LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 127 alla  Gazzetta Ufficiale n. 306  del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto  del  Ministro della  sanita'  10 dicembre  1996,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n.
26  del  1  febbraio  1997,   nel  quale  la  specialita'  medicinale
denominata "API  01 M",  a base di  famciclovir, della  societa' Sark
S.p.a., con  sede in Baranzate  di Bollate (Milano),  con particolare
riferimento alla confezione 21 compresse 250 mg, A.I.C. n. 029174012,
risulta classificata in classe c);
  Vista la  domanda del 1 aprile  1996, reiterata in data  6 dicembre
1996, con cui la societa'  Sark S.p.a. chiede la riclassificazione in
classe a) della  specialita' medicinale denominata "API  01 M", nella
confezione 21 compresse 250 mg, al prezzo di L. 230.000;
  Vista l'ulteriore nota del 9 gennaio  1997 con cui la societa' Sark
S.p.a. chiede l'aggiornamento del prezzo della specialita' medicinale
"API 01  M", nella suddetta confezione,  da L. 230.000 a  L. 243.300,
per effetto dell'art.  2 del decreto-legge 31 dicembre  1996, n. 669,
che modifica l'aliquota I.V.A. delle specialita' medicinali dal 4% al
10%;
  Vista  la  propria  deliberazione,  assunta  nella  seduta  del  12
novembre 1997, con  la quale e' stato espresso  parere non favorevole
alla classificazione  in classe a) della  specialita' medicinale "API
01 M", nella confezione 21 compresse 250 mg, al prezzo di L. 243.300,
I.V.A. compresa,  per ragioni di costobeneficio,  stabilendo tuttavia
che tale riclassificazione  in classe a) e' accettabile  se il prezzo
di  tale farmaco  viene allineato  a quello  dei prodotti  a base  di
aciclovir;
  Vista la nota  prot. n. F.800/Uff.XI/1913/Ag.2 del  19 gennaio 1998
del Ministero  della sanita' con  cui si comunica alla  societa' Sark
S.p.a. la suddetta deliberazione, e, a riguardo, si chiede se intende
allineare il prezzo del farmaco "API 01 M" a quello delle specialita'
medicinali a base di aciclovir;
  Vista la  nota del 18 giugno  1998 con cui la  societa' Sark S.p.a.
propone  la   riclassificazione  in   classe  a)   della  specialita'
medicinale  "API 01  M", nella  confezione  21 compresse  250 mg,  al
prezzo  al pubblico  di  L. 240.000,  obbligandosi  a non  richiedere
l'adeguamento al  prezzo medio europeo  di spettanza per  il corrente
anno;
  Vista la propria deliberazione, assunta  nella seduta del 29 luglio
1998,  con  la  quale  e'   stato  espresso  parere  favorevole  alla
classificazione in classe a) della specialita' medicinale "API 01 M",
nella confezione  21 compresse da  250 mg,  al prezzo di  L. 240.000,
I.V.A.  compresa, a  condizione  che detto  prezzo  rimanga tale  per
dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita'  medicinale  denominata  "API  01  M",  a  base  di
famciclovir, della  societa' Sark  S.p.a., con  sede in  Baranzate di
Bollate (Milano), e' classificata in  classe a) ai sensi dell'art. 8,
comma 10, della  legge 24 dicembre 1993, n. 537,  nella confezione 21
compresse  250 mg,  A.I.C. n.  029174012,  al prezzo  di L.  240.000,
I.V.A.  compresa, a  condizione  che detto  prezzo  rimanga tale  per
dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.