norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
          dipendenti    civili  e  militari  dello  Stato,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  71 del 15 marzo
          1974.
            -  Il  testo dell'art.   17   della   legge   23   agosto
          1988,    n.    400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          come  modificato  dall'art.  74  del  decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,  possono   essere emanati   i regolamenti    per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita' di apposita  autorizzazione  da  parte  della
          legge.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti  al visto
          e  alla  registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
            -  Il decreto  legislativo 3  febbraio  1993, n.   29,  e
          successive  modificazioni     ed    integrazioni,     reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di pubblico impiego a norma    dell'art.  2  della
          legge  23    ottobre 1992, n.  421". Le modificazioni e  le
          integrazioni sono state apportate dai  decreti  legislativi
          attuativi  dell'art.  11, comma   4 (decreto  legislativo 4
          novembre  1997, n.  396, e   decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  80) e dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
          59 (decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59).
            -  Il  decreto  legislativo  30   giugno  1994,  n.  479,
          recante:  "Attuazione della delega conferita  dall'art.  1,
          comma  32,  della  legge  24  dicembre    1993,  n. 537, in
          materia di riordino e   soppressione di  enti  pubblici  di
          previdenza  e    assistenza",  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1994.
            -   La legge  23 dicembre  1996, n.  662, concernente  le
          misure   di razionalizzazione   della  finanza    pubblica,
          all'art.  1, comma  245, cosi' dispone:
            "245.    E'   istituita presso   l'INPDAP   la   gestione
          unitaria  delle prestazioni  creditizie   e sociali    agli
          iscritti.    Con decreto   del Ministro del  lavoro e della
          previdenza sociale,  di  concerto    con  il  Ministro  del
          tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari".
            -    La possibilita'   di  ricorrere alla  conferenza  di
          servizi  per l'esame congiunto di  atti  che    coinvolgono
          vari  interessi pubblici e' stato  sancito dalla  legge  n.
          241/1990,    recante:    "Nuove  norme     in  materia   di
          procedimento  amministrativo   e di  diritto di  accesso ai
          documenti  amministrativi". Si  riporta il  testo dell'art.
          14, come modificato dall'art. 2  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537:
            "Art.   14.  -   1.  Qualora  sia  opportuno   effettuare
          un  esame contestuale di  vari interessi pubblici coinvolti
          in  un  procedimento  amministrativo,     l'amministrazione
          procedente  indice  di regola  una conferenza di servizi.
            2.    La    conferenza   stessa    puo'   essere  indetta
          anche    quando  l'amministrazione    procedente      debba
          acquisire      intese,    concerti,  nullaosta    o assensi
          comunque  denominati  di altre  amministrazioni  pubbliche:
          In  tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza
          sostituiscono a tutti gli effetti  i concerti, le intese, i
          nullaosta o gli assensi richiesti.
            2-bis.  Qualora     nella  conferenza      sia   prevista
          l'unanimita'    per  la  decisione  e    questa non   venga
          raggiunta, le   relative  determinazioni  possono    essere
          assunte  dal Presidente  del Consiglio  dei Ministri.  Tali
          determinazioni       hanno     il     medesimo      effetto
          giuridico  dell'approvazione  all'unanimita'  in  sede   di
          conferenza di servizi.
            3. Si considera acquisito  l'assenso dell'amministrazione
          la  quale,  regolarmente convocata,  non abbia  partecipato
          alla  conferenza    o  vi  abbia      partecipato   tramite
          partecipanti    privi    della  competenza    ad esprimerne
          definitivamente la volonta',  salvo che essa non  comunichi
          all'amministrazione    procedente  il    proprio   motivato
          dissenso  entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero
          dalla  data  di  ricevimento  della    comunicazione  delle
          determinazioni   adottate, qualora  queste ultime   abbiano
          contenuto     sostanzialmente   diverso      da      quelle
          originariamente previste.
            4.    Le   disposizioni di   cui   al   comma   3  non si
          applicano  alle amministrazioni       preposte         alla
          tutela        ambientale, paesaggisticoterritoriale e della
          salute dei cittadini".
            - Per  quanto concerne il  parere del Consiglio  di Stato
          e  per la comunicazione al  Presidente del Consiglio    dei
          Ministri,  si    veda  il  citato  art.  17  della legge n.
          400/1988.
           Nota all'art. 1:
            - Per quanto concerne l'art. 1, comma 245, della legge n.
          662/1996, si veda nelle note alle premesse.