IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17,  comma 2, della legge 23 agosto  1988, n. 400,
recante  disciplina dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  legge 22  febbraio  1994,  n.  146, e,  in  particolare,
l'articolo  50,  il  quale  prevede  che, con  la  procedura  di  cui
all'articolo 4,  comma 5, della  legge 9  marzo 1989, n.  86, possono
essere emanate  norme regolamentari per  rivedere la produzione  e la
commercializzazione dei  prodotti alimentari conservati e  non, anche
se disciplinati con legge;
  Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina per
la lavorazione e il commercio  dei cereali, degli sfarinati, del pane
e delle paste alimentari;
  Visto  il decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 109,  recante
attuazione  delle  direttive   89/395/CEE  e  89/396/CEE  concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e la  pubblicita'  dei  prodotti
alimentari;
  Visto il  decreto del Ministro  della sanita' 27 febbraio  1996, n.
209,  concernente  disciplina  degli additivi  alimentari  consentiti
nella preparazione e per  la conservazione delle sostanze alimentari,
in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e
95/31/CE;
  Ritenuta  la necessita'  di  modificare  alcune disposizioni  della
legge 4 luglio 1967, n. 580,  allo scopo di adeguare le attuali norme
alle nuove  metodologie tecniche  di produzione  del pane  nonche' di
conformare  la  disciplina  ai  principi ed  alle  norme  di  diritto
comunitario e di assicurare la tutela della salute;
  Vista  la notifica  alla Commissione  europea effettuata,  ai sensi
della  direttiva   83/189/CEE  del  Consiglio  del   29  marzo  1983,
modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi nell'adunanza  del 28  settembre
1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per le  politiche  comunitarie,  di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e della sanita';
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Pane parzialmente cotto
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della legge
4 luglio 1967,  n. 580, come modificato dall'articolo  44 della legge
22 febbraio 1994, n. 146,  il pane ottenuto mediante completamento di
cottura da pane  parzialmente cotto, surgelato o  non surgelato, deve
essere distribuito e  messo in vendita in comparti  separati dal pane
fresco  e   in  imballaggi   preconfezionati  riportati   oltre  alle
indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
anche le seguenti:
  a)  "ottenuto da  pane  parzialmente cotto  surgelato"  in caso  di
provenienza da prodotto surgelato;
  b) "ottenuto da pane parzialmente  cotto" in caso di provenienza da
prodotto non surgelato ne' congelato.
  2.  Ove  le   operazioni  di  completamento  della   cottura  e  di
preconfezionamento del pane non possano  avvenire in aree separate da
quelle di  vendita del  prodotto, dette operazioni  possono avvenire,
fatte salve  comunque le norme igienicosanitarie,  anche nella stessa
area  di vendita  e la  specifica  dicitura di  cui al  comma l  deve
figurare altresi' su un cartello esposto in modo chiaramente visibile
al consumatore nell'area di vendita.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -  L'art.  87  della    Costituzione   conferisce,    tra
          l'altro,    al  Presidente della   Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  L'art.  17,   comma 2, della legge 23 agosto  1988, n.
          400,  recante  disciplina  dell'attivita'    di  Governo  e
          ordinamento    della  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          cosi' recita:
            "2.     Con   decreto      del      Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".
            -   La legge   22   febbraio   1994,  n.    146,    reca:
          "Disposizioni    per l'adempimento   di  obblighi derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia alle Comunita'    europee  -
          legge  comunitaria   1993". L'art.  50 della suddetta legge
          cosi' recita:
            "Art. 50   (Regolamentazione dei  prodotti).    -  1.  Il
          Governo  emana, con uno o  piu' regolamenti, norme intese a
          rivedere  e riordinare la materia   della  produzione     e
          commercializzazione  dei   prodotti alimentari conservati e
          non, anche se disciplinata con legge.
            2. I regolamenti  di cui al comma 1 sono  adottati con la
          procedura  prevista  dall'art.  4,  comma  5, della legge 9
          marzo 1989, n. 86.
            3.    La     disciplina     della       produzione      e
          commercializzazione    dei prodotti alimentari conservati o
          trasformati:
            a) si conforma ai principi  e    alle  norme  di  diritto
          comunitario   con   particolare   riferimento  alla  libera
          circolazione delle merci, tenuto  conto  dell'art.  36  del
          Trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
            b)   tutela     gli  interessi    relativi  alla  salute,
          all'ambiente,  alla  protezione  del  consumatore  e   alla
          qualita'  dei  prodotti,  alla sanita' degli animali  e dei
          vegetali,   nel rispetto dei    principi  ispiratori  della
          legislazione vigente.
            4.  In  applicazione di quanto   stabilito al comma 1, le
          disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale  di
          cui  alla  lettera  a)  del comma 3 saranno abrogate oppure
          modificate o sostituite in attuazione della norma  generale
          di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
            5.  I  regolamenti di  cui al  comma 1  possono demandare
          a decreti ministeriali, da adottare  ai sensi dell'art. 17,
          commi 3   e 4, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  la
          emanazione di regole tecniche".
            -    La legge   9   marzo   1989, n.   86,  reca:  "Norme
          generali   sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi  comunitari".  Si riporta qui di seguito l'art. 4,
          comma 5, della suddetta legge:
            "5. Il regolamento  di attuazione e' adottato  secondo le
          procedure di cui  all'art. 17 della legge  23 agosto  1988,
          n.    400,  su proposta del   Presidente del  Consiglio dei
          Ministri, o   del Ministro   per il  coordinamento    delle
          politiche   comunitarie   da   lui delegato,  entro quattro
          mesi  dalla  data  di  entrata  in   vigore   della   legge
          comunitaria.  In  questa ipotesi  il  parere  del Consiglio
          di    Stato  deve    essere  espresso entro quaranta giorni
          dalla richiesta. Decorso tale  termine  il  regolamento  e'
          emanato anche in mancanza di detto parere".
            - La direttiva 89/395 e' pubblicata in G.U.C.E. L 186 del
          30 giugno 1989.
            - La direttiva 89/396 e' pubblicata in G.U.C.E. L 186 del
          30 giugno 1989.
            -  Le  direttive  94/34/CEE, 94/35/CEE   e 94/36/CEE sono
          pubblicate in G.U.C.E. L 237 del 10 settembre 1994.
            - La  direttiva 95/2/CEE  e' pubblicata  in G.U.C.E.    L
          061  del 18 marzo 1995.
            -  La   direttiva 95/31/CEE e'  pubblicata in  G.U.C.E. L
          178  del 28 luglio 1995.
            - La  direttiva 83/189/CEE e' pubblicata   in G.U.C.E.  L
          109  del 26 aprile 1983.
            -  La  direttiva 88/182/CEE e'  pubblicata in  G.U.C.E. L
          81  del 23 marzo 1988.
           Note all'art. 1:
            -    La    legge  4    luglio   1967,   n.   580,   reca:
          "Disciplina   per   la lavorazione  e  il    commercio  dei
          cereali,   degli  sfarinati,     del  pane  e  delle  paste
          alimentari".
            - Per quanto concerne la legge 22 febbraio 1994, n.  146,
          vedi nelle note alle premesse.
            -  L'art. 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580,
          cosi' come modificato dall'art. 44  della legge 22 febbraio
          1994,  n. 146, cosi' recita:
            "4.   Il  pane    ottenuto  mediante    completamento  di
          cottura di  pane parzialmente cotto, surgelato o non,  deve
          essere   distribuito   e   messo   in      vendita,  previo
          confezionamento  ed      etichettatura   riportanti      le
          indicazioni  previste   dalla normativa vigente in  materia
          di prodotti alimentari, in  comparti  separati  dal    pane
          fresco  e  con  le  necessarie indicazioni per informare il
          consumatore sulla natura del prodotto".
            - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  109,  reca:
          "Attuazione   delle  direttive  89/395/CEE    e  89/396/CEE
          concernenti  l'etichettatura,   la   presentazione   e   la
          pubblicita' dei prodotti alimentari".