1.  Requisiti  di  professionalita' e onorabilita' degli esponenti
delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo

   Con il decreto 18 marzo 1998, n. 161, il Ministro del tesoro,  del
bilancio  e  della programmazione economica ha emanato il Regolamento
in materia di requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita'  degli
esponenti  aziendali di banche, in attuazione dell'art.  26 del Testo
unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia  (d.lgs.  1
settembre 1993, n. 385, di seguito denominato "T.U.").
   Le  nuove  disposizioni  sostituiscono la disciplina contenuta nel
d.p.r.  350/85. Risulta inoltre abrogata  la  delibera  del  Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 30 luglio 1993.
   Il  Regolamento  conferma  sostanzialmente  le  scelte a suo tempo
effettuate dal d.p.r. 350/85.
   Per quanto concerne i requisiti di  professionalita',  le  novita'
principali riguardano l'amministratore delegato, che viene equiparato
al   direttore   generale,   e   il   presidente   del  consiglio  di
amministrazione, per il quale viene richiesta una esperienza di  piu'
lunga  durata  rispetto  agli  altri  consiglieri.    Inoltre, per il
direttore  generale,  per  l'amministratore   delegato   e   per   il
presidente,  il  consiglio di amministrazione deve motivare le scelte
effettuate sulla base della qualita' delle  esperienze  pregresse  in
relazione alle specifiche esigenze gestionali della banca.
   In  conformita'  alla direttiva 86/635/CEE, il Regolamento prevede
che i soggetti competenti al controllo dei conti nelle  banche  siano
iscritti  nel  registro  dei  revisori legali dei conti. Le banche di
credito cooperativo sono tenute ad adeguarsi  alla  nuova  disciplina
entro un anno.
   In  materia di onorabilita', fra le cause di perdita dei requisiti
e' stata  inclusa  la  fattispecie  del  c.d.  patteggiamento,  ossia
l'applicazione,  per i reati specificamente indicati, di una pena "su
richiesta delle parti", purche' superiore a un anno di detenzione.
   La sospensione dalle cariche e' stabilita per le condanne non  de-
finitive,  per l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza,
per i casi di esponenti aziendali sottoposti a  misure  cautelari  di
tipo  personale.  Sul  piano  procedurale, a tutela delle esigenze di
funzionalita' degli organi sociali, il  Regolamento  prevede  che  il
consiglio  di amministrazione ponga l'eventuale revoca dell'esponente
all'ordine del giorno della prima assemblea dei  soci  successiva  al
verificarsi  della causa di sospensione; per il direttore generale la
sospensione non puo' durare oltre quarantacinque giorni.

   Al fine di recepire tali previsioni nelle istruzioni di vigilanza,
sono state predisposte nuove disposizioni in materia di "requisiti di
professionalita' e onorabilita' degli esponenti delle banche e  delle
societa' finanziarie capogruppo".
   Tali disposizioni riportano il testo integrale del Regolamento. Le
norme  riguardanti  la  procedura  sono  modificate  in  relazione ai
termini per la verifica da parte del consiglio di amministrazione dei
requisiti dei nuovi  esponenti,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art.  26  del  T.U..  Viene previsto, inoltre, che gli esponenti
aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente  con  l'ente
di  appartenenza,  informino  il  consiglio  di  amministrazione  sui
provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per  una  delle
fattispecie  di  reato  considerata  dal Regolamento. Il consiglio di
amministrazione ne da' riservata informativa alla Banca d'Italia.

   2. Partecipazioni  al  capitale  delle  banche  e  delle  societa'
finanziarie capogruppo

   Con  il decreto 18 marzo 1998, n. 144, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ha emanato  il  Regolamento
in materia di requisiti di onorabilita'  dei partecipanti al capitale
sociale delle banche, in attuazione dell'art. 25 del T.U.
   Il  Regolamento  innova  rispetto al previgente regime soprattutto
per due aspetti: la soglia rilevante ai fini  della  sussistenza  dei
requisiti,  innalzata  dal  2%  al  5%  del  capitale  della banca, e
l'ampliamento delle ipotesi di reato che determinano la  perdita  dei
requisiti  medesimi.  Anche  per i partecipanti al capitale, inoltre,
viene attribuita rilevanza all'applicazione, per i reati previsti, di
una pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).
   Il Regolamento precisa, inoltre, che l'esame della sussistenza dei
requisiti di onorabilita' in capo ai soci rilevanti non  esaurisce  i
controlli  sulle  pendenze  e sui procedimenti penali dei soci che la
Banca d'Italia  effettua  in  sede  di  rilascio  dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' bancaria, al fine di garantire la sana e
prudente gestione della banca.
   Tali  disposizioni  vengono  ora  recepite  nel  nuovo capitolo in
materia di "partecipazioni al capitale delle banche e delle  societa'
finanziarie   capogruppo",  nel  quale  sono  stati,  nell'occasione,
effettuati taluni interventi per tener conto di esigenze  emerse  nei
cinque  anni  di  vigenza  della  normativa.    In particolare, per i
soggetti autorizzati all'acquisto di partecipazioni, viene introdotto
un obbligo di comunicazione ex post delle operazioni ed e'  eliminato
il  dovere  di sottoscrizione dei c.d. "protocolli di autonomia", non
piu' previsti dalla normativa bancaria;  viene,  comunque,  stabilito
che   la   Banca  d'Italia  possa  richiedere  la  sottoscrizione  di
dichiarazioni di impegno da parte dei partecipanti, nei casi  in  cui
sussistano  specifiche  esigenze  di  tutela  della  sana  e prudente
gestione.
   Vengono,  infine,  recepite  nelle  istruzioni  di  vigilanza   le
disposizioni  sulle  modalita' di comunicazione degli accordi di voto
ai sensi dell'art.   20 T.U. e sulle  segnalazioni  delle  banche  in
materia  di  assetti  proprietari,  emanate  dalla Banca d'Italia nel
maggio del 1998.

   3. Autorizzazione all'attivita' bancaria

   L'esperienza  maturata  nei  cinque  anni  di  applicazione  della
normativa, la riscontrata fragilita' delle banche  neocostituite,  in
particolare  di  quelle  di  piccole dimensioni, nonche' l'evoluzione
dell'ordinamento interno e internazionale, hanno posto l'esigenza  di
una   revisione   delle   istruzioni   di  vigilanza  in  materia  di
"autorizzazione all'attivita' bancaria".
   In tale  ambito,  il  capitale  minimo  delle  banche  di  credito
cooperativo  viene  elevato  dagli  attuali    2 miliardi di lire a 2
milioni di euro (circa 4 miliardi di lire), a partire dal 1   gennaio
1999.  La previsione di un capitale minimo piu' elevato e' funzionale
alla selezione delle iniziative potenzialmente in grado di  garantire
nel  tempo  un esercizio dell'attivita' bancaria ispirato a canoni di
sana e prudente gestione, in contesti di  mercato  caratterizzati  da
sempre  piu'  elevati  livelli  di competitivita'. Nella circostanza,
viene altresi' fissato in 6,3 milioni  di  euro  il  capitale  minimo
iniziale  delle  banche diverse dalle BCC, a decorrere dalla medesima
data del 1   gennaio 1999,  confermando,  nella  sostanza,  l'attuale
ammontare di 12,5 miliardi di lire.
   In attuazione della Direttiva 95/26/CE, tra le condizioni previste
per  il  rilascio dell'autorizzazione e' richiesto l'insediamento nel
territorio della Repubblica italiana sia della sede legale che  della
direzione generale del nuovo organismo bancario.
   Viene,  inoltre,  razionalizzata  la  procedura  per  il  rilascio
dell'autorizzazione,  prevedendo  una  puntuale  distinzione  tra   i
momenti   concernenti:   a)   la   domanda   di   autorizzazione;  b)
l'istruttoria    della    Banca    d'Italia;    c)    il     rilascio
dell'autorizzazione,  l'iscrizione  all'albo e gli altri adempimenti;
d) la decadenza dell'autorizzazione.
   Si sottolinea l'opportunita' che i promotori, prima della  formale
presentazione    della   domanda,   informino   la   Banca   d'Italia
dell'iniziativa, anche al fine di acquisire le indicazioni necessarie
per dar corso ai progetti di costituzione.
   Viene, inoltre, ampliato il contenuto del programma  di  attivita'
iniziale  con  la  richiesta  di  ulteriori  elementi informativi che
consentano di valutare la capacita'  della  banca  di  mantenersi  in
condizioni  di  equilibrio  economico  nella  delicata  fase di avvio
dell'attivita'.
   Infine, la disciplina dei requisiti degli  esponenti  aziendali  e
dei  partecipanti al capitale e' stata adeguata alle disposizioni dei
Regolamenti ministeriali del 18 marzo 1998.

                                *  *  *

   Alle iniziative di costituzione di banche di  credito  cooperativo
presentate  alla  Banca d'Italia prima del 1  gennaio 1999 si applica
la preesistente soglia minima, fermo restando l'obbligo di  adeguarsi
al nuovo limite entro il 31 dicembre 2001.
   Analogamente,  le  banche  di credito cooperativo gia' autorizzate
che alla data  del  31  dicembre  p.v.  detengano  un  patrimonio  di
vigilanza  inferiore  a  detto  limite,  possono  proseguire  la loro
attivita' purche' si adeguino al medesimo entro il 31 dicembre 2001.

   Per motivate  esigenze  la  Banca  d'Italia  potra'  accordare  un
prolungamento,  sino  a un massimo di 2 anni, del periodo transitorio
di  adeguamento,  purche'  l'azienda   rispetti   il   requisito   di
adeguatezza patrimoniale complessivo.

                                *  *  *

   Le  allegate  disposizioni  danno  luogo  a una nuova versione dei
capitoli IX, XLVII e "autorizzazione  all'attivita'  bancaria"  delle
Istruzioni  di  vigilanza Parte riservata agli enti creditizi. Viene,
inoltre, abrogato il capitolo VIII.
   Data la rilevanza della materia,  le  nuove  disposizioni  saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
                                              IL GOVERNATORE
                                                 A. Fazio