IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza del sig. Hofstetter Johann, nato il 5 aprile 1961 a
Speyer  (D),  cittadino  tedesco,   diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  l'accesso
all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "ingegnere";
  Preso   atto   che   e'   in   possesso   del   titolo   accademico
"diplomingenieur  (FH)"  conseguito   presso  la  Fachhochschule  fur
Technik Mannheim il 9 novembre 1987;
  Considerato che sussistono differenze  essenziali tra la formazione
accademicoprofessionale  richiesta in  Italia  per l'esercizio  della
professione di "ingegnere" e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Viste le  determinazioni della  conferenza di servizi  nella seduta
del 12 dicembre 1996;
  Sentito  il rappresentante  del  consiglio  nazionale di  categoria
nella seduta sopra indicata;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica in data 12 ottobre 1998;
  Ritenuto, pertanto, che ricorrano  le condizioni previste dall'art.
6 comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sopra indicato;
  Ritenuto  che la  prova attitudinale  integrativa conseguente  alla
valutazione di cui sopra debba essere  composta da un esame scritto e
da un esame orale  e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto di studio  e/o di approfondimenti nel  corso della esperienza
maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
anni due, in analogia a quanto deciso in casi similari;
                              Decreta:
  1. Al sig.  Hofstetter Johann, nato il 5 aprile  1961 a Speyer (D),
cittadino tedesco, e'  riconosciuto il titolo accademicoprofessionale
"diplomingenieur  (FH)" in"maschinenbau",  di cui  in premessa  quale
titolo  valido   per  l'iscrizione   all'albo  degli   "ingegneri"  e
l'esercizio della professione.
  2. Detto  riconoscimento e' subordinato, a  scelta del richiedente,
al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di
una prova attitudinale.
  3. La  prova attitudinale, ove  oggetto di scelta  dell'istante, e'
volta  ad accertare,  in capo  al  candidato, le  conoscenze di  base
comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria.
  4.  La  materia  individuata  come sopra  e'  in  specie:  Impianti
industriali meccanici.
  5. La prova di che trattasi si  compone di un esame scritto e di un
esame orale da svolgersi in lingua italiana:
  a) l'esame scritto - formulato  dalla commissione d'esame di cui al
decreto  ministeriale  2  giugno   1995,  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale di  questo Ministero del 31  luglio 1995, n. 14  - consiste
nella redazione di  un progetto integrato assistito  da una relazione
tecnica concernente la materia individuata al numero 4, sopra;
  b)  l'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
tecniche  vertenti sulla  materia  indicata  sopra. L'indicato  esame
vertera' altresi'  sulle conoscenze di deontologia  professionale del
candidato.  All'esame qui  considerato il  candidato potra'  accedere
solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
  Ai fini dello svolgimento di  detta prova, l'istante presentera' al
Consiglio  nazionale   degli  ingegneri  domanda  in   carta  legale,
allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento.
  6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante,
e'  diretto  ad  ampliare  e  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.
  7. Il  tirocinio di  che trattasi ha  una durata di  anni due  e si
svolgera' presso  un ingegnere che, scelto  dall'istante, si dichiari
disponibile. La scelta dovra' ricadere tra gli ingegneri del luogo di
residenza   dell'istante  che   abbiano  un'anzianita'   d'iscrizione
all'albo  professionale di  almeno cinque  anni. All'uopo,  l'istante
presentera' al  Consiglio nazionale degli ingegneri  domanda in carta
legale allegandovi tra l'altro:
  1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;
  2) dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor.
  8. Il Consiglio nazionale  degli ingegneri vigilera' sull'effettivo
svolgimento  del  tirocinio,  a   mezzo  del  presidente  dell'ordine
provinciale.
   Roma, 8 febbraio 1999
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi