IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto l'art. 55 del regolamento  per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 in data 8 giugno 1994;
  Viste le regole  4, 30, e 48.1 del capitolo  III, della Convenzione
internazionale per  la salvaguardia  della vita  umana in  mare SOLAS
74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n.
313;
  Vista  la sezione  8 della  parte  1 della  risoluzione A.  689(17)
adottata  dall'assemblea   IMO  il  6  novembre   1991  e  successivi
emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;
  Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge   21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista   l'istanza  in   data  20   ottobre  1998,   della  societa'
Tecnimpianti S.p.a., con  sede a Termini Imerese  (Palermo) presso la
strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di
"tipo  approvato"   per  la  gru  per   imbarcazioni  di  salvataggio
denominata "NTD 20.5";
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano navale  - Direzione generale  di Genova - hanno  avuto esito
positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio n. 98-DG-2-TA
in data 9 ottobre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  dichiarata  di "tipo  approvato"  la  gru per  imbarcazioni  di
salvataggio   denominata  "NTD   20.5",  fabbricata   dalla  societa'
Tecnimpianti S.p.a., sopracitata.
  La predetta gru dovra' essere costruita in conformita' al prototipo
sottoposto  agli accertamenti  tecnici  citati  in premessa;  nessuna
modifica potra'  essere apportata senza la  preventiva autorizzazione
di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere  marcati  in  modo  chiaro
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
   denominazione commerciale della gru: "NTD 20.5";
   carico di lavoro totale: CL = 205.2 kN;
  marchio  "tipo  approvato  dal  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione";
   numero e data del presente decreto d'approvazione.