IL DIRIGENTE GENERALE dell'ufficio per le procedure autorizzative comunitarie ed altri adempimenti comunitari del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 12; Visto il decreto legislativo n. 539/1992, e in particolare gli articoli 5 e 8; Visto il decreto legislativo n. 540/1992; Considerato che la recente acquisizione dei dati relativi al consumo di prodotti a base di eritropoietina ha fatto emergere fondate preoccupazioni per il possibile uso improprio; Visto il parere del 27-28 ottobre 1998 con il quale la Commissione unica del farmaco alla luce di quanto considerato ha approvato la variazione del regime di fornitura, al fine di rendere possibile un piu' efficace controllo della prescrizione e al fine di vietarne l'uso improprio; Considerata l'opportunita' di ribadire specificamente l'individuazione degli specialisti autorizzati alla prescrizione dei prodotti a base di eritropoietina di cui al decreto 22 dicembre 1998 "Modificazione del regime di fornitura delle specialta' medicinali a base di eritropoietina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1999; Decreta: Art. 1. Al decreto 22 dicembre 1998 "Modificazione del regime di fornitura delle specialita' medicinali a base di eritropoietina", e' apportata la seguente modificazione: a) all'art. 1, ultimo periodo, dopo le parole "centri ospedalieri" sono eliminate le parole "o di specialisti" e sono aggiunte le seguenti parole "o dei seguenti specialisti: nefrologo; ematologo; internista; chirurgo; anestesiologo; pediatra; emotrasfusionista; oncologo.".