IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Hofstetter Johann, nato il 5 aprile 1961 a Speyer (D), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "ingegnere"; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico "diplomingenieur (FH)" conseguito presso la Fachhochschule fur Technik Mannheim il 9 novembre 1987; Considerato che sussistono differenze essenziali tra la formazione accademicoprofessionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "ingegnere" e quella di cui e' in possesso l'istante; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 12 dicembre 1996; Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 12 ottobre 1998; Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sopra indicato; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni due, in analogia a quanto deciso in casi similari; Decreta: 1. Al sig. Hofstetter Johann, nato il 5 aprile 1961 a Speyer (D), cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo accademicoprofessionale "diplomingenieur (FH)" in"maschinenbau", di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" e l'esercizio della professione. 2. Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, e' volta ad accertare, in capo al candidato, le conoscenze di base comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria. 4. La materia individuata come sopra e' in specie: Impianti industriali meccanici. 5. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e di un esame orale da svolgersi in lingua italiana: a) l'esame scritto - formulato dalla commissione d'esame di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995, n. 14 - consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da una relazione tecnica concernente la materia individuata al numero 4, sopra; b) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata sopra. L'indicato esame vertera' altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. All'esame qui considerato il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presentera' al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento. 6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti. 7. Il tirocinio di che trattasi ha una durata di anni due e si svolgera' presso un ingegnere che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile. La scelta dovra' ricadere tra gli ingegneri del luogo di residenza dell'istante che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. All'uopo, l'istante presentera' al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegandovi tra l'altro: 1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento; 2) dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. 8. Il Consiglio nazionale degli ingegneri vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. Roma, 8 febbraio 1999 Il direttore generale: Hinna Danesi