IL DIRETTORE  GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992, relativo alla protezione  delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il regolamento  (CE)  n. 1107/96  della  Commissione del  12
giugno  1996,  relativo  alla registrazione  della  denominazione  di
origine protetta  "Prosciutto di Modena",  ai sensi dell'art.  17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Considerato che la denominazione di origine protetta "Prosciutto di
Modena" e' stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della
Commissione  n.  1107/96,  nel quadro  della  procedura  semplificata
dell'art. 17, regolamento (CEE) n.  2081/92, e che tale procedura non
prevede  la pubblicazione  del  relativo  disciplinare di  produzione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
  Ritenuto  che,  in  considerazione   di  quanto  esposto,  sussista
l'esigenza di  pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta "Prosciutto di Modena"  affinche' le disposizioni, contenute
nel disciplinare  di produzione approvato in  sede comunitaria, siano
accessibili, per informazione ergaomnes, sul territorio italiano;
                             Si provvede
  Alla pubblicazione  dell'allegato disciplinare di  produzione della
denominazione di origine protetta  "Prosciutto di Modena", registrata
in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione
dell'Unione europea del 12 giugno 1996.
  I produttori  che intendano  porre in  commercio il  "Prosciutto di
Modena" possono  utilizzare, in sede di  presentazione e designazione
del  prodotto, la  menzione  "Denominazione di  Origine Protetta"  in
conformita'  dell'art. 8  del  regolamento (CEE)  n.  2081/92 e  sono
tenuti al  rispetto di tutte  le condizioni previste  dalla normativa
vigente in materia.
   Roma, 25 gennaio 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo