IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996,
relativa all'accesso al mercato del servizi di assistenza a terra
negli aeroporti della Comunita';
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in
particolare gli articoli 1 e 24, nonche' l'allegato A;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1998;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei
trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'ambiente;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nel rispetto
delle vigenti normative in materia di ordine pubblico e di sicurezza
negli aeroporti, ai servizi di assistenza a terra individuati in
allegato A, prestati negli aeroporti aperti al traffico aereo
commerciale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione della legge,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 96/67/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 272
del 25 ottobre 1996.
- Gli articoli 1 e 8, nonche' l'allegato A, della legge
24 aprile 1998, n. 128, cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e'
prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive
notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina
risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata
senza che siano introdotte nuove norme di principio.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro competente per il coordinamento delle politiche
comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale
nella materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se
non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma
1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni
competenti per materia; decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei princi'pi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi
dell'articolo 17.
5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
cui al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, nel rispetto dei princi'pi e criteri
direttivi e con l'osservanza della procedura indicati
nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento
della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei
princi'pi e criteri direttivi e con l'osservanza delle
procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e
dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della
delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui
all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del
1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o
documentabile esperienza curriculare e professionale nel
settore della sicurezza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le
disposizioni integrative e correttive necessarie ad
adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26
novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei
princi'pi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma
1, lettere a), b), c) e d).
8. Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e
i princi'pi direttivi di cui all'articolo 2, entro il
termine di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni
integrative e correttive necessarie ad adeguare la
disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre
1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio,
relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri
concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3,
informandosi ai criteri e ai princi'pi generali di cui
all'articolo 2, e' data attuazione:
a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica
la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al
finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari
delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile,
informandosi anche ai criteri specifici previsti
all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE,
95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata
direttiva 85/73/CEE;
b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici
previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n.
52;
c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla
protezione degli animali durante il trasporto e alla
direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la
protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della
Commissione 97/182/CE".
"Art. 24 (Libero accesso al mercato dei servizi di
assistenza a terra negli aeroporti). - 1. La disciplina
dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra
negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva
96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di
assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei
diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo
e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri
di cui al comma 1-septies dell'art. 1 del decreto-legge 28
giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1995, n. 351;
b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al
mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano
stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza
di vincoli di sicurezza, di capacita' e di spazio
disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi,
trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori
di servizi di assistenza a terra e degli utenti in
autoproduzione non puo' essere inferiore a due, negli
aeroporti rientranti nel campo di applicazione della
direttiva;
c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei
prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti
indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che
dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad
una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche
un capitolato d'oneri o specifiche tecniche;
d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca
servizi di assistenza a terra, anche attraverso societa'
controllata o controllante, non sia assoggettato alla
procedura di selezione di cui alla lettera c);
e) assicurare che la gestione centralizzata di
determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli
l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza.
Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali
devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non
discriminatorie;
f) garantire la disponibilita' degli spazi necessari per
l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la
ripartizione dei medesimi, nonche' l'eventuale
corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano
determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi,
trasparenti e non discriminatori;
g) prevedere che l'attivita' di un prestatore di servizi
sia subordinata al riconoscimento di idoneita' da
rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non
discriminatori e garantire che l'accesso al mercato del
singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto
dalla lettera a);
h) imporre alla societa' di gestione, nel caso fornisca
anche servizi di assistenza a terra, una separazione di
natura contabile fra le attivita' di gestione delle
infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle
stesse, da una parte, e le attivita' di fornitura dei
servizi di assistenza, dall'altra;
i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva
si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti
originari di Paesi terzi a condizione che esista una
reciprocita' assoluta;
l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei
prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere
imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri
aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla
direttiva;
m) prevedere la costituzione, nell'ambito della
direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo
competente alla definizione delle procedure per il
riconoscimento di idoneita' e per la selezione dei
prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli
sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva,
ai rapporti con la Commissione delle Comunita' europee e ad
ogni altro adempimento di competenza statale connesso
all'attuazione della direttiva. La costituzione del
predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a
carico del bilancio dello Stato;
n) prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori
aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture
centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per
quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di
gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le
attivita' si svolgono".
"Allegato A
(Omissis).
96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996,
relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a
terra negli aeroporti della Comunita'.
(Omissis)".