1. Requisiti di professionalita' e onorabilita' degli esponenti delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo Con il decreto 18 marzo 1998, n. 161, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha emanato il Regolamento in materia di requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali di banche, in attuazione dell'art. 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominato "T.U."). Le nuove disposizioni sostituiscono la disciplina contenuta nel d.p.r. 350/85. Risulta inoltre abrogata la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 30 luglio 1993. Il Regolamento conferma sostanzialmente le scelte a suo tempo effettuate dal d.p.r. 350/85. Per quanto concerne i requisiti di professionalita', le novita' principali riguardano l'amministratore delegato, che viene equiparato al direttore generale, e il presidente del consiglio di amministrazione, per il quale viene richiesta una esperienza di piu' lunga durata rispetto agli altri consiglieri. Inoltre, per il direttore generale, per l'amministratore delegato e per il presidente, il consiglio di amministrazione deve motivare le scelte effettuate sulla base della qualita' delle esperienze pregresse in relazione alle specifiche esigenze gestionali della banca. In conformita' alla direttiva 86/635/CEE, il Regolamento prevede che i soggetti competenti al controllo dei conti nelle banche siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Le banche di credito cooperativo sono tenute ad adeguarsi alla nuova disciplina entro un anno. In materia di onorabilita', fra le cause di perdita dei requisiti e' stata inclusa la fattispecie del c.d. patteggiamento, ossia l'applicazione, per i reati specificamente indicati, di una pena "su richiesta delle parti", purche' superiore a un anno di detenzione. La sospensione dalle cariche e' stabilita per le condanne non de- finitive, per l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, per i casi di esponenti aziendali sottoposti a misure cautelari di tipo personale. Sul piano procedurale, a tutela delle esigenze di funzionalita' degli organi sociali, il Regolamento prevede che il consiglio di amministrazione ponga l'eventuale revoca dell'esponente all'ordine del giorno della prima assemblea dei soci successiva al verificarsi della causa di sospensione; per il direttore generale la sospensione non puo' durare oltre quarantacinque giorni. Al fine di recepire tali previsioni nelle istruzioni di vigilanza, sono state predisposte nuove disposizioni in materia di "requisiti di professionalita' e onorabilita' degli esponenti delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo". Tali disposizioni riportano il testo integrale del Regolamento. Le norme riguardanti la procedura sono modificate in relazione ai termini per la verifica da parte del consiglio di amministrazione dei requisiti dei nuovi esponenti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 del T.U.. Viene previsto, inoltre, che gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con l'ente di appartenenza, informino il consiglio di amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerata dal Regolamento. Il consiglio di amministrazione ne da' riservata informativa alla Banca d'Italia. 2. Partecipazioni al capitale delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo Con il decreto 18 marzo 1998, n. 144, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha emanato il Regolamento in materia di requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale sociale delle banche, in attuazione dell'art. 25 del T.U. Il Regolamento innova rispetto al previgente regime soprattutto per due aspetti: la soglia rilevante ai fini della sussistenza dei requisiti, innalzata dal 2% al 5% del capitale della banca, e l'ampliamento delle ipotesi di reato che determinano la perdita dei requisiti medesimi. Anche per i partecipanti al capitale, inoltre, viene attribuita rilevanza all'applicazione, per i reati previsti, di una pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento). Il Regolamento precisa, inoltre, che l'esame della sussistenza dei requisiti di onorabilita' in capo ai soci rilevanti non esaurisce i controlli sulle pendenze e sui procedimenti penali dei soci che la Banca d'Italia effettua in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria, al fine di garantire la sana e prudente gestione della banca. Tali disposizioni vengono ora recepite nel nuovo capitolo in materia di "partecipazioni al capitale delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo", nel quale sono stati, nell'occasione, effettuati taluni interventi per tener conto di esigenze emerse nei cinque anni di vigenza della normativa. In particolare, per i soggetti autorizzati all'acquisto di partecipazioni, viene introdotto un obbligo di comunicazione ex post delle operazioni ed e' eliminato il dovere di sottoscrizione dei c.d. "protocolli di autonomia", non piu' previsti dalla normativa bancaria; viene, comunque, stabilito che la Banca d'Italia possa richiedere la sottoscrizione di dichiarazioni di impegno da parte dei partecipanti, nei casi in cui sussistano specifiche esigenze di tutela della sana e prudente gestione. Vengono, infine, recepite nelle istruzioni di vigilanza le disposizioni sulle modalita' di comunicazione degli accordi di voto ai sensi dell'art. 20 T.U. e sulle segnalazioni delle banche in materia di assetti proprietari, emanate dalla Banca d'Italia nel maggio del 1998. 3. Autorizzazione all'attivita' bancaria L'esperienza maturata nei cinque anni di applicazione della normativa, la riscontrata fragilita' delle banche neocostituite, in particolare di quelle di piccole dimensioni, nonche' l'evoluzione dell'ordinamento interno e internazionale, hanno posto l'esigenza di una revisione delle istruzioni di vigilanza in materia di "autorizzazione all'attivita' bancaria". In tale ambito, il capitale minimo delle banche di credito cooperativo viene elevato dagli attuali 2 miliardi di lire a 2 milioni di euro (circa 4 miliardi di lire), a partire dal 1 gennaio 1999. La previsione di un capitale minimo piu' elevato e' funzionale alla selezione delle iniziative potenzialmente in grado di garantire nel tempo un esercizio dell'attivita' bancaria ispirato a canoni di sana e prudente gestione, in contesti di mercato caratterizzati da sempre piu' elevati livelli di competitivita'. Nella circostanza, viene altresi' fissato in 6,3 milioni di euro il capitale minimo iniziale delle banche diverse dalle BCC, a decorrere dalla medesima data del 1 gennaio 1999, confermando, nella sostanza, l'attuale ammontare di 12,5 miliardi di lire. In attuazione della Direttiva 95/26/CE, tra le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione e' richiesto l'insediamento nel territorio della Repubblica italiana sia della sede legale che della direzione generale del nuovo organismo bancario. Viene, inoltre, razionalizzata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, prevedendo una puntuale distinzione tra i momenti concernenti: a) la domanda di autorizzazione; b) l'istruttoria della Banca d'Italia; c) il rilascio dell'autorizzazione, l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti; d) la decadenza dell'autorizzazione. Si sottolinea l'opportunita' che i promotori, prima della formale presentazione della domanda, informino la Banca d'Italia dell'iniziativa, anche al fine di acquisire le indicazioni necessarie per dar corso ai progetti di costituzione. Viene, inoltre, ampliato il contenuto del programma di attivita' iniziale con la richiesta di ulteriori elementi informativi che consentano di valutare la capacita' della banca di mantenersi in condizioni di equilibrio economico nella delicata fase di avvio dell'attivita'. Infine, la disciplina dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale e' stata adeguata alle disposizioni dei Regolamenti ministeriali del 18 marzo 1998. * * * Alle iniziative di costituzione di banche di credito cooperativo presentate alla Banca d'Italia prima del 1 gennaio 1999 si applica la preesistente soglia minima, fermo restando l'obbligo di adeguarsi al nuovo limite entro il 31 dicembre 2001. Analogamente, le banche di credito cooperativo gia' autorizzate che alla data del 31 dicembre p.v. detengano un patrimonio di vigilanza inferiore a detto limite, possono proseguire la loro attivita' purche' si adeguino al medesimo entro il 31 dicembre 2001. Per motivate esigenze la Banca d'Italia potra' accordare un prolungamento, sino a un massimo di 2 anni, del periodo transitorio di adeguamento, purche' l'azienda rispetti il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo. * * * Le allegate disposizioni danno luogo a una nuova versione dei capitoli IX, XLVII e "autorizzazione all'attivita' bancaria" delle Istruzioni di vigilanza Parte riservata agli enti creditizi. Viene, inoltre, abrogato il capitolo VIII. Data la rilevanza della materia, le nuove disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. IL GOVERNATORE A. Fazio