IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
  tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza
  statale
  Vista l'istanza presentata dal  presidente dell'Ordine mauriziano -
ospedale mauriziano  "Umberto I"  di Torino in  data 23  luglio 1998,
intesa ad ottenere  l'autorizzazione all'espletamento delle attivita'
di trapianto  di segmenti vascolari  da cadavere a  scopo terapeutico
presso l'ospedale mauriziano "Umberto I" di Torino;
  Vista la  relazione favorevole dell'Istituto superiore  di sanita',
in  data  4  dicembre  1998,   in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Considerato  che, in  base agli  atti istruttori,  nulla osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge  2 dicembre 1975, n. 644, che  disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva il  regolamento  di  esecuzione della  sopracitata
legge;
  Vista  la legge  13 luglio  1990, n.  198, recante  modifiche delle
disposizioni sul prelievo  di parti di cadavere a  scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il  regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Ordine mauriziano  ospedale mauriziano  "Umberto I" di  Torino e'
autorizzato ad espletare attivita' di trapianto di segmenti vascolari
da  cadavere a  scopo  terapeutico prelevati  in  Italia o  importati
gratuitamente dall'estero.