IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
  Viste le direttive emanate, ai  sensi della legge sopra citata, dal
comitato  interministeriale  per   la  programmazione  economica  nel
trasporto (CIPET) con delibera del  31 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 17 aprile 1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte
da quel Comitato  con delibera 18 maggio 1992  (Gazzetta Ufficiale n.
117  del 21  maggio  1992) e  con delibera  7  giugno 1993  (Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993), concernente l'autorizzazione
alla  contrazione di  mutui per  la realizzazione  di parcheggi  e di
sistemi  di trasporto  rapido di  massa, disposta  in relazione  alle
previsioni dell'art.  2, comma  2, della legge  23 dicembre  1992, n.
498;
  Visti l'art. 1 della legge 24  dicembre 1993, n. 537, ed il decreto
del  Presidente della  Repubblica 20  aprile  1994, n.  373, che,  in
attuazione della delega contenuto al  comma 24 della norma citata, ha
disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21
dello stesso articolo e tra i quali figura incluso il CIPET;
  Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge
30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia
di sistemi di trasporto rapido di massa;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 12  aprile 1996, n. 199, da ultimo
reiterato con  il decreto-legge  4 ottobre  1996, n.  517, convertito
dalla legge  4 dicembre  1996, n.  611, che,  al comma  1, rifinanzia
l'art. 9 della menzionata legge n. 211/1992;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale,
in attuazione della delega contenuta  all'art. 7 della legge 3 aprile
1997, n.  94, sono state  dettate le disposizioni  per l'unificazione
del  Ministero  del tesoro  e  del  Ministero  del bilancio  e  della
programmazione  economica ed  e'  stata, in  tale contesto,  prevista
l'istituzione  del nucleo  tecnico  di valutazione  e verifica  degli
investimenti pubblici;
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge 30  dicembre  1997,  n.  457,
convertito  dalla legge  27 febbraio  1998, n.  30, che,  al fine  di
agevolare la  prosecuzione degli  interventi concernenti  i trasporti
rapidi di  massa di cui  all'art. 9  della citata legge  n. 211/1992,
consente,  a  favore  di   interventi  gia'  approvati,  l'elevazione
dell'apporto statale sino  al limite massimo del 60%  del costo degli
interventi stessi ed  a tal fine autorizza, a decorrere  dal 1997, un
contributo  di  5,7  miliardi   annui,  demandando  al  Ministro  dei
trasporti  e  della  navigazione,  d'intesa con  il  Ministro  per  i
problemi delle aree  urbane, di formulare proposte  a questo Comitato
ai sensi della norma richiamata;
  Visto l'art. 3,  comma 4, della legge 18 giugno  1998, n. 194, che,
per la prosecuzione  degli interventi di cui alla  legge n. 211/1992,
prevede,  alla lettera  a), l'utilizzo  dei 75  miliardi di  cui alla
tabella  D  della legge  28  dicembre  1995,  n. 550,  quale  importo
attualizzato per la realizzazione di  opere da approvare con delibera
di questo  Comitato, e che  autorizza, alla lettera b),  un ulteriore
limite d'impegno trentennale di 20  miliardi da destinare, nel limite
di 15 miliardi, ad integrazione del contributo statale per interventi
gia' approvati, sino al massimo sopra indicato;
  Viste  le  proprie delibere  in  data  20 novembre  1995  (Gazzetta
Ufficiale  n.  8  dell'11  gennaio 1996),  8  maggio  1996  (Gazzetta
Ufficiale  n. 160  del 10  luglio 1996),  27 novembre  1996 (Gazzetta
Ufficiale  n. 37  del 14  febbraio 1997,  errata corrige  in Gazzetta
Ufficiale  n. 83  del 10  aprile 1997)  e 30  gennaio 1997  (Gazzetta
Ufficiale n. 69  del 24 marzo 1997), con le  quali questo Comitato ha
proceduto al riparto delle risorse  recate dall'art. 9 della legge n.
211/1992,  come  sopra  rifinanziato,  attenendosi  alla  graduatoria
compilata dalla Commissione  di alta vigilanza, di cui  alla legge n.
204/1995, alla stregua  dei criteri elaborati dal CIPET  e ponendo un
tetto del 50% al contributo statale;
  Viste in particolare, tra le delibere sopra richiamate, le delibere
del 27  novembre 1996  e del 30  gennaio 1997 con  le quali  quote di
contributo non  ancora assegnate  alle aree metropolitane  sono state
accantonate per il parziale finanziamento dell'intervento di Napoli -
linea  tranviaria rapida  Piedigrotta-S. Giovanni  a Teduccio,  ed e'
stato  fissato  il termine  entro  cui  il  comune di  Napoli  doveva
ottemperare alle  prescrizioni di ordine progettuale  formulate dalla
menzionata Commissione di alta vigilanza;
  Vista  la  propria  delibera  in  data  26  giugno  1997  (Gazzetta
Ufficiale n. 195  del 22 agosto 1997) con la  quale e' stata concessa
al  comune di  Napoli una  proroga in  sanatoria del  termine di  cui
sopra;
  Vista  la propria  delibera  in data  25  settembre 1997  (Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 25 novembre  1997), con la quale questo Comitato
medesimo  ha  preso atto  che  il  Ministero  dei trasporti  e  della
navigazione ha provveduto a quantificare il contributo definitivo per
gli   interventi  pervenuti   allo  stadio   di  approvazione   della
progettazione  esecutiva (tra  i  quali  figura incluso  l'intervento
relativo  alla  metropolitana  di   Genova:  tratte  Brin-Canepari  e
Principe-Brignole) ed ha provveduto ad assegnare in via programmatica
alla linea 1 della metropolitana di Napoli - 1 lotto funzionale della
tratta Dante-Garibaldi,  quote annue  di contributo residue  a carico
dei limiti  d'impegno indicati all'art.  9 della legge n.  211/1992 e
quote resesi disponibili a  seguito della suddetta determinazione del
contributo  definitivo,  riservandosi  di procedere  alla  definitiva
assegnazione  delle  risorse di  cui  sopra  non appena  esaurita  la
procedura prevista dall'art. 5, comma 1, della stessa legge;
  Vista la propria delibera n. 63/98  del 9 luglio 1998, con la quale
questo  Comitato,   in  attuazione  del  disposto   dell'art.  1  del
menzionato decreto legislativo n.  430/1997, ha proceduto ad adeguare
il  proprio regolamento  interno,  demandando  a successive  delibere
l'istituzione   di  apposite   commissioni   per  l'esercizio   delle
attribuzioni riferite  a questioni di particolare  rilevanza generale
ed intersettoriale  ed annoverando  tra le istituende  commissioni la
commissione infrastrutture;
  Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 (Gazzetta Ufficiale
n. 241  del 15  ottobre 1998)  con la quale  sono state  istituite le
suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e
strutture di supporto;
  Vista la nota n. 11392 del 17 luglio 1997, con la quale il Ministro
dei trasporti e della navigazione  ed il Ministro dei lavori pubblici
rappresentano   l'opportunita'   di   adeguare   le   procedure   per
l'assegnazione di ulteriori disponibilita' per i sistemi di trasporto
rapido di massa, anche in relazione  a nuove esigenze che si sono nel
frattempo verificate;
  Vista la  nota n. 120(55)211/NA  del 30  settembre 1998 con  cui il
Ministero  dei trasporti  e della  navigazione ha  chiesto, a  favore
della  linea 1  della metropolitana  di Napoli  - 1  lotto funzionale
della  tratta  Dante-Garibaldi,   la  definitiva  assegnazione  delle
risorse programmaticamente  destinate con  la richiamata  delibera 25
settembre 1997, comunicando  che nella seduta del 3  dicembre 1997 la
citata Commissione di alta vigilanza aveva espresso parere favorevole
in  ordine a  detto finanziamento  in considerazione  della rilevante
valenza trasportistica dell'intervento;
  Vista la  nota n.  929(55)/211 del Ministro  dei trasporti  e della
navigazione in data 12 ottobre 1998,  confermata con nota n. 13820 in
data  16 stesso  mese del  medesimo  Ministro dei  trasporti e  della
navigazione e  del Ministro dei  lavori pubblici, con la  quale viene
proposto  l'utilizzo di  parte dei  fondi stanziati  dalle richiamate
leggi  n. 30/1998  e n.  194/1998 al  fine di  elevare il  contributo
statale  per gli  interventi di  Genova (linea  metropolitana: tratte
Brin-Canepari e Principe-Brignole), Spoleto (percorsi meccanizzati) e
Padova  (tramvia Fornace  Morandi-Prato  della Valle)  sino al  nuovo
limite massimo previsto;
  Vista la  citata nota del 16  ottobre 1998, con la  quale e' stato,
tra l'altro, proposto di assegnare all'intervento relativo alla linea
tranviaria rapida di Napoli le quote di contributo accantonate con la
delibera 27  novembre 1997 ed e'  stato al riguardo precisato  che la
suddetta   Commissione   di   alta  vigilanza   si   e'   pronunciata
positivamente sull'ulteriore documentazione progettuale trasmessa dal
comune;
  Vista la nota n. 982(55)211/BO del  19 ottobre 1998 con la quale il
Ministro dei  trasporti e  della navigazione  chiede la  rettifica in
diminuzione  del costo  totale  dell'intervento  concernente la  rete
tranviaria  di Bologna,  ammesso  a finanziamento  con la  menzionata
delibera dell'8 maggio  1996, specificando che la  discordanza tra il
costo  indicato in  delibera (461,78  miliardi di  lire) ed  il costo
quantificato  in  sede di  progettazione  esecutiva,  pari a  397,438
miliardi di  lire, e' imputabile ad  un'erronea sopravvalutazione, da
parte  del  comune,  del  numero di  unita'  motrici  necessarie  per
l'espletamento del  servizio interessato  e proponendo  di riprodurre
l'originale previsione di  spesa formulata nel marzo  1994 dal comune
stesso e sulla quale era stata parametrata la contribuzione statale;
  Vista la  nota n. 1787  (SEGR) B.4.5. del  12 novembre 1998  con la
quale  il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  fornisce
ulteriori  elementi  di  valutazione e  trasmette  documentazione  di
supporto;
  Preso atto  che nella  seduta del 13  novembre 1998  la commissione
infrastrutture  ha  effettuato  una  prima valutazione  di  tutte  le
proposte contenute nelle note citate, pronunziandosi positivamente in
ordine  a  quelle  sopra  illustrate e  rilevando  l'opportunita'  di
rivisitare  - preliminarmente  all'esame delle  altre proposte  ed in
linea  con le  indicazioni di  principio espresse  nella nota  del 17
luglio 1997 -  i criteri alla cui  stregua procedere all'assegnazione
delle  risorse disponibili  che  non risultino  gia' finalizzate  per
legge  ed in  modo da  tener conto,  tra l'altro,  delle esigenze  di
carattere ambientale;
  Considerato che  sono stati effettuati gli  adempimenti previsti da
questo  comitato   per  la  definitiva  assegnazione   delle  risorse
riservate   alla  linea   tranviaria   rapida  di   Napoli  ed   alla
metropolitana linea 1: tratta Dante-Garibaldi della medesima citta';
  Considerato che il Ministero dei trasporti e della navigazione, con
apposita circolare  in data 12  ottobre 1998,  ha indicato a  tutti i
soggetti attuatori le condizioni per poter fruire dell'elevazione del
contributo statale  prevista dalle richiamate  leggi n. 30/1998  e n.
194/1998  e  che  il  medesimo   Ministero  ha  specificato  di  aver
verificato  che per  gli interventi  proposti per  l'integrazione del
finanziamento sussistono i requisiti previsti;
  Considerato che, secondo la  "lettera" dei richiamati provvedimenti
normativi,  l'elevazione del  contributo  statale  sino al  ricordato
tetto del  60% e'  da imputare alle  risorse a  cio' specificatamente
destinate   dai  provvedimenti   stessi,   fermo   restando  che   le
disponibilita'  conseguenti  alla   rideterminazione  del  contributo
originariamente concesso agli interventi gia' approvati, che non sono
state gia'  allocate, verranno successivamente finalizzate  da questo
comitato al finanziamento di nuovi progetti;
  Ritenuto  quindi  di  condividere le  valutazioni  formulate  dalla
commissione infrastrutture, assegnando comunque, come prospettato dal
Ministero dei trasporti e  della navigazione, all'intervento relativo
alla linea  tranviaria rapida di  Napoli un contributo annuo  che, al
tasso  ora vigente,  attivi un  volume d'investimenti  pari a  quello
considerato in sede di accantonamento delle relative risorse;
  Ritenuto di  formulare indicazioni  per accelerare le  procedure di
assegnazione delle ulteriori disponibilita',  attesa la rilevanza che
lo  sviluppo dei  sistemi di  trasporto  rapido di  massa assume  nel
contesto  delle   linee  di  politica  nazionale   per  la  riduzione
dell'emissione dei gas serra definite nell'odierna seduta;
                              Delibera:
1. Assegnazioni definitive.
 1.1 Linea tranviaria rapida di Napoli.
  E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1992, n.
211, l'intervento di cui appresso:
  linea tranviaria rapida di  Napoli - tratta Piedigrotta-S. Giovanni
a Teduccio.
  Al  suddetto intervento  e' destinata  annualmente -  come indicato
nella parte  1 del prospetto  allegato alla presente  delibera, della
quale il  prospetto stesso forma  parte integrante - una  quota delle
disponibilita'  di  cui all'art.  1,  comma  1, del  decreto-legge  4
ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611,
nella misura  massima di  lire 12.147  milioni di  lire annue  per la
durata di trenta anni a decorrere  dal 1998 ed utilizzando a tal fine
quota  del limite  d'impegno accantonato  nella delibera  27 novembre
1996.
1.2. Linea 1 della metropolitana di Napoli.
  E'  approvato,  ai  sensi  dell'art. 5  della  legge  n.  211/1992,
l'intervento di cui appresso:
  linea 1  della metropolitana di  Napoli - 1 lotto  funzionale della
tratta Dante-Garibaldi.
  Al suddetto  intervento sono  definitivamente assegnate  le risorse
individuate nella delibera 25 settembre 1997 e piu' specificatamente,
come indicato nell'allegato prospetto,  una quota annua di contributo
di 12.592,5  milioni di lire per  ventotto anni, a valere  sul limite
d'impegno di 175 miliardi di lire previsto dall'art. 9 della legge n.
211/1992, ed una quota annua di contributo di 2.398,3 milioni di lire
per trenta anni a valere sul  limite d'impegno di 50 miliardi di lire
di cui al medesimo art. 9 della legge n. 211/1992.
1.3. Disposizioni comuni.
  In relazione alle operazioni di finanziamento con la Cassa depositi
e prestiti  il relativo contributo  sara' ceduto, direttamente  e per
l'intero  periodo  previsto,  dal  Ministero dei  trasporti  e  della
navigazione alla  Cassa stessa, che provvedera'  a concedere all'ente
beneficiario  il relativo  mutuo d'importo  corrispondente al  valore
attualizzato  del contributo  cosi' ceduto,  calcolato applicando  un
tasso di  sconto pari  al tasso  d'interesse vigente  per i  mutui di
detta Cassa.
  Agli interventi di cui sopra si applicano le disposizioni di cui ai
punti  3.1, 3.2,  3.3, 3.4,  3.5, 3.6,  4.1 e  4.2. della  richiamata
delibera del 30 gennaio 1997.
  Resta quindi in  particolare confermato che le  quote di contributo
indicate  nell'allegato  prospetto  sono da  intendere  quali  misure
massime per assicurare il finanziamento del 50% del costo complessivo
dell'intervento.
  Entro tale limite, l'importo definitivo del contributo da assegnare
agli interventi stessi sara' quantificato dal Ministero dei trasporti
e della  navigazione a seguito dell'approvazione  della progettazione
esecutiva e tenuto conto delle  informazioni relative ai parcheggi di
cui al punto 3.1 della richiamata delibera del 30 gennaio 1997.
  Resta  altresi'  confermato  che l'esito  negativo  della  verifica
sull'effettiva sussistenza  dei cofinanziamenti  dichiarati dall'ente
concedente o comunque la  mancata approvazione del progetto esecutivo
comporteranno l'automatica caducazione del finanziamento statale.
2. Modifiche delibere precedenti.
2.1. Elevazione contributo statale al 60%.
  Il contributo a  carico dell'art. 9 della legge n.  211/ 1992, come
sopra rifinanziato,  viene elevato al  60% del costo  complessivo per
gli interventi appresso indicati: a tal fine - a carico delle risorse
stanziate all'art.  10 del  decreto-legge 30  dicembre 1997,  n. 457,
convertito dalla legge  27 febbraio 1998, n. 30 -  viene assegnata la
quota di contributo  nei limiti massimi accanto  a ciascun intervento
specificata per  il periodo di  trenta anni  a decorrere dal  1997 in
termini di autorizzazione di legge  e tenendo conto che nell'apposito
capitolo del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione
relativo  al  1998 risultano  stanziate  le  quote corrispondenti  ai
limiti d'impegno 1997 e 1998.
                                                 (Importi in milioni)
=====================================================================
                                                         Previsioni
        Intervento                       Contributo        volume
                                         aggiuntivo     investimenti
_____________________________________________________________________
Genova: linea metropolitana: tratte
  Brin-Canepari/Principe-Brignole           3.727            56.000
Spoleto: sistema di mobilita' alternativa
  centro  storico (percorsi meccanizzati)     135             2.022
Padova: tranvia Fornace Morandi-Prato
  della Valle                                 810            12.174
  Poiche',   giusta  quanto   precisato,  le   quote  di   cui  sopra
rappresentano  limiti massimi,  l'importo  definitivo del  contributo
aggiuntivo di  cui al presente  punto resta determinato  nella misura
occorrente per  sviluppare, al tasso corrente  all'epoca di effettiva
accensione di mutui, il volume d'investimenti accanto a ciascuna voce
riportato.
  Il riepilogo dei finanziamenti  sinora destinati agli interventi de
quo, a carico  della legge n. 211/1992  e successivi rifinanziamenti,
risulta dalla  parte II  dell'allegato prospetto con  la precisazione
che  per l'intervento  relativo  alla metropolitana  di Genova  viene
indicato il  contributo originario  definitivo come  quantificato nel
prospetto allegato alla menzionata delibera, mentre per gli altri due
interventi non e' stata ancora effettuata analoga quantificazione.
2.2. Rettifica costo complessivo dell'intervento.
  Il costo complessivo dell'intervento concernente la rete tranviaria
di  Bologna, ammesso  a finanziamento  con delibera  8 maggio  1996 a
valere  sulle  risorse  recate   dall'art.  1  del  decreto-legge  n.
199/1996, convertito  dalla legge  n. 611/1996, viene  rettificato in
395 miliardi di lire.
  Il  valore  della  contribuzione   statale,  nella  misura  massima
indicata   nella  citata   delibera  e   riportata  alla   parte  III
dell'allegato prospetto, e'  quindi da intendere riferito  al 50% del
costo complessivo di cui sopra.
3. Verifiche.
  Il  nucleo tecnico  di  valutazione e  verifica degli  investimenti
pubblici   del   Ministero  del   tesoro,   del   bilancio  e   della
programmazione economica  effettuera' le verifiche di  competenza, in
coordinamento  con il  Ministero dei  trasporti e  della navigazione,
nella fase  di concreta  realizzazione degli interventi  finanziati a
carico  delle risorse  di cui  alla  legge n.  211/1992 e  successivi
rifinanziamenti, nonche' in  tutto o in parte a  carico delle risorse
per le  aree depresse di cui  all'art. 4 del decreto-legge  23 giugno
1995,  n. 244,  convertito  dalla legge  8 agosto  1995,  n. 341;  al
decreto-legge  1 luglio  1996, n.  344,  da ultimo  reiterato con  il
decreto-legge  23 ottobre  1996, n.  548, convertito  dalla legge  20
dicembre 1996, n. 641, ed all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
4. Relazioni.
  Il Ministero  dei trasporti e  della navigazione, anche  sulla base
dei  lavori  della  Commissione  di  alta  vigilanza,  provvedera'  a
sottoporre,   entro   il   31    gennaio   1999,   alla   commissione
infrastrutture,  per il  successivo  inoltro a  questo comitato,  una
relazione  sullo  stato  di   attuazione  del  complessivo  programma
d'interventi finanziato  da questo  comitato medesimo a  carico degli
stanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 e
successivi  rifinanziamenti, nonche'  a valere  sulle risorse  per le
aree depresse di cui alle leggi richiamate al punto precedente.
  La  suddetta  relazione  evidenziera' in  particolare  i  risultati
conseguiti in  tema di  soddisfacimento delle esigenze  di mobilita',
nonche' le ulteriori misure  necessarie anche per assicurare maggiore
fruibilita' delle opere programmate: a tali fini ricomprendera' anche
elementi sullo  stato di  attuazione del programma  di ammodernamento
delle  ferrovie concesse  e  delle ferrovie  in gestione  governativa
previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modifiche
ed  integrazioni,  in  modo  da  offrire  un  quadro  organico  delle
iniziative  avviate  in  materia  a carico  delle  diverse  fonti  di
finanziamento.
  Il citato Ministero  provvedera' ad aggiornare la  relazione di cui
sopra  entro  il 31  gennaio  di  ciascun  anno, sino  alla  completa
realizzazione del programma di cui trattasi.
5. Allocazione ulteriori risorse.
  Il  Ministero  dei  trasporti  e della  navigazione  provvedera'  a
quantificare, in base al tasso vigente, la quota del contributo annuo
definitivo  base per  gli interventi  di Spoleto  e Padova  citati al
precedente  punto 2.1  e per  gli  altri interventi  non inclusi  nel
prospetto allegato  alla delibera  25 settembre 1997  e dei  quali e'
stata approvata la progettazione esecutiva.
  Il Ministero dei trasporti e  della navigazione, di concerto con il
Dipartimento per  le aree  urbane e  tenendo conto  delle indicazioni
espresse  dal  Ministero  dell'ambiente   ai  fini  di  garantire  lo
"sviluppo sostenibile",  sottoporra' alla  commissione infrastrutture
la  proposta  di  definizione  dei criteri  per  l'allocazione  delle
disponibilita' conseguenti alla quantificazione  di cui sopra e delle
ulteriori risorse  recate dalle norme di  rifinanziamento della legge
n. 211/1992.
  Questo Comitato  conferma comunque l'invito, formulato  nella parte
finale della  delibera del 25  settembre 1997, a  ricercare soluzioni
atte  ad assicurare  l'integrazione  del  finanziamento della  tratta
Dante-Garibaldi  della linea  1  della metropolitana  di Napoli  sino
all'importo   massimo  di   ulteriori  350   miliardi,  rispetto   al
finanziamento  di cui  alla presente  delibera ed  al cofinanziamento
posto a disposizione del Ministero  dei trasporti e della navigazione
nell'ambito  dei fondi  ad esso  assegnati in  sede di  riparto delle
risorse recate dall'art. 1 della legge n. 135/1997.
   Roma, 19 novembre 1998
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 2 febbraio 1999
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 83