IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale Vista l'istanza presentata dal presidente dell'Ordine mauriziano - ospedale mauriziano "Umberto I" di Torino in data 23 luglio 1998, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale mauriziano "Umberto I" di Torino; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 4 dicembre 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Decreta: Art. 1. L'Ordine mauriziano ospedale mauriziano "Umberto I" di Torino e' autorizzato ad espletare attivita' di trapianto di segmenti vascolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.