IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificatamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1 marzo 1986, n, 64; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 del suindicato decreto-legge n. 415/1992; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, comma 3, del succitato decreto-legge n. 415/1992; Vista la delibera CIPI del 28 maggio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1987, con la quale e' stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Gruppo Olivetti; Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994, con la quale e' stato approvato l'aggiornamento del contratto di programma suddetto; Viste le proprie delibere in data 20 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 1996, e 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 1996, di proroga dei termini di ultimazione dei progetti; Vista la propria delibera n. 76/98 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, tra l'altro, adottati per la chiusura dei contratti di programma ex lege n. 64/1986 alcuni criteri di carattere generale; Vista la situazione realizzativa del piano progettuale aggiornata al 31 dicembre 1997 presentata dal Gruppo Olivetti il 24 aprile 1998, prot. 4/2708/98, che evidenzia investimenti complessivi per lire 561,4 miliardi con una riduzione di spese di lire 105,2 miliardi rispetto al piano progettuale aggiornato, con conseguente riduzione degli oneri dello Stato e il sostanziale rispetto degli impegni occupazionali previsti; Tenuto conto di quanto rappresentato con nota n. 4/6491/98 del 9 novembre 1998 dal servizio per la programmazione negoziata in merito ad alcune problematiche emerse in sede di attuazione del programma previsto dal contratto stipulato con il Gruppo Olivetti, che investono in via piu' generale il settore della ricerca applicata; Considerato, in particolare, che nel periodo 1987-1996 si e' verificata una situazione di continua turbolenza nel mercato di riferimento delle produzioni del Gruppo Olivetti, tale da richiedere rapidi aggiornamenti nelle produzioni stesse (con potenziamento di alcune e rinuncia di altre) al fine di poter mantenere sostanzialmente gli impegni occupazionali e produttivi assunti in sede di stipula del contratto di programma; Considerato che i progetti sviluppati nei due centri di ricerca previsti dal contratto, che hanno tra l'altro determinato la realizzazione di apparati produttivi stabili di ricerca, vanno considerati unitariamente al fine di valutare il contributo complessivo alla qualificazione ed espansione dell'apparato produttivo meridionale; Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 maggio 1989 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1989) e dell'opportunita' di chiarire in via generale che la dimostrazione del rispetto dell'obbligo a non distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni, puo' essere fornita, per i beni mobili non iscritti in pubblici registri, anche mediante idonea documentazione contabile; Ritenuto opportuno, ai fini di una trasparente valutazione complessiva dell'efficacia dell'intervento pubblico, procedere alla ricognizione del piano progettuale di cui al citato contratto di programma; Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. L'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di programma sottoscritto in data 28 luglio 1988 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Gruppo Olivetti e successivi aggiornamenti, comporta investimenti complessivi per lire 561.395 milioni ed un onere totale per lo Stato di lire 383.611 milioni, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa: (Milioni di lire) ===================================================================== Oneri Investimenti per lo Stato _____________________________________________________________________ Investimenti tecnologici industriali 192.445 95.305 Centri di ricerca 59.639 40.136 Progetti di ricerca 300.814 240.651 Formazione addetti industriali 8.497 6.349 _______ _______ Totale ........ 561.395 382.441 Commissioni di accertamento -- 887 Istituti bancari -- 283 _______ _______ Totale oneri di gestione ........ -- 1.170 _______ _______ Totale generale ........ 561.395 383.611 2. Ai fini della determinazione delle spese ammissibili si avra' riguardo: a) al rapido mutamento tecnologico che ha richiesto l'aggiornamento delle produzioni con potenziamento di alcune e abbandono di altre; b) all'apporto complessivo che i progetti sviluppatisi in modo unitario nei centri di ricerca hanno conferito alla qualificazione ed espansione dell'apparato produttivo meridionale, come comprovato anche dalla stabilizzazione delle predette strutture di ricerca. 3. La situazione conclusiva del piano progettuale Olivetti nel Mezzogiorno e' riportata analiticamente nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera. 4. Ai fini di una piu' chiara lettura di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 maggio 1989 richiamato in premessa, la dimostrazione del rispetto dell'obbligo a non distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni, puo' essere fornita, per i beni mobili non registrati, anche mediante idonea documentazione contabile. 5. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedera' all'attuazione della presente delibera. Roma, 11 novembre 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 2 febbraio 1999 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 86