Alle imprese interessate
                                  Alle banche concessionarie
                                  Agli istituti collaboratori
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASS.I.LEA.
                                  All'ASS.I.RE.ME.
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane
  A) Revisionedelle procedure di  erogazione dei contributi a seguito
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  L'art.  30 della  legge 23  dicembre  1998, n.  448, ha  introdotto
significative variazioni alle procedure  di erogazione dei contributi
di cui  alla legge n.  488/1992, cosi' come  precedentemente indicate
dal  decreto  ministeriale  n.  527/1995,  dalle  relative  circolari
applicative e dalle successive modifiche ed integrazioni.
  Tali innovazioni  hanno efficacia a  partire dall'1 gennaio  1999 e
riguardano in particolare:
  le modalita' di  erogazione delle quote di  contributo alle imprese
beneficiarie;
  il soggetto a  favore del quale maturano gli  interessi riferiti ai
conti correnti sui quali sono rese disponibili tali quote.
  Con la  presente circolare si  forniscono le indicazioni  utili per
l'applicazione delle nuove procedure.
Modalita' di accreditamento.
  Fatti  salvi  i piani  annuali  di  disponibilita' delle  quote  di
contributo  cosi' come  previsti  dalle norme  vigenti, il  Ministero
dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  accreditera' tali
quote  presso  i conti  correnti  appositamente  aperti dalle  banche
concessionarie, uno  per ciascuna  banca, non piu'  a date  fisse, ma
solo quando  risultera' verificata  la sussistenza  delle condizioni,
gia' previste  dalla vigente normativa, per  la successiva erogazione
alle imprese.
  A tal  fine banche concessionarie trasmetteranno  periodicamente al
Ministero l'elenco delle iniziative agevolate per le quali, a seguito
di richiesta di erogazione da  parte delle imprese interessate, hanno
verificato  con   esito  positivo  le  condizioni   per  l'erogazione
medesima.
  La  trasmissione   degli  elenchi   dovra'  avvenire   con  cadenza
quindicinale, il  giorno 15 ed il  giorno 30 di ciascun  mese, ovvero
nel giorno lavorativo immediatamente successivo  nel caso in cui tali
scadenze  intervengano  in  giorni  festivi.  Tali  elenchi  dovranno
riguardare  tutte  le  richieste esaminate  favorevolmente  entro  le
scadenze fissate. A tal proposito  rimangono confermati i termini per
l'istruttoria  delle  richieste  di erogazione  gia'  previsti  dalla
vigente normativa. Gli elenchi  dovranno essere predisposti per bando
e,  per  ciascuna  iniziativa, dovranno  riportare,  nell'ordine,  il
numero  di  progetto,  la  denominazione  dell'impresa  beneficiaria,
l'obiettivo, l'importo della quota di contributo indicata nel decreto
di concessione, l'importo  della quota di contributo  erogabile ed il
numero d'ordine di quest'ultima (prima, seconda terza).
  Al ricevimento  degli elenchi, che dovranno  essere trasmessi anche
per via telematica con modalita' che saranno concordate con le banche
concessionarie,   il  Ministero   dell'industria,  del   commercio  e
dell'artigianato provvedera' nei tempi piu' solleciti ad accreditare,
presso i predetti conti, le quote di contributo richieste.
  Tali somme  saranno quindi  immediatamente erogate alle  imprese, e
comunque entro cinque giorni dall'intervenuto accreditamento.
  Tenuto  conto  inoltre  dei  piani di  disponibilita'  delle  quote
annuali, che concorrono a  determinare l'ammontare dei contributi, si
conferma che gli accreditamenti presso i predetti conti avranno luogo
solo nel rispetto dei tempi  gia' fissati dalla previgente normativa,
e quindi:
  per la  prima quota, non prima  di un mese dalla  concessione delle
agevolazioni;
  per la seconda e terza quota,  non prima, rispettivamente, di uno e
due anni da tale termine.
  In tal  senso, gli elenchi  anzidetti dovranno comprendere  solo le
iniziative  per   le  quali   siano  verificate  anche   tali  ultime
condizioni.
  Per le somme  gia' accreditate presso i  conti anzidetti continuano
ad applicarsi  le modalita' ed  i criteri di erogazione  indicati dal
decreto ministeriale n. 527/1995 e relative norme di applicazione.
Interessi che maturano sui conti.
  Il  predetto art.  30 della  legge  n. 448/1998  stabilisce che,  a
partire  dal  1  gennaio  1999,   le  somme  gia'  accreditate  o  da
accreditare da  parte del  Ministero dell'industria, del  commercio e
dell' artigianato alle banche  concessionarie, producano interessi al
tasso  ufficiale di  sconto in  favore del  Ministero stesso,  per il
successivo riutilizzo in favore delle  iniziative da agevolare con la
legge n. 488/1992.
  Rimane confermato che le somme gia' rese disponibili presso i conti
aperti dalle banche concessionarie, fino al 31 dicembre 1998 maturano
interessi  a favore  del  Ministero dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato  oppure  a  favore  delle  imprese  beneficiarie  in
applicazione di  quanto gia'  disposto dalla previgente  normativa. A
partire dal 1 gennaio 1999 tutte le somme maturano interessi a favore
del Ministero  medesimo, confermandosi il  valore in ESN e/o  ESL del
contributo calcolato convenzionalmente in base al programma temporale
di realizzazione  degli investimenti  assunto in sede  di concessione
provvisoria  ed in  base al  piano di  disponibilita' delle  quote, e
ferma restando  la possibilita' di  riduzione, e mai di  aumento, del
contributo in conseguenza di un  diverso ammontare e/o di una diversa
articolazione temporale degli investimenti.
  B) Modifiche alla circolare n. 234363 del 20 novembre 1997.
  Si porta a  conoscenza dei soggetti in  indirizzo che nell'allegato
n.  23 (dichiarazione  dell'istituto collaboratore,  per investimenti
relativi  in  tutto  o  in  parte  ai  beni  acquisiti  in  locazione
finanziaria) della  circolare ministeriale n. 234363  del 20 novembre
1997,  pubblicata  sul supplemento  ordinario  n.  247 alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana n. 291 del 15  dicembre 1997, ed
in particolare nel  terzo alinea del testo  della dichiarazione, dopo
le parole  "e documentate a  consuntivo per lire  ..............", le
parole "di cui lire ................  relative ai beni acquistati e/o
realizzati   direttamente  dall'impresa   e  lire   .................
relative  a"  devono intendersi  sostituite,  a  causa di  un  errore
materiale, dalle seguenti: "relativamente ai".
                                                 Il Ministro: Bersani