IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; Considerata la necessita' di disciplinare l'accertamento delle idoneita' professionali ed il conseguimento delle abilitazioni di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1262 del 10 ottobre 1997); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Sono approvate le norme annesse al presente decreto per gli esami di idoneita' degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in regime di concessione o di gestione commissariale governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane, di cui all'allegato A (che forma parte integrante del presente decreto). 2. Sulle medesime ferrovie, metropolitane e tramvie extraurbane, nessun agente puo' essere adibito ad impartire disposizioni riguardanti la circolazione, o alla condotta dei mezzi in esercizio sulle linee aziendali, se non e' stato riconosciuto idoneo alle specifiche mansioni da una commissione, mediante esame, in conformita' alle norme contenute nell'allegato A sopra citato. 3. Per ogni singola azienda esercente i sistemi di trasporto di cui ai precedenti commi, la Direzione generale della motorizzazione civile trasporti in concessione (M.C.T.C.), tramite i propri uffici speciali trasporti ad impianti fissi o uffici a tali funzioni delegati, su proposta del direttore di esercizio ed in relazione all'organizzazione dell'esercizio dell'azienda stessa, approva le qualifiche del personale, fra quelle previste dall'organico aziendale, per le quali sia necessario conseguirel'abilitazione per l'espletamento delle specifiche funzionipreviste dalle norme di cui al medesimo allegato A.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al decreto Note alle premesse: - L'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 15 novembre 1980, cosi' recita: "Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneita' ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti. Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneita' ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni". - L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".