IL DIRIGENTE GENERALE
dell'ufficio per  le procedure  autorizzative comunitarie  ed altri
  adempimenti comunitari del Dipartimento  per  la  valutazione  dei
  medicinali e la farmacovigilanza
  Visto  il  decreto  legislativo  29   maggio  1991,  n.  178,  come
modificato ed integrato dal decreto  legislativo 18 febbraio 1997, n.
44, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 12;
  Visto  il decreto  legislativo n.  539/1992, e  in particolare  gli
articoli 5 e 8;
  Visto il decreto legislativo n. 540/1992;
  Considerato  che  la  recente  acquisizione dei  dati  relativi  al
consumo  di  prodotti a  base  di  eritropoietina ha  fatto  emergere
fondate preoccupazioni per il possibile uso improprio;
  Visto il parere del 27-28 ottobre  1998 con il quale la Commissione
unica del  farmaco alla  luce di quanto  considerato ha  approvato la
variazione del regime  di fornitura, al fine di  rendere possibile un
piu'  efficace controllo  della prescrizione  e al  fine di  vietarne
l'uso improprio;
  Considerata     l'opportunita'    di     ribadire    specificamente
l'individuazione degli specialisti  autorizzati alla prescrizione dei
prodotti a base di eritropoietina di  cui al decreto 22 dicembre 1998
"Modificazione del regime di  fornitura delle specialta' medicinali a
base di eritropoietina", pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 15 del 20 gennaio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al decreto 22 dicembre 1998  "Modificazione del regime di fornitura
delle specialita' medicinali a  base di eritropoietina", e' apportata
la seguente modificazione:
  a) all'art. 1, ultimo periodo,  dopo le parole "centri ospedalieri"
sono  eliminate le  parole  "o  di specialisti"  e  sono aggiunte  le
seguenti parole "o dei seguenti specialisti:
    nefrologo;
    ematologo;
    internista;
    chirurgo;
    anestesiologo;
    pediatra;
    emotrasfusionista;
    oncologo.".