LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1997, nel quale la specialita' medicinale denominata "API 01 M", a base di famciclovir, della societa' Sark S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), con particolare riferimento alla confezione 21 compresse 250 mg, A.I.C. n. 029174012, risulta classificata in classe c); Vista la domanda del 1 aprile 1996, reiterata in data 6 dicembre 1996, con cui la societa' Sark S.p.a. chiede la riclassificazione in classe a) della specialita' medicinale denominata "API 01 M", nella confezione 21 compresse 250 mg, al prezzo di L. 230.000; Vista l'ulteriore nota del 9 gennaio 1997 con cui la societa' Sark S.p.a. chiede l'aggiornamento del prezzo della specialita' medicinale "API 01 M", nella suddetta confezione, da L. 230.000 a L. 243.300, per effetto dell'art. 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, che modifica l'aliquota I.V.A. delle specialita' medicinali dal 4% al 10%; Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 12 novembre 1997, con la quale e' stato espresso parere non favorevole alla classificazione in classe a) della specialita' medicinale "API 01 M", nella confezione 21 compresse 250 mg, al prezzo di L. 243.300, I.V.A. compresa, per ragioni di costobeneficio, stabilendo tuttavia che tale riclassificazione in classe a) e' accettabile se il prezzo di tale farmaco viene allineato a quello dei prodotti a base di aciclovir; Vista la nota prot. n. F.800/Uff.XI/1913/Ag.2 del 19 gennaio 1998 del Ministero della sanita' con cui si comunica alla societa' Sark S.p.a. la suddetta deliberazione, e, a riguardo, si chiede se intende allineare il prezzo del farmaco "API 01 M" a quello delle specialita' medicinali a base di aciclovir; Vista la nota del 18 giugno 1998 con cui la societa' Sark S.p.a. propone la riclassificazione in classe a) della specialita' medicinale "API 01 M", nella confezione 21 compresse 250 mg, al prezzo al pubblico di L. 240.000, obbligandosi a non richiedere l'adeguamento al prezzo medio europeo di spettanza per il corrente anno; Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 29 luglio 1998, con la quale e' stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe a) della specialita' medicinale "API 01 M", nella confezione 21 compresse da 250 mg, al prezzo di L. 240.000, I.V.A. compresa, a condizione che detto prezzo rimanga tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; Dispone: Art. 1. La specialita' medicinale denominata "API 01 M", a base di famciclovir, della societa' Sark S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), e' classificata in classe a) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 21 compresse 250 mg, A.I.C. n. 029174012, al prezzo di L. 240.000, I.V.A. compresa, a condizione che detto prezzo rimanga tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.