IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di
riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista l'istanza prodotta in data 27 marzo 1998 con la quale la
societa' S.A.G.R.A. S.r.l., con sede in Pomaro Monferrato, ha chiesto
ex art. 39, sesto comma, la sospensione per quattro mesi della
riscossione di un carico relativo ad imposte dirette ed indirette
afferente gli anni di imposta 1983-84, iscritto nei ruoli posti in
riscossione alla scadenza di settembre 1990 e novembre 1991 per
l'importo residuo di L. 334.705.135 adducendo di trovarsi, allo stato
attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo;
Visto il decreto direttoriale del 9 luglio, n. 1/5673/U.D.G., con
il quale il direttore centrale per la riscossione e' stato delegato
ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli
atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;
Considerato che la direzione regionale delle entrate per il
Piemonte, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi
all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla
concessione della richiesta sospensione, in quanto nella fattispecie
concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli
occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle
attivita' produttive della menzionata societa';
Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione
economicofinanziaria del contribuente, con ripercussioni negative
anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del
sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei
tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste
dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica n. 602;
Decreta:
La riscossione del residuo carico tributario di L. 334.705.135
dovuto dalla societa' S.A.G.R.A. S.r.l. e' sospesa per un periodo di
quattro mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.
La sezione staccata di Torino nel provvedimento di esecuzione
determinera' l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta
societa', ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
In via cautelare, il concessionario manterra' in vita gli eventuali
atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda istante.
La sospensione de qua sara' revocata, con successivo decreto, ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa o
sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero
debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di
sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario
riprendera' immediatamente la riscossione dei carichi sospesi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 1998
Il direttore centrale: Befera