IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Modena", ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; Considerato che la denominazione di origine protetta "Prosciutto di Modena" e' stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 1107/96, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, regolamento (CEE) n. 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Modena" affinche' le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione ergaomnes, sul territorio italiano; Si provvede Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Modena", registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione dell'Unione europea del 12 giugno 1996. I produttori che intendano porre in commercio il "Prosciutto di Modena" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione "Denominazione di Origine Protetta" in conformita' dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 25 gennaio 1999 Il direttore generale: Di Salvo