Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 9 dicembre
1998, n. 426, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto
legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati
1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di
interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati,
ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e
lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei
limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi del protocollo di
Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del
3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli
accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del citato
decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di
impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998,
di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200
milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalita' e'
altresi' autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno
2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di
cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono
concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento
di progetti di risanamento ambientale, nonche' quelle attribuite al
Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la
utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero
dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di
interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti
beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le
modalita' di trasferimento delle relative risorse. Il programma tiene
conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di riferimento e
dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni.
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse
nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad
alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i
comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al
comma 3, determina altresi' le modalita' per il monitoraggio e il
controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle
attivita' di realizzazione delle opere e degli interventi previsti
nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per
la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi
comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria
allocazione regionale delle risorse. Per le attivita' di cui al
presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).
6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui
al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre
operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri
istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere,
sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali
competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate
di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di
limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero
dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione dei siti oggetto degli
interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
ovvero di alienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli
stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui
all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, e' restituito allo Stato in
misura adeguata all'aumento di valore conseguito dall'area al momento
del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a
quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno
determinati i criteri e le modalita' della restituzione.
8. All'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "il Ministro dell'ambiente"
sono inserite le seguenti: ", avvalendosi dell'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA),".
9. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
"15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un
decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese
industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese
industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di
bonifica previsti dalla vigente legislazione;
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti
contaminati da bonificare".
10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis
dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
introdotto dal comma 9 del presente articolo, e' emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette
spese sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare".
12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "priorita' degli interventi"
sono aggiunte le seguenti: "basato su un criterio di valutazione del
rischio elaborato dall'ANPA".
13. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".
14. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal
termine di cui all'articolo 33, comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto
entro e non oltre il 31 dicembre 1998".
15. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo
stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari,
tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e
contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della
comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico
e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della
preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli
articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto".
16. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le parole:
"derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali" e sono
aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente
alla quantita' conferita".
17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento
dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa
dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, e' autorizzata la
spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente".
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
19. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, le parole da: "Le imprese che svolgono" fino a: "anche
se da essi prodotti" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese che
svolgono attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti
pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non
eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta
litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti".
20. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2
e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' determinare
con proprio decreto l'entita' dei costi della raccolta differenziata
dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli
utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma 10, nonche' le
condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei
produttori".
21. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, la lettera c) e' abrogata.
22. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: ", i beni di cui
all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46".
23. Fino al 1 gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali e
gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione del
corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono soppresse la parola: "propri" e le parole da: ",
ovvero effettuano" fino alla fine del comma.
25. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Con la sentenza di condanna per la contravvenzione
di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla
esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale".
26. Al fine di consentire il completamento delle attivita' assegnate
al gruppo tecnico di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni
per ciascuno degli anni l999 e 2000.
27. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prevede-
ndo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione
del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento
dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani da parte dei comuni".
28. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, le parole: "1 gennaio 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "1 gennaio 2000".
Art. 1.
Art. 1.
Art. 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo n. 22/1997, reca: "Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggi". Si riporta il testo dell'art. 17,
comma 6-bis:
"6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati
possono essere assistiti, sulla base di apposita
disposizione legislativa di finanziamento, da contributo
pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle
relative spese qualora sussistano preminenti interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi
pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi
10 e 11".
- Il decreto-legge n. 67/1997, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 153, reca:
"Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione". Si
riporta il testo dell'art. 6:
"Art. 6 (Sistemi di collettamento e depurazione delle
acque reflue). - 1. Le risorse derivanti dall'esercizio
del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'art. 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate
dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e
risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui
fondi di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero
dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno,
nonche' i proventi derivanti dall'applicazione dell'art.
14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono
destinati alla realizzazione delle opere e degli interventi
previsti da un piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della
direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane,
adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, non
sia stata definita l'organizzazione territoriale del
servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali
di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
coincidono con il territorio della provincia. Sentite le
autorita' di bacino, le regioni possono, con propria legge,
definire una diversa delimitazione territoriale degli
ambiti.
2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate
quelle riscosse a titolo di canone o tariffa, sono
assegnate, anche in deroga alle finalita' previste per
dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su
appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero
dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse
gia' trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne
autorizza la spesa in relazione alle opere ed agli
interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il
Ministero del bilancio e della programmazione economica, su
proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere
all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi
eventualmente occorrenti.
3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione
delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al
comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire
alle regioni competenti:
a) una quota pari al venticinque per cento delle somme
complessivamente attribuite agli interventi da realizzare
in ciascuna regione a seguito dell'adozione del piano,
entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva
disponibilita' delle risorse in bilancio;
b) una quota del costo effettivo di ogni intervento,
fino al limite del novanta per cento, tenendo conto della
quota di cui alla lettera a), proporzionalmente imputabile
all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica da parte
della regione della consegna dei lavori, entro trenta
giorni decorrenti dall'effettiva disponibilita' delle
risorse in bilancio;
c) la quota residua del costo effettivo di ogni
intervento, a seguito della notifica da parte della regione
dell'avvenuto collaudo, entro trenta giorni decorrenti
dall'effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio.
4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, gia'
appaltati o affidati in concessione o gia' oggetto di
progettazione almeno preliminare se compresi in piani
regionali di risanamento delle acque, e che risultino
sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui
ai commi 2 e seguenti dell'art. 13 del presente decreto,
intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello
stesso articolo il piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione delle acque reflue. Entro il termine di
sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera, la
provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione
territoriale del servizio idrico integrato qualora
costituito ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente
tale termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, puo' individuare un gestore
provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore
a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in
esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore definitivo
ovvero quello provvisoriamente indicato puo' utilizzare, a
titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle
risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonche'
le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di
fognatura e depurazione, ove previsti.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di
cui al comma 1, determina le modalita' per il monitoraggio
ed il controllo, con la partecipazione delle regioni
interessate, delle attivita' di realizzazione delle opere e
degli interventi previsti dal piano stesso, ivi compresi i
presupposti e le procedure per l'eventuale revoca dei
finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi
comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto
dell'originaria allocazione regionale delle risorse.
6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei
progetti preliminari degli interventi previsti dal piano,
puo' avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica
competenza in materia, con rimborso agli stessi delle sole
spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle rel-
ative al trattamento economico di base del personale. Per
il suddetto rimborso e' autorizzata la spesa di lire 400
milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno
1998.
7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli
standards europei, alle migliori tecnologie disponibili ed
alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo
ambientale e promuovere iniziative di supporto alle azioni
in tale settore delle amministrazioni pubbliche per
aumentare l'efficienza dei relativi interventi anche sotto
il profilo della capacita' di utilizzazione delle risorse
derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, e'
istituito presso il Ministero dell'ambiente, nelle more
della costituzione di un'apposita segreteria tecnica
permanente, un apposito gruppo tecnico, composto da non
piu' di venti esperti di elevata qualificazione, nominati
con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione
ed il funzionamento del suddetto gruppo tecnico e'
autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997
e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998.
8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7,
pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600
milioni per l'anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente".
- Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n.
22/1997, e' il seguente:
"Art. 25 (Accordi e contratti di programma, incentivi). -
1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi
stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, puo' stipulare appositi accordi e
contratti di programma con enti pubblici o con le imprese
maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di
categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad
oggetto, in particolare:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di
riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo
sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite
idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la
loro pericolosita', e ad ottimizzare il recupero dei
rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per
favorire metodi di produzione di beni con impiego di
materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la
riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di
controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di
beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo
da ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i
rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di
attivita' di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il
riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di
controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze
pericolose contenute nei rifiuti;
i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei
soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e
della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo'
altresi' stipulare appositi accordi e contratti di
programma con le imprese maggiormente presenti sul mercato
nazionale e con le associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire l'utilizzo di sistemi di eco-
label e di eco-audit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al
termine del loro ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo,
del riciclaggio e del recupero di materia prima, anche
mediante procedure semplificate per la raccolta ed il
trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire
un elevato livello di protezione dell'ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
qualora riguardino attivita' collegate alla produzione
agricola.
4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui
alla legge 28 agosto 1989, n. 305, individua le risorse
finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite
disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed
ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le
modalita' di stipula dei medesimi".
- La legge n. 468/1978, reca: "Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio".
Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d):
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove
imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o
maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente
articolo. Essa contiene:
a)-c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge
finanziaria;".
- Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera n), del citato
decreto legislativo n. 22/1997, e' il seguente:
1. Spettano allo Stato:
a)-m) (Omissis);
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo
dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale".
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n.
22/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
"Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente,
avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei
suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee
in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e
l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati,
nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde
acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici
mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel
suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del
suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e
recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a
rischio di incidente rilevante di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e suc-
cessive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone,
eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti
provvisti delle tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la
mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la
loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a),
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di
superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a
proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e
degli impianti dai quali deriva il pericolo di
inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al comune,
alla provincia ed, alla regione territorialmente
competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario e
ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del
pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di
cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al
comune ed alla provincia ed alla regione territorialmente
competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati
per non aggravare la situazione di inquinamento o di
pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre
il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
di pericolo, deve essere presentato al comune ed alla
regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei
quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti
previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il
responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del
comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la
realizzazione degli interventi previsti entro novanta
giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e
ne da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica
le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto
presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di
esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
essere prestate a favore della regione per la realizzazione
e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di
bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa
in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di
piu' comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del
progetto di bonifica la regione puo' richiedere al comune
che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti
urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di
accettabilita' di contaminazione che non possono essere
raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili,
l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere
l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni
derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria
ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti
all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari
modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali
prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli
strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati
possono essere assistiti, sulla base di apposita
disposizione legislativa di finanziamento, da contributo
pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle
relative spese qualora sussistano preminenti interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi
pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi
10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce
variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica
utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori, e
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di
bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai
progetti di cui al comma 2, lettera c), e' attestato da
apposita certificazione rilasciata dalla provincia
competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano
individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati
d'ufficio dal comune territorialmente competente ove questo
non provveda dalla regione, che si avvale anche di altri
enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i
predetti interventi le regioni possono istituire appositi
fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle
aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve
essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica
ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate
di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale
immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto
privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei
diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette
spese sono altresi' assistite da privilegio generale
immobiliare.
Note all'art. 1:
12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche
dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli
organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per
l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di
un'area comporti l'applicazione dei limiti di
accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi,
l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari
interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto
che e' approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato dalla
provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
disciplinate dal presente articolo possono essere comunque
utilizzate ad iniziativa degli interessati.
14. l progetti relativi ad interventi di bonifica di
interesse nazionale sono presentati al Ministero
dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa
con la regione territorialmente competente. L'approvazione
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione
degli impianti di incenerimento e di recupero energetico,
sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di
valutazione di impatto ambientale degli impianti da
realizzare nel sito inquinato per gli interventi di
bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al
comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree
destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono
definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali, consorzi di
imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed
artigiane che intendano accedere a incentivi e
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono
pubblica, rispettivamente, la lista di priorita' nazionale
e regionale dei siti contaminati da bonificare".
- Il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo n.
22/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
"Art. 22 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le
province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle
finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in
conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo,
predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti
assicurando adeguata pubblicita' e la massima
partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono
la riduzione delle quantita', dei volumi e della
pericolosita' dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede
inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli
impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle
discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate
ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare
nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare
la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23,
nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte
del sistema industriale;
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli
impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti
urbani secondo criteri di efficienza e di economicita', e
l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti
territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' ad
assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi
prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la
riduzione della movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle prov-
ince, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nonche' per
l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo
smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei
rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai
rifiuti di materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei
rifiuti urbani;
h-bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da
recuperare o da smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'
coordinato con gli altri piani di competenza regionale
previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i
piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un
criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da
asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento e' condizione necessaria per accedere ai
finanziamenti nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in
attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma
7 e di accertata inattivita', il Ministro dell'ambiente
diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro
un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia,
adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla
elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli
interventi previsti dal piano regionale nei termini e con
le modalita' stabiliti, e tali omissioni possono arrecare
un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il
Ministro dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a
provvedere entro un termine non inferiore a centottanta
giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro
dell'ambiente puo' adottare, in via sostitutiva, tutti, i
provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli
interventi contenuti nel piano. A tal fine puo' avvalersi
anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare
interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio
degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale
obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani
ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti
per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati
con il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli
articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo
esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti
di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti
dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima
rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto
compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da
rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli
articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela
dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni
inquinanti".
- Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo n.
22/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 57 (Disposizioni transitorie). - 1. Le norme
regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore
sino all'adozione delle specifiche norme adottate in
attuazione del presente decreto. A tal fine ogni
riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere
riferito ai rifiuti pericolosi.
2. Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate
o trasferite gia' conferite dalle regioni alle province e
agli altri enti locali in attuazione della legge 8 giugno
1990, n. 142.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre
il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le regioni provvederanno ad aggiornare le
autorizzazioni in essere per la gestione dei rifiuti sulla
base della nuova classificazione degli stessi.
5. Le attivita' che in base alle leggi statali e
regionali vigenti risultano escluse dal regime dei rifiuti,
ivi compreso l'utilizzo dei materiali e delle sostanze
individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
n. 212, devono conformarsi alle disposizioni del presente
decreto entro e non oltre il 31 dicembre 1998.
6. Fermo restando il termine di cui all'art. 33, comma
6, per la prosecuzione delle operazioni di recupero dei
rifiuti compresi nell'allegato 3 al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24,
in esercizio e che risultino conformi alle norme tecniche
adottate ai sensi degli articoli 31 e 33, gli interessati
sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'art.
33, comma 1, entro trenta giorni dall'emanazione delle
predette norme tecniche; in tal caso l'esercizio
dell'attivita' puo' essere continuato senza attendere il
decorso di novanta giorni dalla comunicazione.
6-bis. In attesa delle specifiche norme regolamentari e
tecniche, da adottarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2,
lettera i), i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto
concerne il regime normativo in materia di trasporti via
mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In
particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci
pericolose.
6-ter. In attesa dell'adozione della nuova disciplina
organica in materia di valutazione di impatto ambientale la
procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, continua ad applicarsi ai progetti delle opere
rientranti nella categoria di cui all'art.
1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, relativa ai
rifiuti gia' classificati tossici e nocivi".
- Il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo n.
22/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 44 (Beni durevoli). - 1. I beni durevoli per uso
domestico che hanno esaurito la loro durata operativa
devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente
all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente
ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o
private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta
individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai
fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle
priorita' stabilite dal presente decreto, i produttori e
gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e
allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore
al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma
stipulati ai sensi dell'articolo 25.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove
accordi di programma tra le imprese che producono i beni di
cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche
in qualita' di importatori, ed i soggetti, pubblici e
privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il
riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalita' di cui
agli articoli 3 e 4;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su
tutto il territorio nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i
beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte
dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al
comma 1 ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed i
distributori, e le loro associazioni di categoria, possono
altresi' stipulare accordi e contratti di programma ai
sensi dell'art. 25, comma 2. Ai medesimi fini il ritiro,
il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei
rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di
categoria, dei citati accordi e contratti di programma non
sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale
al catasto, della tenuta dei registri di carico e scarico,
della compilazione tenuta dei formulari, della preventiva
autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli
articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel caso si manifestino particolari
necessita' di tutela della salute pubblica e dell'ambiente
relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai
beni oggetto del presente articolo al termine della loro
vita operativa, puo' essere introdotto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un
sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in
misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del
prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, e'
svincolata all'atto della restituzione, debitamente
documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai
centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana
o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene
durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a
versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente
all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di
un bene durevole di tipologia equivalente o documentino
l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai
centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui
al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente
articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n.
22/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 11 (Catasto dei rifiuti). - 1. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede con proprio
decreto alla riorganizzazione del catasto dei rifiuti
istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
nella legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive
modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo
completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della
pianificazione delle connesse attivita' di gestione, sulla
base del sistema di raccolta dei dati relativi alla
gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.
70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo
europeo dei rifiuti istituito con decisione della
commissione delle comunita' europee del 20 dicembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il catasto e' articolato in una sezione nazionale, che
ha sede in Roma presso l'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o
delle province autonome presso le corrispondenti agenzie
regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente (ARPA) e, ove tali agenzie non siano ancora
costituite, presso la regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di
raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti
e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni
di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le
imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di
cui all'art. 7, comma 3, lettere c), d) e g) sono a tenuti
a comunicare annualmente con le modalita' previste dalla
legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle
predette attivita'. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice
civile con un volume di affari annuo non superiore a lire
quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti
non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui
all'art. 2083, del codice civile che non hanno piu' di tre
dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti
conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta,
la comunicazione e' effettuata dal gestore del servizio
limitatamente alla quantita' conferita.
4. I comuni, o loro consorzi o comunita' montane ovvero
aziende speciali con finalita' di smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le
modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le
seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei
rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e
la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e
finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui
all'art. 49;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le sezioni regionali e provinciali e delle Province
autonome del catasto provvedono all'elaborazione dei dati
ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale
entro trenta giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 2,
comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle
informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati,
evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti
prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti,
nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in
esercizio, e ne assicura la pubblicita'.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia.
7. La riorganizzazione del catasto di cui ai commi 1 e 2
non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il
bilancio dello Stato".
- Il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo n.
22/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti). - 1. Al
fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al
presente decreto legislativo, con particolare riferimento
alla prevenzione della produzione della quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza
ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonche' alla tutela
della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito, presso
il Ministero dell'ambiente, l'Osservatono nazionale sui
rifiuti, in appresso denominato Osservatorio.
L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione,
nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul programma generale di
prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per
l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ed alla Conferenza Stato-regioni;
d) predispone il programma generale di prevenzione di
cui all'art.
42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda
nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione del programma generale di cui
all'art.
42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di
riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49,
comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro
dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita'.
2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ed e' composto da nove
membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno
con funzioni di presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno
con funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanita';
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali;
d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento
economico spettante ai membri dell'Osservatorio e della
segreteria tecnica e' determinato con decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e della sanita', e del tesoro da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' organizzative e di
funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica
pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in
relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio
nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo
di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono
versate dal Consorzio nazionale imballaggi all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il
funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate,
alle entrate.
5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il
funzionamenio dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale
sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto
al comma 5, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni
per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente".
- Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n.
22/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione). - 1. L'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto-
legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume
la denominazione di Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato
Albo, ed e' articolato in un comitato nazionale, con sede
presso il Ministero dell'ambiente, ed in sezioni regionali,
istituite presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I
componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali
durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante,
ed e' composto da quindici membri esperti nella materia
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con
funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanita';
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle regioni;
f) uno dell'Unione italiana delle camere di commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle
categorie degli autotrasportatori.
3. Le sezioni regionali dell'Albo sono istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sono composte:
a) dal presidente della camera di commercio o da un
membro del consiglio camerale all'uopo designato, con
funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza della giunta regionale con funzioni di
vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza delle province designato dall'Unione
regionale delle province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,
esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano
la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta
litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi
rifiuti nonche' le imprese che intendono effettuare
attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di
recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti
mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono
essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre
attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti
il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del
presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche', dal 1 gennaio 1998,
l'accettazione delle garanzie finanziarie, sono deliberati
dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede
legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente
ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del
tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo,
nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed i diritti
d'iscrizione, le modalita' e gli importi delle garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato
dalle imprese di cui al comma 4, in conformita' ai seguenti
principi:
a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione,
al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, in coerenza con la finalita' di cui
alla precedente lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle sezioni
regionali, per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi
2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato
nazionale e le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 441.
L'iscrizione all'Albo e' deliberata ai sensi della legge 11
novembre 1996, n. 575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le
imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei
siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio
ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'Albo
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative
norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e
le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui
all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle
relative diposizioni di attuazione, alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di
capacita' finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle
aziende speciali, dei consorzi e delle societa' di cui
all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che
esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e' garantito
dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo
e' effettuata sulla base di apposita comunicazione di
inizio di attivita' del comune o del Consorzio di comuni
alla sezione regionale dell'Albo territorialmente
competente ed e' efficace solo per le attivita' svolte
nell'interesse del comune medesimo o dei concorsi ai quali
il comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta
giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al
Comitato nazionale dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo e' destinato personale
comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici,
secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle sezioni regionali si provvede con le
entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti
annuali d'iscrizione, secondo le modalita' previste dal
decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e suc-
cessive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
15. Per le attivita' di cui al comma 4, le autorizzazioni
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono
prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno
rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione
all'Albo o a quella della decisione definitiva sul
provvedimento di diniego di iscrizione, Le stesse
amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di
variazione, di sospensione o di revoca delle predette
autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate
ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al
riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle
garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte
all'Albo previa comunicazione di inizio di attivita' alla
sezione regionale territorialmente competente. Detta
comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve
essere corredate da idonea documentazione predisposta ai
sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle
deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino
i seguenti elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione
dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della
tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei
requisiti soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita'
finanziaria.
16-bis. Entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione di inizio di attivita' le sezioni regionali e
provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in
appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato
nazionale, alla provincia territorialmente competente ed
all'interessato. Le imprese che svolgono attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure
semplificate ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle
disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990,
n. 241".
- Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo n.
22/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 41 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. Per il
raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con
l'attivita' di raccolta differenziata effettuata dalle
pubbliche amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori
costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del
presente titolo, il Consorzio nazionale imballaggi, in
seguito denominato CONAI.
2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le
pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti
territoriali in cui rendere operante un sistema integrato
che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni
appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla
lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei
produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla
raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi
specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6,
e 40, comma 4, il programma generale per la prevenzione e
la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con le regioni e gli
enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di
cui all'art.
40;
f) garantisce il necessario raccordo tra
l'amministrazione pubblica, i consorzi e gli altri
operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche
amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
ai fini dell'attuazione del programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i
costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del
recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque
conferiti al servizio di raccolta differenziata, in
proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla
tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato
nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi usati
riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
materiale.
Note all'art. 1:
3. Il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro
su base nazionale con l'ANCI al fine di garantire
l'attuazione del principio di corresponsabilita' gestionale
tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In
particolare, tale accordo stabilisce:
a) l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio da versare ai comuni, determinati
secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicita'
di gestione del servizio medesimo, nonche' sulla base della
tariffa di cui all'art. 49, dalla data di entrata in
vigore della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti
contraenti;
c) le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio
in relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e
di recupero.
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 e' trasmesso
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'art. 26,
che puo' richiedere eventuali modifiche ed integrazioni
entro i successivi sessanta giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma
2, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
6. Il CONAI e' retto da uno statuto approvato con decreto
del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, non ha fini di lucro e
provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attivita'
con i proventi delle attivita' e con i contributi dei
consorziati.
7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei
componenti.
8. Al consiglio di amministrazione del CONAI partecipa
con diritto di voto un rappresentante dei consumatori
indicato dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, previsti dall'art.
9-quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
n. 475, cessano di funzionare all'atto della costituzione
del consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli
obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'art. 9-quater,
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed
in particolare nella titolarita' del patrimonio esistente
alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di
gestione ordinaria sostenute dai consorzi fino al loro
scioglimento. Tali patrimoni dei diversi consorzi
obbligatori saranno destinati ai costi della raccolta
differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di
imballaggi primari o comunque conferiti al servizio
pubblico della relativa tipologia di materiale.
10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i
termini di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello
stesso, il Ministro dell'ambiente e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano
d'intesa un commissario ad acta per lo svolgimento delle
funzioni di cui al presente articolo.
10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui
ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, puo' determinare con proprio decreto
l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli
utilizzatori ai sensi dell'art. 49, comma 10, nonche' le
condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da
parte dei produttori".
- Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo n.
22/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 42 (Programma generale di prevenzione e di gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio). - 1. Sulla
base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli
articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il CONAI elabora un
programma generale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con
riferimento alle singole tipologie di materiale di
imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di
imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantita' di
rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantita'
di imballaggi non riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantita' di
rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla
quantita' di imballaggi non riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio
allo scopo di permettere ad esso di sopportare piu'
tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo
normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e
riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina,
inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di
rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e
nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della
stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle
singole tipologie di materiali di imballaggio, con un
minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio
rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) (Abrogata).
3. Il programma generale e' trasmesso per il parere
all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'art. 26 ed e'
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e l'ANCI. Con la medesima procedura si provvede
alle eventuali modificazioni ed integrazioni del programma.
4. Nel caso in cui il Programma generale non sia
predisposto entro il termine di centoventi giorni dalla
costituzione del Consorzio nazionale imballaggi di cui
all'art. 41, e, successivamente, dall'inizio del
quinquennio di riferimento, lo stesso e' elaborato in via
sostitutiva dall'Osservatorio di cui all'art. 26. In tal
caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli
massimi previsti ai sensi della direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del consiglio del 20 dicembre 1994, e
successive modifiche ed integrazioni.
5. I piani regionali di cui all'art. 22 sono integrati
con un apposito capitolo relativo alla gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle
disposizioni del programma di cui ai commi 1 e 2".
- Il testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo n.
22/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 48 (Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni
in polietilene). - 1. Al fine di ridurre il flusso dei
rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento e'
istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di
beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art.
35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui
all'art. 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.
2. Al consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in
polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria
rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta,
il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in
polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni
in polietilene.
3. Il consorzio si propone come obiettivo primario di
favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al
termine del ciclo di utilita' per avviarli ad attivita' di
riciclaggio e di recupero. A tal fine il consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di
polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme
di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di
polietilene non riutilizzabili;
d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a
ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme
corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in
polietilene nel caso in cui non sia possibile o
economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto
delle disposizioni contro l'inquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il
consorzio puo' ricorrere a forme di deposito cauzionale.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio
sono costituiti:
a) dai proventi delle attivita' svolte dal consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate
in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma
dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti
partecipanti.
7. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina
ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di
riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei
predetti obiettivi puo' stabilire un contributo percentuale
di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle
fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di
materia prima per forniture destinate alla produzione di
beni di polietilene per il mercato interno.
8. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto
privato, non ha scopo di lucro ed e' retto da uno statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di
novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma
8, chiunque, in ragione della propria attivita', detiene
rifiuti di beni in polietilene e' obbligato a conferirli al
consorzio direttamente mediante consegna a soggetti
incaricati dal consorzio".
- Il decreto legislativo n. 446/1997 reca: "Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta nonche' riordino della disciplina dei tributi
locali". Si riporta il testo dell'art. 52:
"Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle province
e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato
si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti per vizi di legittimita' avanti gli organi di
giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le
relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione
alle aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera
c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto
delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per
azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale
pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e),
della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati
siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui
all'art. 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri
comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti
iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione
dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso,
dal funzionario designato quale responsabile della relativa
gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate di spettanza delle province e dei comuni viene
effettuata con la procedura di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
affidata ai concessionari del servizio di riscossione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente lo-
cale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera
b) del comma 4.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
secondo le procedure di cui all'art. 53, sono stabilite
disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e
di svolgimento dei servizi in questione al fine di
assicurare la necessaria trasparenza e funzionalita',
nonche' la misura dei compensi, tenuto anche conto delle
effettive riscossioni".
- Il testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo n.
22/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 51 (Attivita' di gestione di rifiuti non
autorizzata). - 1. Chiunque effettua una attivita' di
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni
se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni
se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di
imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non
autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi
a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a
tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
milioni se la discarica e' destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di
condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale consegue la confisca dell'area
sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di
proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti
salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato
dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della
meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonche' nelle
ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni
richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9,
effettua attivita' non consentite di miscelazione di
rifiuti e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera
b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il
luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, e' punito
con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la
pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i
quantitativi non superiori a duecento litri.
6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli
46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater e 47, comma 12, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a
lire 3 milioni".
- Il testo dell'art. 51-bis del decreto legislativo n.
22/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 51-bis (Bonifica dei siti). - 1. Chiunque cagiona
l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di
inquinamento, previsto dall'art. 17, comma 2, e' punito
con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni
se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di
cui all'art. 17. Si applica la pena dell'arresto da un
anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire 10 milioni a
lire 100 milioni se l'inquinamento e' provocato da rifiuti
pericolosi. Con la sentenza di condanna per la
contravvenzione di cui al presente comma, o con la
decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinato alla
esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica
e ripristino ambientale".
- Il testo dell'art. 49 del citato decreto legislativo n.
22/1997 come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 49 (Istituzione della tariffa). - 1. La tassa per
lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo
XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale,
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175,
come sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e'
soppressa a decorrere dal 1 gennaio 2000.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o
provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e
soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante
l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di
chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad
uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei
locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle
zone del territorio comunale.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le
opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota
rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio
fornito, e all'entita' dei costi di gestione, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria', del commercio e dell'artigianato, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
elabora un metodo normalizzato per definire le componenti
dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevede-
ndo disposizioni transitorie per garantire la graduale
applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il
graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei
comuni.
6. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di
utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la
determinazione della tariffa nonche' per orientare e
graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti
dall'applicazione del presente decreto.
8. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in
relazione al piano finanziario degli interventi relativi al
servizio.
9. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori nel
rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate
agevolazioni per le utenze domestiche e per la racolta
differenziata delle frazioni umide e della altre frazioni,
ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio che resta a carico dei produttori e degli
utilizzatori. E' altresi' assicurata la gradualita' degli
adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente
decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si
tiene conto degli obiettivi di miglioramento della
produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del
tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto
degli investimenti effettuati dai comuni che risultino
utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il
servizio.
14. Sulla tariffa e' applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa
puo' essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per
riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.
16. In via sperimentale i comuni possono attivare il
sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma
1.
17. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale
di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504".