IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, cosi' come da ultimo sostituito dalla legge 26 novembre 1992, n. 479, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad emanare regolamenti per stabilire, in conformita' delle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalita' e formalita' per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dalla predetta legge e dal regolamento CEE n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983; Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 94/4 del 14 febbraio 1994 che modifica la direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori; Visto l'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, cosi' come da ultimo sostituito dalla legge 26 novembre 1992, n. 479, che dispone l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali diversi da quelli contemplati dal citato regolamento n. 918/83/CEE del 28 marzo 1983 e il non assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto all'importazione delle merci a seguito viaggiatori; Visto il decreto ministeriale del 26 gennaio 1996, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 1996, concernente l'esenzione dai diritti doganali per merce importata a seguito viaggiatori; Ritenuta la necessita' di adeguare il predetto decreto ministeriale alle disposizioni contenute nell'articolo 49 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali; Considerato che il titolo XI del citato regolamento n. 918/83, fissa i criteri per l'ammissione alla franchigia dei beni contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, e da' altresi' facolta' agli Stati membri di ridurre il valore e le quantita' delle merci da amettere in franchigia se queste sono importate: dalle persone che hanno la loro residenza nella zona di frontiera; dai lavoratori frontalieri; dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i Paesi terzi e la Comunita'; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 1998; A d o t t a il presente regolamento: Art. 1 1. Sono amessi alla franchigia dai diritti doganali gli oggetti e generi di consumo che i viaggiatori in provenienza da Paesi terzi portano con se' nel proprio bagaglio, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e il loro valore non superi 175 unita' di conto europee. 2. Tale importo e' ridotto a novanta unita' di conto europee per i viaggiatori di eta' inferiore a 15 anni. 3. Per i seguenti generi la franchigia e' accordata entro i limiti dei quantitativi appresso indicati: Denominazione delle merci Quantita' - - a) Prodotti del tabacco: sigarette 200 pezzi oppure sigaretti (sigari di peso massimo 3 g a pezzo) 100 pezzi oppure sigari 50 pezzi oppure tabacco da fumare 250 gr b) Alcol e bevande alcoliche: bevande distillate e bevande alcoliche di un grado alcolico superiore a 22% vol.: alcol etilico non denaturato di 80% vol. e piu' in tot. 1 litro oppure bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcol, tafia, sake' o bevande simili di un grado alcolico pari o inferiore a 22% vol.; vini spumanti, vini liquorosi in tot. 2 litri e vini tranquilli in tot. 2 litri c) Profumi 50 gr e acqua da toilette 1/4 litro Denominazione delle merci Quantita' - - d) Caffe' 500 gr oppure estratti o essenze di caffe' 200 gr e) Te' 100 gr oppure estratti o essenze di te' 40 gr 4. Per "viaggiatore" si intende, ai sensi dell'articolo 236 del regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993: a) qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunita' in cui non ha la residenza normale; b) qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della Comunita' in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un paese terzo. 5. Per "importazioni prive di ogni carattere commerciale" si intendono, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, punto b), del regolamento (CEE) n. 918/83, le importazioni che: a) presentano carattere occasionale, e b) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci non debbono riflettere, per la loro natura o quantita', alcuno intento di carattere commerciale. 6. I viaggiatori di eta' inferiore a diciasette anni sono esclusi dalla franchigia prevista per i prodotti di cui alle lettere a) e b) e, se inferiori a quindici anni, anche dalla franchigia di cui alla lettera d). 7. Il valore dei generi compresi nei quantitativi di cui al comma 3, non va calcolato agli effetti della determinazione del valore globale degli oggetti da ammettere in franchigia.
Avvertenza: Il testo della note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti dei Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislavi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 14 delle disposizioni preliminari alle tariffe dei dazi doganali d'importazione, approvate con D.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, e' cosi' formulato: "Art. 14. - 1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformita' alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalita' e formalita' per l'ammissione alla franchigia dai diritti doganali prevista dall'art. 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983. 2. Con successivi regolamenti, approvati con decreto del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie". - Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 105 del 23 aprile 1983. - La direttiva CEE n. 94/4, che modifica le direttive 69/169/CEE e 77/388/CEE e aumenta il livello delle franchigie per i viaggiatori provenienti da Paesi terzi e dei limiti per gli acquisiti in franchigia effettuati da viaggiatori intracomunitari, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 60 del 3 marzo 1994 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 5 maggio 1994, 2a. serie speciale. - La direttiva CEE 69/169, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, piu' volte modificata, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 133 del 4 giugno 1969. - L'art. 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con D.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479, e' cosi' formulato: "Art. 12. - 1. Salvo' quanto previsto dal regolamento (CEE) 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, e' concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso. 2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo e' disposta, con carattere di obbligatorieta', dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari riscossa all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, nonche' dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'art. 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977". - L'art. 49 del citato regolamento (CEE) n. 918/83 e' cosi' formulato: "Art. 49. - 1. Gli Stati membri hanno facolta' di ridurre il valore e/o le quantita' delle merci da ammettere in franchigia se queste sono importate: dalle persone che hanno la loro residenza nella zona di frontiera; dai lavoratori frontalieri; dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunita'. Tali restrizioni non sono applicabili se le persone residenti nella zona di frontiera provano che esse non rientrano dalla zona di frontiera del paese limitrofo. Esse restano tuttavia applicabili ai lavoratori frontalieri e al personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico tra i paesi terzi e la Comunita' se importano merci in occasione di uno spostamento effettuato nel quadro della loro attivita' professionale. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 si intende: per "zona di frontiera", fatte salve le relative convenzioni, una zona che non supera 15 km di profondita' in linea d'aria dalla frontiera. Devono essere considerati parte di tale zona i comuni il cui territorio e' parzialmente in essa compreso; gli Stati membri possono prevedere deroghe in proposito; per "lavoratore frontaliero", ogni persona che, per la sua abituale attivita', deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreto interministeriale, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 236 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 253 dell'11 ottobre 1993, e' cosi' formulato: "Art. 236. - Ai fini dell'applicazione delle sezioni 1 e 2, per "viaggiatore" si intende: A. all'importazione: 1) qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunita' in cui non ha la residenza normale, nonche' 2) qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della Comunita' in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un Paese terzo; B. all'esportazione: 1) qualsiasi persona che lasci temporaneamente il territorio doganale della Comunita' in cui ha la residenza normale, nonche' 2) qualsiasi persona che, dopo un temporaneo soggiorno, lasci il territorio doganale della Comunita' in cui non ha la residenza normale".