Con note del 9 e 23 docembre 1997 la Banca d'Italia ha fornito indicazioni operative in base alle quali le societa' cooperative finanziarie e altri soggetti non costituiti in forma societaria, tra cui le "casse peote", possono - entro il 31 dicembre 1998 - adeguare la propria operativita' alle vigenti disposizioni in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche. In particolare e' stato precisato che i soggetti in questione che concretamente svolgono le attivita' di raccolta del risparmio e di erogazione del credito nei confronti degli associati in violazione delle riserve di attivita', penalmente tutelate, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico bancario), possono, entro il predetto termine, presentare la domanda di autorizzazione all'attivita' bancaria ovvero procedere alla dismissione dei rapporti di deposito, astenendosi, in ogni caso, dall'instaurare nuovi rapporti. Per gli organismi non costituiti in forma societaria, e' stata altresi' prospettata la possibilita' di assumere iniziative volte a promuovere l'adesione dei propri associati alla compagine sociale di banche locali (ad es., banche di credito cooperativo) operanti nei rispettivi ambiti di insediamento. Successivamente all'emanazione di tali disposizioni, alcuni organismi hanno presentato formalmente la domanda di autorizzazione all'attivita' bancaria; per tali istanze e' in corso l'istruttoria della Banca d'Italia. Cio' posto, al fine di portare a termine i procedimenti amministrativi in corso presso la Banca d'Italia e avute presenti le difficolta' di diversi operatori ad adeguarsi alla disciplina sopra richiamata entro il 31 dicembre 1998, si fa presente che le societa' cooperative finanziarie e altri soggetti non costituiti in forma societaria - denominati o meno "casse peote" - che abbiano presentato la domanda di autorizzazione all'attivita' bancaria possono proseguire la propria attivita' fino al 31 dicembre 1999. Entro il medesimo termine, i soggetti della specie che, viceversa, non abbiano presentato tale istanza, possono completare le operazioni di dismissione dei rapporti di deposito. In tali casi, resta, ovviamente, fermo che i soggetti in questione continuano ad astenersi dall'instaurare nuovi rapporti di deposito. Nel far riserva di modificare nei termini di cui sopra le istruzioni di vigilanza sulla materia, si precisa che le presenti disposizioni hanno immediata applicazione.