IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                          di concerto  con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge  28 novembre  1980, n.  782, recante:  "Nuove norme
dirette  a sostenere  la  competitivita' del  sistema industriale,  a
definire  procedure  di  spesa  della  Cassa  per  il  Mezzogiorno  e
trasferire le competenze  del comitato tecnico di  cui all'articolo 4
della legge 12  agosto 1997, n. 675" che all'articolo  2, lettera a),
prevede la costituzione  presso il Mediocredito centrale  di un fondo
da  utilizzare  per la  concessione  di  anticipazioni a  favore  dei
Mediocrediti regionali  per essere da questi  impiegate in operazioni
di finanziamento a favore di piccole e medie imprese;
  Visto l'articolo 2,  comma 2, del decreto-legge 20  maggio 1993, n.
149,  convertito  dalla  legge  19   luglio  1993,  n.  237,  recante
interventi  urgenti in  favore  dell'economia,  il quale,  novellando
l'articolo 2  della predetta  legge n.  782 del  1980, prevede  che i
rientri per  capitale ed  interessi del Fondo  di cui  a quest'ultimo
articolo vengano accantonati  nella misura di 100  miliardi annui per
ciascuno  degli  esercizi  1993,  1994,  1995, 1996  e  1997  per  la
costituzione  di  un  Fondo  da  utilizzare  per  la  concessione  di
anticipazioni  alle  societa'  finanziarie  per  l'innovazione  e  lo
sviluppo iscritte  nell'albo di  cui all'articolo  2, comma  3, della
legge 5 ottobre 1991, n. 317,  nonche' ad enti creditizi e a societa'
finanziarie di  partecipazione iscritti  nell'elenco speciale  di cui
all'articolo 7 del  decreto-legge 3 maggio 1991,  n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla  legge 5 luglio 1991, n.  197, da impiegare,
in aggiunta  alle risorse  proprie, per l'acquisizione  temporanea di
partecipazioni  di minoranza  nel capitale  di rischio  di piccole  e
medie imprese organizzate  come societa' di capitale  o come societa'
cooperative, con  sede in Italia e  che con decreto del  Ministro del
tesoro, di concerto  con il Ministro dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato siano stabilite la durata, le garanzie, le modalita'
ed ogni altra condizione per la concessione di dette anticipazioni;
  Visto il predetto articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 149 del
1993  il  quale  prevede,  inoltre,  che,  a  fronte  delle  predette
partecipazioni,  sia consentito  l'intervento del  Fondo centrale  di
garanzia di cui all'articolo 20, della  legge 12 agosto 1977, n. 675,
cui  viene   conferita  una  somma   pari  al  10  per   cento  delle
disponibilita' annue del  Fondo di cui allo stesso  articolo 2, comma
2;
  Visto il  decreto legislativo  1 settembre  1993, n.  385, recante:
"Testo  unico  delle leggi  in  materia  bancaria e  creditizia"  che
prevede, all'articolo  107, l'istituzione  di un elenco  speciale per
gli intermediari finanziari e abroga l'articolo 7 del decreto-legge 3
maggio 1991,  n. 143,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 5
luglio 1991, n. 197;
  Vista  la legge  26 novembre  1993, n.  489, recante:  "Proroga del
termine di cui  all'articolo 7, comma 6, della legge  30 luglio 1990,
n.   218,  recante   disposizioni  per   la  ristrutturazione   e  la
integrazione  del patrimonio  degli  istituti di  credito di  diritto
pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi";
  Visto  il decreto  del  Ministro  del tesoro,  di  concerto con  il
Ministro dell'industria, del commercio  e dell'artigianato, in data 7
novembre  1996, n.  636,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana  n. 298  del 20  novembre 1996,  con il  quale e'
stato adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2,  comma 2, del  decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 149,
convertito dalla legge  19 luglio 1993, n. 237,  recante condizioni e
modalita'   di   concessione   di   anticipazioni   finanziarie   per
l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale
di rischio di piccole e medie imprese;
  Ritenuta  la  necessita'  di   apportare  alcune  modificazioni  ed
integrazioni  al  predetto regolamento,  al  fine  di assicurare  una
maggiore operativita' dell'intervento agevolativo;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988
(nota n. 114/31890/4657 del 5 ottobre 1998);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento l'espressione:
  a) "legge" indica la legge 28 novembre 1980, n. 782, come novellata
dal decreto-legge 20  maggio 1993, n. 149, convertito  dalla legge 19
luglio 1993, n. 237;
  b) "fondo"  indica il fondo di  cui all'articolo 2, comma  2, della
legge  28   novembre  1980,  n.   782,  come  novellato   dal  citato
decreto-legge n. 149 del 1993;
  c) "banca" indica l'ente creditizio  avente sede legale in Italia o
in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  d)  "finanziaria"   indica  la  societa'  finanziaria   che  svolge
attivita' di  assunzione di  partecipazioni al capitale  di societa',
iscritta  nell'elenco speciale  tenuto  dalla Banca  d'Italia di  cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  e) "S.F.I.S." indica la societa' finanziaria per l'innovazione e lo
sviluppo di cui all'articolo 2, comma  3, della legge 5 ottobre 1991,
n. 317;
  f) "intermediario"  indica uno qualsiasi  dei soggetti di  cui alle
lettere c), d) ed e);
  g)  "comitato" indica  l'organismo  competente  a deliberare  sulla
concessione delle anticipazioni, istituito in forza della convenzione
stipulata  in data  2 marzo  1995 tra  il Ministero  del tesoro  e il
Mediocredito  centrale  ai  sensi  dell'articolo  3  della  legge  26
novembre 1993, n. 489.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di facilitare   la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali e' operato  il    rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota alle premesse:
            -  Il comma  3 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei  Ministri)  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti debbano  recare la  denominazione di
          "regolamento" siano adottati previo parere del Consiglio di
          Stato, sottoposti al  visto  ed  alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo    dell'art.  2,  comma  2, della legge   28
          novembre 1980, n.   782, come novellato dall'art.  2    del
          decreto-legge  20  maggio  1993, n.   249, convertito dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 237, e' il seguente:
            "I   rientri  per    capitale    ed  interessi    vengono
          accantonati   nella misura di lire  100 miliardi annui, per
          ciacuno  degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996  e 1997, per
          la costituzione  presso il Mediocredito centrale,  di    un
          Fondo    da      utilizzare   per   la     concessione   di
          anticipazioni     alle     societa'     finanziarie     per
          l'innovazione    e    lo  sviluppo iscritte all'albo di cui
          all'art.  2, comma 3, della legge 5  ottobre    1991,    n.
          317,    nonche'    ad    enti      creditizi   e   societa'
          finanziarie  di    partecipazione  iscritti     nell'elenco
          speciale    di  cui all'art. 7 del   decreto-legge 3 maggio
          1991, n.  143, convertito, con modificazioni, dalla   legge
          5  luglio    1991, n. 197, da  impiegare, in aggiunta  alle
          risorse   proprie, per   l'acquisizione    temporanea    di
          partecipazioni   di minoranza  nel capitale  di rischio  di
          piccole   e medie imprese organizzate    come  societa'  di
          capitale  o come societa' cooperative, con  sede in Italia.
          Tale  fondo  potra'    essere altresi' utilizzato,    nella
          misura   massima     del     20     per    cento      degli
          accantonamenti  previsti   per l'istituzione   di forme  di
          agevolazioni    finalizzate        al        consolidamento
          dell'indebitamento a  breve  termine delle piccole imprese,
          attraverso  gli  interventi  a   favore   di   consorzi   e
          cooperative  di  garanzia collettiva fidi. Con  decreto del
          Ministro  del  tesoro,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'industria,  del commercio e  dell'artigianato, saranno
          stabilite   la durata,   le garanzie,   le  modalita'    ed
          ogni    altra   condizione   per    la   concessione  delle
          anticipazioni  a valere  sul detto  Fondo in  linea con  la
          normativa comunitaria   per   gli   interventi    a  favore
          delle    piccole   e   medie imprese.   I   rientri   delle
          anticipazioni  sono   utilizzati   per   la concessione  di
          nuove  anticipazioni con le finalita' e le modalita' di cui
          al  presente  comma.  A     fronte   delle   partecipazioni
          temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole
          e  medie  imprese di cui al presente  comma, e'  consentito
          l'intervento del   Fondo  centrale    di  garanzia  di  cui
          all'art.  20 della legge 12 agosto  1977, n. 675, cui viene
          conferita  una    somma  pari  al  10  per    cento   delle
          disponibilita'  annue  del Fondo  di cui al presente comma.
          Le  somme accantonate ed i relativi  rientri   sono  tenuti
          dal   Mediocredito   centrale in  conti infruttiferi presso
          la tesoreria centrale dello Stato".
            - Il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993,  n.
          385, e' il seguente:
            "Art.  107  (Elenco    speciale).  - 1. Il Ministro   del
          tesoro, sentite la   Banca     d'Italia   e   la    Consob,
          determina    criteri    oggettivi, riferibili all'attivita'
          svolta, alla  dimensione e al   rapporto tra  indebitamento
          e  patrimonio    in base   ai quali   sono individuati  gli
          intermediari finanziari  che  si  devono  iscrivere  in  un
          elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
            2. La Banca  d'Italia in conformita' delle  deliberazioni
          del  CICR,  detta   agli intermediari  iscritti nell'elenco
          speciale disposizioni  aventi  ad    oggetto  l'adeguatezza
          patrimoniale  e il   contenimento del rischio    nelle  sue
          diverse  configurazioni   con  riferimento   a  determinati
          tipi  di  attivita' la  Banca d'Italia puo' inoltre dettare
          disposizioni volte ad assicurare il regolare esercizio.
            3. Gli intermediari inviano alla  Banca d'Italia  con  le
          modalita'  e  nei  termini da essa  stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
            4.  La Banca  d'Italia puo'   effettuare ispezioni    con
          facolta'    di  richiedere  l'esibizione di documenti e gli
          atti ritenuti necessari.
            5.  Gli  intermediari   finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale restano iscritti anche nell'elenco  generale;    a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106".
            -  Il  testo  dell'art.  2, commi 1, 2 e 3, della legge 5
          ottobre  1991,  n.  317,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni, e' il seguente:
            "1.  Al  fine  di poter beneficiare delle agevolazioni di
          cui  all'art.    9,  possono  essere  costituite   societa'
          finanziarie  per  l'innovazione e lo  sviluppo aventi  come
          oggetto  sociale esclusivo  l'assunzione di  partecipazioni
          temporanee    al  capitale  di rischio   di piccole imprese
          costituite in  forma  di  societa'  di  capitali,  che  non
          possano  comunque  dar  luogo  alla    determinazione delle
          condizioni di  cui all'art. 2359 del codice civile.
            2. Le   societa' finanziarie   per l'innovazione    e  lo
          sviluppo,  ivi  comprese  le societa' finanziarie regionali
          aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di
          societa' per azioni.
            3.   Con decreto   da emanare   entro    sessanta  giorni
          dalla data  di entrata in  vigore della presente legge,  il
          Ministro  dell'industria, del commercio  e dell'artigianato
          provvede ad   istituire un   albo al  quale  devono  essere
          iscritte  le    societa'  finanziarie di cui al comma 2 per
          poter esercitare  l'attivita'  di    cui  al  comma  1    e
          beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9".
            -  Il testo dell'art. 3 della legge  26 novembre 1993, n.
          489, e' il seguente:
            "Art. 3. - 1. Le  societa'  per  azioni  derivanti  dalla
          trasformazione del Mediocredito centrale  e della Cassa per
          il    credito  alle  imprese  artigiane   succedono     nei
          diritti,    nelle   attribuzioni     e    nelle  situazioni
          giuridiche  dei quali gli  enti originari erano titolari in
          forza di   leggi, di provvedimenti    amministrativi  e  di
          contratti.  Le  societa'  per azioni   di cui al precedente
          periodo stipulano apposite convenzioni,   per   concessioni
          decennali,   con   le  amministrazioni competenti   per  le
          agevolazioni,  sentita   la  Banca   d'Italia,  provvedendo
          altresi' alla istituzione di distinti organi deliberativi e
          separate   contabilita' relativi  a tali concessioni.  Alla
          scadenza della concessione,  la gestione  dei provvedimenti
          agevolativi sara' affidata    anche    ad    una    o  piu'
          societa'    che    presentino    adeguati  requisiti     di
          affidabilita'      imprenditoriale.     Le      convenzioni
          determinano    altresi'    i    compensi    e  i   rimborsi
          spettanti  per  la gestione dei provvedimenti agevolativi.
            2. Le convenzioni  indicate al comma 1 possono  prevedere
          che anche l'ente creditizio al quale  per    effetto  della
          successione  di  cui allo stesso   comma   e' assegnata  la
          gestione  di  un fondo   pubblico   di agevolazione,    sia
          tenuto    a stipulare   a sua  volta convenzioni  con altre
          banche per   disciplinare la concessione,  a  valere    sul
          fondo  di  contributi relativi   a finanziamenti  da queste
          erogate.   Tali ultime  convenzioni  sono  approvate  dalla
          pubblica amministrazione competente.
            3.  I    privilegi e   le garanzie   di qualsiasi   tipo,
          rispettivamente costituiti o prestate  a favore degli  enti
          originari di  cui al comma 1,  conservano il  loro  grado e
          la  loro    validita'   a favore   delle societa' derivanti
          dalla  trasformazione     senza  necessita'     di   alcuna
          formalita' o annotazione.
            4.    Gli organi   in   carica alla  data di  entrata  in
          vigore  della presente legge   provvedono entro   tre  mesi
          agli  adempimenti previsti dalla legge stessa.
            5.    Fino alla   stipula  delle  convenzioni di  cui  al
          comma 1  si applicano le disposizioni vigenti.
            6.   Sono abrogati   l'art. 4   della legge    22  giugno
          1950,  n.    445,  nonche'  l'art.    17,  il sesto   comma
          dell'art.  34, la lettera  c) del secondo comma   dell'art.
          37 e  i commi  terzo e quarto  dell'art. 39, della legge 25
          luglio 1952, n. 949".