IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei
dazi  doganali  d'importazione,  approvate con decreto del Presidente
della  Repubblica  26  giugno  1965,  n.  723,  cosi'  come da ultimo
sostituito  dalla  legge 26 novembre 1992, n. 479, che attribuisce al
Ministro  delle  finanze  la  competenza  ad  emanare regolamenti per
stabilire,  in conformita' delle disposizioni adottate dai competenti
organi   comunitari,   condizioni,   modalita'   e   formalita'   per
l'ammissione  alle  franchigie  dai  diritti  doganali previste dalla
predetta  legge  e dal regolamento CEE n. 918/83 del Consiglio del 28
marzo 1983;
  Vista  la  direttiva del Consiglio CEE n. 94/4 del 14 febbraio 1994
che  modifica  la  direttiva  69/169/CEE  relativa all'armonizzazione
delle   disposizioni   legislative,  regolamentari  e  amministrative
riguardanti  la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle
altre  imposizioni  indirette  interne  riscosse all'importazione nel
traffico internazionale di viaggiatori;
  Visto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei
dazi  doganali, approvate con decreto del Presidente della Repubblica
26  giugno  1965, n. 723, cosi' come da ultimo sostituito dalla legge
26  novembre  1992, n. 479, che dispone l'esenzione dal pagamento dei
diritti doganali diversi da quelli contemplati dal citato regolamento
n.  918/83/CEE del 28 marzo 1983 e il non assoggettamento all'imposta
sul   valore   aggiunto   all'importazione   delle  merci  a  seguito
viaggiatori;
  Visto   il  decreto  ministeriale  del  26  gennaio  1996,  n.  95,
pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  51  del  1  marzo  1996,
concernente  l'esenzione  dai  diritti doganali per merce importata a
seguito viaggiatori;
  Ritenuta la necessita' di adeguare il predetto decreto ministeriale
alle disposizioni contenute nell'articolo 49 del regolamento (CEE) n.
918/83  del Consiglio del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del
regime comunitario delle franchigie doganali;
  Considerato  che  il  titolo  XI  del citato regolamento n. 918/83,
fissa  i  criteri per l'ammissione alla franchigia dei beni contenuti
nei  bagagli  personali dei viaggiatori, e da' altresi' facolta' agli
Stati  membri  di  ridurre  il  valore  e le quantita' delle merci da
amettere in franchigia se queste sono importate:
 dalle persone che hanno la loro residenza nella zona di frontiera;
   dai lavoratori frontalieri;
  dal  personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i
Paesi terzi e la Comunita';
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 4 novembre 1998;
                             A d o t t a
                      il presente regolamento:
                               Art. 1

  1.  Sono  amessi alla franchigia dai diritti doganali gli oggetti e
generi  di  consumo  che  i viaggiatori in provenienza da Paesi terzi
portano  con  se' nel proprio bagaglio, a condizione che si tratti di
importazioni prive di ogni carattere commerciale e il loro valore non
superi 175 unita' di conto europee.
  2.  Tale importo e' ridotto a novanta unita' di conto europee per i
viaggiatori di eta' inferiore a 15 anni.
  3.  Per i seguenti generi la franchigia e' accordata entro i limiti
dei quantitativi appresso indicati:


Denominazione delle merci                             Quantita'
           -                                              -
a) Prodotti del tabacco:
sigarette                                              200 pezzi
oppure
sigaretti (sigari di peso massimo 3 g a pezzo)         100 pezzi
oppure
sigari                                                  50 pezzi
oppure
tabacco da fumare                                      250 gr
b) Alcol e bevande alcoliche:
bevande  distillate  e  bevande  alcoliche
di  un  grado  alcolico superiore a 22% vol.:
alcol etilico non denaturato di 80% vol. e piu'      in tot. 1 litro
oppure
bevande distillate e bevande alcoliche,
aperitivi a base di vino o di alcol, tafia,
sake' o bevande simili di un  grado alcolico
pari o inferiore a 22% vol.; vini spumanti,
vini liquorosi                                        in tot. 2 litri
e
vini tranquilli                                       in tot. 2 litri
c) Profumi                                                50 gr
e
acqua da toilette                                       1/4 litro
Denominazione delle merci                             Quantita'
           -                                              -
d) Caffe'                                               500 gr
oppure
estratti o essenze di caffe'                            200 gr
e) Te'                                                  100 gr
oppure
estratti o essenze di te'                                40 gr


  4.  Per  "viaggiatore"  si  intende, ai sensi dell'articolo 236 del
regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993:
a) qualsiasi   persona   che  entri  temporaneamente  nel  territorio
   doganale della Comunita' in cui non ha la residenza normale;
b) qualsiasi  persona  che  rientri  nel  territorio  doganale  della
   Comunita'  in  cui  ha  la  residenza  normale  dopo un temporaneo
   soggiorno nel territorio di un paese terzo.
  5.  Per  "importazioni  prive  di  ogni  carattere  commerciale" si
intendono,  ai  sensi  dell'articolo  45,  paragrafo 2, punto b), del
regolamento (CEE) n. 918/83, le importazioni che:
a) presentano carattere occasionale, e
b) riguardano  esclusivamente  merci  riservate  all'uso  personale o
   familiare  dei  viaggiatori,  o destinate ad essere regalate; tali
   merci  non  debbono  riflettere,  per  la loro natura o quantita',
   alcuno intento di carattere commerciale.
  6.  I  viaggiatori di eta' inferiore a diciasette anni sono esclusi
dalla  franchigia prevista per i prodotti di cui alle lettere a) e b)
e,  se  inferiori a quindici anni, anche dalla franchigia di cui alla
lettera d).
  7.  Il  valore dei generi compresi nei quantitativi di cui al comma
3,  non  va  calcolato  agli  effetti della determinazione del valore
globale degli oggetti da ammettere in franchigia.
 
          Avvertenza:
Il testo della   note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   dei   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni normative
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislavi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  14 delle disposizioni preliminari alle tariffe
          dei  dazi  doganali d'importazione, approvate con D.P.R. 26
          giugno  1965,  n.  723,  come  sostituito dall'art. 1 della
          legge 26 novembre 1992, n. 479, e' cosi' formulato:
            "Art.  14. - 1. Con regolamenti approvati con decreti del
          Ministro  delle  finanze,  ai  sensi dell'art. 17, comma 3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, sono stabilite, in
          conformita'   alle  disposizioni  comunitarie,  condizioni,
          modalita' e formalita' per l'ammissione alla franchigia dai
          diritti  doganali  prevista  dall'art. 12 e dal regolamento
          (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.
            2.  Con successivi regolamenti, approvati con decreto del
          Ministro   delle   finanze,  sono  disposti  gli  ulteriori
          adeguamenti alle disposizioni comunitarie".
            -  Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo
          alla  fissazione  del  regime  comunitario delle franchigie
          doganali,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle
          Comunita' europee n. L 105 del 23 aprile 1983.
            -  La  direttiva  CEE  n. 94/4, che modifica le direttive
          69/169/CEE   e   77/388/CEE  e  aumenta  il  livello  delle
          franchigie  per  i viaggiatori provenienti da Paesi terzi e
          dei  limiti  per  gli acquisiti in franchigia effettuati da
          viaggiatori  intracomunitari,  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee n. L 60 del 3
          marzo  1994  e  ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  n.  33  del  5 maggio 1994, 2a. serie
          speciale.
            -  La  direttiva  CEE 69/169, relativa all'armonizzazione
          delle    disposizioni    legislative,    regolamentari    e
          amministrative  riguardanti  la  franchigia  dalle  imposte
          sulla  cifra  d'affari  e dalle altre imposizioni indirette
          interne     riscosse    all'importazione    nel    traffico
          internazionale  di  viaggiatori,  piu' volte modificata, e'
          stata  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
          europee n. L 133 del 4 giugno 1969.
            -  L'art.  12 delle disposizioni preliminari alla tariffa
          dei  dazi  doganali d'importazione, approvata con D.P.R. 26
          giugno  1965,  n.  723,  come  sostituito dall'art. 1 della
          legge 26 novembre 1992, n. 479, e' cosi' formulato:
            "Art.  12.  -  1.  Salvo' quanto previsto dal regolamento
          (CEE)  918/83  del  Consiglio,  del  28 marzo 1983, e senza
          pregiudizio  delle  maggiori  facilitazioni stabilite dagli
          accordi    internazionali,   e'   concessa   l'importazione
          definitiva  in esenzione dai diritti di confine, diversi da
          quelli  contemplati  dal  suddetto regolamento, delle merci
          per  le  quali risultano soddisfatte le medesime condizioni
          prescritte,  per  la  franchigia  daziaria, dal regolamento
          stesso.
            2.  Non  sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le
          importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto
          tributo  e'  disposta,  con  carattere  di obbligatorieta',
          dalle  direttive  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee
          adottate  in  materia  di armonizzazione delle disposizioni
          riguardanti  la  franchigia  dalle  imposte  sulla cifra di
          affari     riscossa     all'importazione    nel    traffico
          internazionale   dei   viaggiatori,  ovvero  le  franchigie
          applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole
          spedizioni   a   carattere   non   commerciale,   o  quelle
          applicabili  alle importazioni definitive di beni personali
          di  privati  provenienti da uno Stato membro, nonche' dalle
          direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in
          materia   di   determinazione  del  campo  di  applicazione
          dell'art.  14,  paragrafo  1,  lettera  d), della direttiva
          77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977".
            -  L'art.  49  del  citato regolamento (CEE) n. 918/83 e'
          cosi' formulato:
            "Art. 49. - 1. Gli Stati membri hanno facolta' di ridurre
          il  valore  e/o  le  quantita'  delle merci da ammettere in
          franchigia se queste sono importate:
            dalle  persone  che hanno la loro residenza nella zona di
          frontiera;
              dai lavoratori frontalieri;
            dal  personale  dei  mezzi  di  trasporto  utilizzati nel
          traffico tra i paesi terzi e la Comunita'.
            Tali  restrizioni  non  sono  applicabili  se  le persone
          residenti  nella  zona  di  frontiera  provano che esse non
          rientrano dalla zona di frontiera del paese limitrofo.
          Esse restano tuttavia applicabili ai lavoratori frontalieri
          e  al  personale  dei  mezzi  di  trasporto  utilizzati nel
          traffico  tra  i  paesi  terzi  e la Comunita' se importano
          merci in occasione di uno spostamento effettuato nel quadro
          della loro attivita' professionale.
             2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 si intende:
            per "zona di frontiera", fatte salve le relative
          convenzioni,  una  zona che non supera 15 km di profondita'
          in  linea d'aria dalla frontiera. Devono essere considerati
          parte   di   tale  zona  i  comuni  il  cui  territorio  e'
          parzialmente  in  essa  compreso;  gli Stati membri possono
          prevedere deroghe in proposito;
            per  "lavoratore  frontaliero",  ogni persona che, per la
          sua  abituale attivita', deve varcare la frontiera nei suoi
          giorni di lavoro".
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisce  tale  potere.  Tali regolamenti, per materia di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreto  interministeriale, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge.

           Nota all'art. 1:
            - Il   testo dell'art.   236 del regolamento    (CEE)  n.
          2454/93  della  Commissione   del    2   luglio   1993  che
          fissa  talune  disposizioni d'applicazione  del regolamento
          (CEE) n.  2913/92 del  Consiglio che istituisce  il  codice
          doganale   comunitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita'  europee n. L 253 dell'11  ottobre 1993, e'
          cosi' formulato:
            "Art. 236.  - Ai fini  dell'applicazione delle  sezioni 1
          e  2, per "viaggiatore" si intende:
               A. all'importazione:
            1)  qualsiasi  persona  che entri   temporaneamente   nel
          territorio  doganale  della  Comunita'  in  cui  non  ha la
          residenza normale, nonche'
            2)   qualsiasi persona   che   rientri  nel    territorio
          doganale    della  Comunita' in cui ha la residenza normale
          dopo un temporaneo soggiorno nel  territorio  di  un  Paese
          terzo;
               B. all'esportazione:
            1)   qualsiasi   persona  che  lasci  temporaneamente  il
          territorio doganale della Comunita' in cui ha la  residenza
          normale, nonche'
            2) qualsiasi  persona che, dopo  un temporaneo soggiorno,
          lasci  il  territorio   doganale   della Comunita'  in  cui
          non ha  la  residenza normale".