Ai Ministeri
                      Alle camere di commercio
                         Alla Confindustria
                            Alla Confapi
                   Alle associazioni di categoria
  Sono giunti  a questa direzione  generale alcuni quesiti  in ordine
agli adempimenti che le aziende coinvolte sono tenute ad osservare in
base alla legge  n. 496/1995, cosi' come  modificata dalla successiva
legge n.  93/1997, recante la  ratifica della Convenzione  sulle armi
chimiche fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.
  Al  riguardo,   richiamando  le  precedenti  circolari   di  questa
amministrazione n. 37877  del 4 aprile 1997, n. 358420  del 30 luglio
1997 e n. 775036 del 22 gennaio 1998, si precisa quanto segue:
  1.  Il  termine  "importazione" "esportazione"  e  "trasferimento",
quali  indicati  nella circolare  n.  37877  del  4 aprile  1997,  si
riferiscono ai flussi di sostanze chimiche rispettivamente da e verso
i paesi  non facenti  parte della  Convenzione e da  e verso  i paesi
facenti  parte  della  Convenzione.  In pratica  le  due  definizioni
abbracciano  tutti i  flussi di  sostanze chimiche  in entrata  ed in
uscita  dall'Italia   e,  come  tali,  rientrano   nella  piu'  ampia
definizione che commercialmente viene  data ai termini "importazione"
ed "esportazione".  Lo spazio  per collocare i  dati relativi  a tali
voci e'  indicato nei moduli  di dichiarazione predisposti  da questo
Ministero contraddistinti dalle sigle:
   Mini/In/ie2, Mini/in/ie3 nella circolare n. 37877;
  Mini/prev/ie2, Mini/prev/ie3, nella circolare numero 358420;
  Ie/1, Ie/2, Ie3 nella vigente modulistica riportata nella circolare
n. 775036.
  2.  Ogni eventuale  cessazione, o  variazione entro  limiti di  non
dichiarabilita', di  attivita' gia' assoggettate agli  obblighi della
Convenzione,   e  riguardanti   esclusivamente   la  produzione   e/o
lavorazione  e/o trasformazione  di prodotti  di tabella  2, comporta
comunque l'obbligo di inoltrare  dichiarazioni consuntive nulle per i
successivi tre anni dall'avvenuta  cessazione, o non dichiarabilita',
dei composti indicizzati. Tale  disposizione e' contenuta nell'art. 3
del par. A della parte VII dell'annesso alla Convenzione di Parigi.
  3.  Ogni eventuale  cessazione, o  variazione entro  limiti di  non
dichiarabilita', di  attivita' gia' assoggettate agli  obblighi della
Convenzione, e  riguardanti esclusivamente la produzione  di prodotti
di tabella 3, comporta  comunque l'obbligo di inoltrare dichiarazioni
consuntive  nulle  per  l'anno   successivo  a  quello  dell'avvenuta
cessazione,  o non  dichiarabilita', dei  composti indicizzati.  Tale
disposizione e'  contenuta nell'art.  3 del par.  A della  parte VIII
dell'annesso alla Convenzione di Parigi.
  Per   quanto   riguarda   le  modalita'   di   compilazione   delle
dichiarazioni consuntive, la cui scadenza,  si ricorda, e' fissata al
prossimo 28 febbraio,  si fa riferimento, ove non in  contrasto con i
precedenti  punti  1, 2,  3  alla  modulistica  ed alle  linee  guida
contenute nella  circolare n. 775036  del 22 gennaio  1998, integrate
dalle modifiche ed indicazioni nella stessa richiamate.
  Si precisa  infine che  la documentazione  riguardante la  legge n.
496/1995, comprensiva  di tutte  le circolari diramate,  e' riportata
sul  sito   internet  del  Ministero   dell'industria  all'indirizzo:
http:  //www.minindustria.it/;    voce:    "indice  per   argomenti";
titolo "Armi chimiche - legge 496".
                              Il direttore generale per lo sviluppo
                                  produttivo e la competitivita'
                                            Visconti