IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la  legge 16 febbraio  1942, n. 426, istitutiva  del Comitato
olimpico nazionale italiano;
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581, modificato dal decreto del  Presidente della Repubblica 5 aprile
1962,  n.  806, recante  "Norme  regolamentari  per l'applicazione  e
l'esecuzione del  decreto legislativo 14  aprile 1948, n.  496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco";
  Visto il  decreto ministeriale 2  giugno 1998,  n. 174, con  cui, a
norma dell'art. 3,  comma 230, della legge 28 dicembre  1995, n. 549,
e'  stato approvato  il  regolamento  concernente l'organizzazione  e
l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate
al C.O.N.I. sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il
proprio controllo;
  Visto l'art.  3, comma 231, della  legge 28 dicembre 1995,  n. 549,
cosi' come sostituito dall'art. 24, comma 26, della legge 27 dicembre
1997,  n. 449,  a norma  del quale  "con decreto  del Ministro  delle
finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle
scommesse da destinarsi al C.O.N.I.";
  Visto l'art.  12, comma  1, del regolamento  anzidetto, in  base al
quale sull'introito  lordo delle scommesse, con  decreto del Ministro
delle finanze, sono  stabilite le quote di prelievo  da destinarsi al
C.O.N.I.;
  Visto il decreto ministeriale del 22 giugno 1998, con il quale sono
state  determinate le  quote  di prelievo  sull'introito lordo  delle
scommesse sportive a favore del C.O.N.I.;
  Vista  la  legge 3  agosto  1998,  n. 288,  con  la  quale a  norma
dell'art. 1, comma  2, e' stata data delega al  Governo di provvedere
al riordino dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n.
1379;
  Visto il decreto legislativo del 23  dicembre 1998, n. 504, con cui
si  e'  provveduto  al   riordino  dell'imposta  unica  sui  concorsi
pronostici e sulle scommesse;
  Ritenuto  che la  rimodulazione  dei  prelievi, effettuata  tenendo
conto  della  propensione  degli  scommettitori ai  diversi  tipi  di
scommesse, risponde ad un criterio  volto a garantire che l'ammontare
dei  prelievi  stessi  a  favore  del  C.O.N.I.  sia  determinato  in
proporzione ed in relazione al crescere delle difficolta' del tipo di
scommessa;
  Ritenuto   che  le   quote  anzidette   garantiscono  al   C.O.N.I.
l'espletamento  dei  suoi  compiti   istituzionali  e  consentono  il
raggiungimento di  un congruo  livello di gettito  erariale derivante
dall'effettuazione  delle  scommesse,  scoraggiando nel  contempo  il
ricorso alle scommesse clandestine;
  Ravvisata la  necessita' di rideterminare le  quote sulle scommesse
predette in modo tale da  assicurare un tendenziale equilibrio con le
quote di prelievo sulle scommesse relative alle corse dei cavalli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il   decreto   ministeriale   22  giugno   1998,   concernente   la
determinazione  delle quote  di  prelievo  sull'introito lordo  delle
scommesse sportive a favore del  C.O.N.I., e' sostituito dal presente
decreto.