Con note  del 9  e 23  docembre 1997 la  Banca d'Italia  ha fornito
indicazioni  operative in  base  alle quali  le societa'  cooperative
finanziarie e altri soggetti non  costituiti in forma societaria, tra
cui le "casse peote", possono -  entro il 31 dicembre 1998 - adeguare
la  propria  operativita' alle  vigenti  disposizioni  in materia  di
raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.
  In particolare e'  stato precisato che i soggetti  in questione che
concretamente svolgono  le attivita' di  raccolta del risparmio  e di
erogazione del  credito nei  confronti degli associati  in violazione
delle riserve di attivita', penalmente tutelate, di cui agli articoli
10 e 11  del decreto legislativo n. 385/1993  (Testo unico bancario),
possono,  entro  il  predetto   termine,  presentare  la  domanda  di
autorizzazione   all'attivita'   bancaria   ovvero   procedere   alla
dismissione  dei rapporti  di  deposito, astenendosi,  in ogni  caso,
dall'instaurare nuovi  rapporti. Per gli organismi  non costituiti in
forma societaria,  e' stata  altresi' prospettata la  possibilita' di
assumere  iniziative   volte  a  promuovere  l'adesione   dei  propri
associati alla compagine sociale di  banche locali (ad es., banche di
credito cooperativo) operanti nei rispettivi ambiti di insediamento.
  Successivamente   all'emanazione  di   tali  disposizioni,   alcuni
organismi hanno  presentato formalmente la domanda  di autorizzazione
all'attivita' bancaria;  per tali  istanze e' in  corso l'istruttoria
della Banca d'Italia.
  Cio'  posto,   al  fine  di   portare  a  termine   i  procedimenti
amministrativi in corso presso la  Banca d'Italia e avute presenti le
difficolta' di  diversi operatori ad adeguarsi  alla disciplina sopra
richiamata entro il 31 dicembre 1998,  si fa presente che le societa'
cooperative  finanziarie e  altri  soggetti non  costituiti in  forma
societaria - denominati o meno "casse peote" - che abbiano presentato
la   domanda  di   autorizzazione   all'attivita'  bancaria   possono
proseguire la  propria attivita' fino  al 31 dicembre 1999.  Entro il
medesimo termine, i soggetti della specie che, viceversa, non abbiano
presentato  tale   istanza,  possono  completare  le   operazioni  di
dismissione  dei   rapporti  di   deposito.  In  tali   casi,  resta,
ovviamente, fermo che i soggetti in questione continuano ad astenersi
dall'instaurare nuovi rapporti di deposito.
  Nel  far  riserva  di  modificare  nei  termini  di  cui  sopra  le
istruzioni di  vigilanza sulla  materia, si  precisa che  le presenti
disposizioni hanno immediata applicazione.