IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge 13  luglio  1966,  n.  559, concernente  il  nuovo
ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;
  Visto l'art. 2 del regolamento  di attuazione della legge 13 luglio
1966, n. 559,  approvato con decreto del  Presidente della Repubblica
24 luglio 1967, n. 806;
  Visto l'art. 1 della legge 20 aprile  1978, n. 154, con il quale e'
stato  stabilito, fra  l'altro, che  il suddetto  Istituto assume  la
denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
  Visto  il provvedimento  n. 8079715  del 26  novembre 1998,  con il
quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno
1999, i  prezzi di  vendita, in abbonamento  e a  fascicoli separati,
della  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana;
  Vista la  lettera del 17  dicembre 1998,  prot. n. 533/A/2,  con la
quale  il  Ministro   di  grazia  e  giustizia   ha  espresso  parere
favorevole;
                               Approva
  per l'anno 1999, i seguenti prezzi  di vendita, in abbonamento ed a
fascicoli  separati, della  Raccolta ufficiale  degli atti  normativi
della  Repubblica  italiana,  determinati dal  Provveditore  generale
dello Stato:
                             Annata 1999
                (edizione unica con volumi rilegati)
Abbonamento annuale: da L. 335.000 a L. 352.000
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni: da L. 313.000 a  L.
329.000
Volume separato, prezzo unico: L. 33.000
                          Annate arretrate
In brossura (disponibilita' fino al 1987):
da L. 221.000 a L. 232.000
Rilegata: da L. 335.000 a L. 352.000
Ciascun volume in brossura separato, prezzo unico: L. 20.000
Ciascun volume rilegato separato, prezzo unico: L. 33.000
Fascicoli arretrati (fino al 1973), prezzo unico: L. 14.000
  I  prezzi di  vendita, in  abbonamento  ed a  volumi separati,  per
l'estero, anche relativi ad anni precedenti, sono raddoppiati.
  Il presente decreto sara' registrato a norma di legge.
   Roma, 4 gennaio 1999
                                                  Il Ministro: Ciampi