Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della valle d'Aosta Ai commissari del Governo e, per conoscenza: Al Gabinetto dell'on. sig. Ministro Al Ministro degli affari esteri - D.G.E.A.S. - Ufficio VIII Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio I All'I.S.T.A.T. All'A.N.U.S.C.A. L'individuazione del comune competente alla trascrizione degli atti di stato civile di cittadini italiani nati e residenti all'estero in base alle disposizioni dettate in materia dall'art. 51 del vigente ordinamento di stato civile e dall'art. 73 delle disposizioni sui poteri consolari, i quali prevedono che, in mancanza di pregressa residenza o di domicilio nello Stato, gli atti vengano trasmessi all'ufficio di stato civile di Roma, ha creato inconvenienti nella gestione dell'AIRE. Infatti, il comune di Roma si e' trovato a gestire una considerevole "anagrafe residuale" che ha determinato, nel tempo, gravi rallentamenti nell'acquisizione e nell'aggiornamento delle posizioni anagrafiche dei cittadini iscritti all'AIRE. Inoltre, si e' spesso verificato il caso di persone nate all'estero e mai domiciliate in Italia, il cui atto di nascita e' stato trascritto nel comune di ultima residenza dei genitori, ma il cui atto di matrimonio e' stato invece trasmesso, per la trascrizione, al comune di Roma, creando conflitti di competenza ed incertezze sulle modalita' di esecuzione della norma e sul suo raccordo con le disposizioni in materia di iscrizione all'AIRE. Al fine di evitare il protrarsi della descritta situazione di incertezza, questa Amministrazione ha ritenuto che il domicilio richiamato dall'art. 51 possa essere individuato anche in un centro di interessi, non solo economici e patrimoniali della persona, ma anche sociali e familiari per cui, il comune competente alla trascrizione di atti di stato civile formati all'estero riguardanti cittadini da iscrivere o iscritti all'AIRE, puo' essere legittimamente individuato in quello nel quale e' stato trascritto l'atto di un ascendente, ancorche' remoto, dell'interessato, trattandosi del luogo a cui e' collegata l'ultima relazione familiare instaurata e conosciuta in Italia del cittadino in questione. Tale interpretazione che anticipa l'innovazione che verra' recata nella materia dal nuovo ordinamento di stato civile e' stata di recente condivisa dal Ministero di grazia e giustizia e, pertanto, si ritiene necessario informare le amministrazioni comunali perche' adeguino il loro operato e si evitino gli inconvenienti per il passato. Il Ministro degli affari esteri e' pregato di volere impartire le necessarie disposizioni agli uffici consolari. Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. Il direttore generale dell'Amministrazione civile Gelati