IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano; Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante "Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco"; Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, con cui, a norma dell'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' stato approvato il regolamento concernente l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al C.O.N.I. sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo; Visto l'art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, cosi' come sostituito dall'art. 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a norma del quale "con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse da destinarsi al C.O.N.I."; Visto l'art. 12, comma 1, del regolamento anzidetto, in base al quale sull'introito lordo delle scommesse, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le quote di prelievo da destinarsi al C.O.N.I.; Visto il decreto ministeriale del 22 giugno 1998, con il quale sono state determinate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive a favore del C.O.N.I.; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, con la quale a norma dell'art. 1, comma 2, e' stata data delega al Governo di provvedere al riordino dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379; Visto il decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, con cui si e' provveduto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; Ritenuto che la rimodulazione dei prelievi, effettuata tenendo conto della propensione degli scommettitori ai diversi tipi di scommesse, risponde ad un criterio volto a garantire che l'ammontare dei prelievi stessi a favore del C.O.N.I. sia determinato in proporzione ed in relazione al crescere delle difficolta' del tipo di scommessa; Ritenuto che le quote anzidette garantiscono al C.O.N.I. l'espletamento dei suoi compiti istituzionali e consentono il raggiungimento di un congruo livello di gettito erariale derivante dall'effettuazione delle scommesse, scoraggiando nel contempo il ricorso alle scommesse clandestine; Ravvisata la necessita' di rideterminare le quote sulle scommesse predette in modo tale da assicurare un tendenziale equilibrio con le quote di prelievo sulle scommesse relative alle corse dei cavalli; Decreta: Art. 1. Il decreto ministeriale 22 giugno 1998, concernente la determinazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive a favore del C.O.N.I., e' sostituito dal presente decreto.