IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto il  comma 2 ed  i seguenti dell'art.  6 della legge  8 luglio
1986, n. 349;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 10
agosto 1988, n. 377;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 27
dicembre  1988, concernente  "Norme tecniche  per la  redazione degli
studi  di  impatto  ambientale  e la  formulazione  del  giudizio  di
compatibilita' di cui  all'art. 6 della legge 8 luglio  1986, n. 349,
adottate  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";
  Visto l'art.  18, comma  5, della  legge 11 marzo  1988, n.  67; il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989
costitutivo  della   commissione  per  le   valutazioni  dell'impatto
ambientale  e successive  modifiche ed  integrazioni; il  decreto del
Ministro    dell'ambiente   del    13    aprile   1989    concernente
l'organizzazione ed  il funzionamento della predetta  commissione; il
decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri del  25 marzo 1997
per  il   rinnovo  della   composizione  della  commissione   per  le
valutazioni dell'impatto ambientale;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 27
settembre 1997;
  Vista  la   domanda  di  pronuncia  di   compatibilita'  ambientale
concernente  il progetto  di  regolazione dei  flussi  di marea  alle
bocche di porto  della laguna di Venezia da realizzarsi  in comune di
Venezia, presentata dal Magistrato alle  Acque di Venezia con sede in
Venezia in data 14 luglio 1997;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica del 7 agosto 1997
di proroga  del termine di  conclusione della fase di  informazione e
consultazione del pubblico e quello per la definitiva pronuncia sulla
compatibilita' ambientale;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  29
aprile 1998;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1998;
  Visto il parere  del Ministero per i beni e  le attivita' culturali
del 10 dicembre 1998, pervenuto in  data 15 dicembre 1998, con cui si
esprime parere positivo con prescrizioni;
  Visto il parere della regione  Veneto del 6 ottobre 1998, pervenuto
in data 13 ottobre 1998 con cui si esprime parere favorevole;
  Visti i voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  Visto  il  rapporto  del   Collegio  degli  esperti  internazionali
pervenuto in data 24 luglio 1998;
  Visto il parere  negativo formulato in data 10  dicembre 1998 dalla
Commissione  per le  valutazioni dell'impatto  ambientale, a  seguito
dell'istruttoria sul progetto presentato dal Magistrato alle Acque di
Venezia;
  Rilevato che:
  l'analisi  delle  leggi  speciali  intervenute  dal  1973  al  1992
evidenzia  una costante  individuazione integrata  degli obiettivi  e
delle azioni di  salvaguardia ambientale della laguna,  di tutela dei
centri abitati, delle attivita' socioeconomiche e della funzionalita'
portuale;
  la  legge  n.  171/1973   stabilisce  l'interesse  nazionale  della
salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
  in particolare  la legge n. 798/1984  stabilisce la interdipendenza
fra le  diverse attivita' di studio,  progettazione e sperimentazione
nonche' tra le diverse opere, richiedendo, all'art. 3, che le risorse
destinate ad interventi di competenza dello Stato siano utilizzate:
  a) per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte:
     1) al riequilibrio idrogeologico della laguna;
  2) all'arresto e nell'inversione del processo di degrado del bacino
lagunare, e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato;
     3) all'attenuazione dei livelli di marea in laguna;
  4)  alla difesa,  con interventi  localizzati, delle  "insulae" dei
centri storici;
  5) a porre  al riparo gli insediamenti urbani  lagunari dalle acque
alte eccezionali, anche mediante interventi  alle bocche di porto con
sbarramenti manovrabili  per la regolazione delle  maree nel rispetto
delle   caratteristiche   di    sperimentalita',   reversibilita'   e
gradualita'  contenute nel  voto del  Consiglio superiore  dei lavori
pubblici n. 209/1982;
   e tra l'altro:
    (omissis);
     c) per i marginamenti lagunari;
  d) per opere portuali e marittime a difesa del litorale;
    (omissis);
  h) per  la sistemazione dei  corsi d'acqua naturali  ed artificiali
rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna;
    (omissis);
  f)  per l'aggiornamento  degli studi  sulla laguna  con particolare
riferimento ad uno  studio di fattibilita' delle  opere necessarie ad
evitare  il  trasporto   nella  laguna  di  petroli   e  derivati,  a
ripristinare  i livelli  di profondita'  dei canali  di transito  nei
termini  della legge  16 aprile  1973, n.  171 e  compatibili con  il
traffico mercantile, nonche' l'apertura delle valli da pesca;
  rilevato che:
  la  legge n.  139/1992 riconferma  l'insieme degli  obiettivi della
salvaguardia  fisica della  laguna e  l'ordine di  priorita' indicato
dalla legge n. 798/1984 prescrivendo che:
  gli interventi di  competenza del Ministero dei  lavori pubblici ..
sono eseguiti  secondo il  piano generale degli  interventi approvato
dal comitato di cui all'art. 4 della  legge n. 798/1984 e che i fondi
disponibili sono impiegati per interventi relativi a:
     a) opere di regolazione delle maree;
  b)  adeguamento  e  rinforzo  dei  moli  foranei  alle  tre  bocche
lagunari;
     c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;
     d) ripristino della morfologia lagunare;
     e) arresto del processo di degrado della laguna;
     f) difesa dei litorali;
     g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;
  h) apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree;
  la legge  n. 139/1992, ai  commi 3 e  4 dell'art. 3,  stabilisce la
priorita' del ripristino della morfologia lagunare e dell'arresto del
processo  di degrado  della laguna  su tutti  gli altri  interventi e
subordina l'utilizzo  dei fondi per l'intervento  relativo alle opere
di  regolazione delle  maree di  cui  alla lettera  a) alla  verifica
dell'adeguato avanzamento  degli interventi  di cui alle  lettere b),
c), d), e) e h);
  preso atto che:
  il  voto  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  209/82,
esplicitamente richiamato dalla legge n. 798/1984 tra l'altro:
  indica    la   necessita'    di    adottare   caratteristiche    di
sperimentalita', reversibilita' e gradualita' per gli interventi alle
bocche di porto con sbarramenti  manovrabili per la regolazione delle
maree;
  delinea  la  necessita'  di  una ampia  e  complessa  strategia  di
programmazione e sinergia di interventi mettendo in stretta relazione
gli interventi alle bocche con gli interventi sul suolo urbano;
  subordina   gli  interventi   alle  bocche   alla  verifica   della
compatibilita'  con  i  tempi  e  gli  effetti  degli  interventi  di
disinquinamento, in  modo da  assicurare il  necessario coordinamento
tra le due  operazioni, cosi come poi  successivamente confermato dal
Comitato misto di  coordinamento e controllo di cui  all'art. 4 della
legge n. 798/1984, in data 28 maggio 1985;
  il  Consiglio  superiore dei  lavori  pubblici  nel voto  del  1994
ribadisce la necessita' di affrontare organicamente il problema della
salvaguardia, subordinando  il passaggio  alla fase  di progettazione
esecutiva  degli sbarramenti  mobili non  solo alla  progettazione di
massima delle insulae  piu' significative, ma alla  definizione di un
programma  unitario  che  riguardi  tutti  gli  interventi  (insulae,
disinquinamento,  scavo canali,  consolidamento edifici,  sbarramenti
mobili, portualita');  nonche' alla prosecuzione  della progettazione
di  massima di  tutte le  opere  di salvaguardia,  delle quali  aveva
rilevato lo scarso livello di avanzamento rispetto al progetto;
  valutato che:
  l'attuale  configurazione  del  progetto non  risulta  conforme  ai
citati criteri delle  leggi speciali sopra richiamate,  ne' ad alcune
rilevanti osservazioni e indicazioni contenute nei voti del Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
  In particolare il progetto:
  considera ininfluenti  le opere  mobili di regolazione  delle maree
rispetto alle  altre azioni  previste ai  fini della  salvaguardia di
Venezia e della laguna. Ne  deriva l'impossibilita' di utilizzare gli
interventi alle bocche come elemento collaborante al ripristino della
morfologia laguare e all'arresto del degrado;
  non e' successivo ad un verificato ed adeguato stato di avanzamento
delle opere previste con particolare riferimento alla difesa puntuale
dalle acque  alte degli insediamenti, al  ripristino della morfologia
lagunare,  all'arresto del  processo  di degrado  della laguna,  alla
sostituzione del traffico petrolifero in laguna;
  non fornisce  evidenze tecnicamente fondate circa  l'assunzione nel
progetto  dei prescritti  criteri di  gradualita', sperimentalita'  e
reversibilita';
  ritenuto che:
  la  visione  integrata  degli  interventi per  la  salvaguardia  di
Venezia  e della  laguna,  gli interventi  puntuali  di rialzo  delle
insulae, gli interventi per  il riequilibrio morfologico, la qualita'
ambientale delle acque della laguna, le caratteristiche geometriche e
di  scabrezza  delle  bocche  di  porto,  il  traffico  navale  e  in
particolare quello  petrolifero, piu'  rischioso, incidono  con tutta
evidenza sui contenuti stessi del progetto di regolazione delle maree
con  sbarramenti mobili.  Incidono in  particolare sul  livello delle
maree assunto  come riferimento per  la chiusura delle  paratoie, sul
numero delle  chiusure, sul  loro potenziale impatto  sull'ambiente e
sulla navigazione;
  considerato che:
  il progetto  in esame  e il relativo  studio di  impatto ambientale
ipotizzano:
  che  le dighe  mobili  vengano chiuse  in modo  da  evitare che  il
livello di marea  superi la soglia di +100 cm  rispetto allo zero del
mareografo di  Punta della Salute. Cio'  corrisponderebbe, secondo il
progetto, ad una frequenza di chiusura di 7 volte/anno in media;
  che tale valutazione non appare sufficientemente fondata. Infatti:
  ha poco senso richiamare la media annua di un lungo periodo storico
(30 anni) quando il fenomeno  presenta grande variabilita'. Nel 1979,
ad esempio, il  superamento della soglia di +100 cm  si e' verificata
23 volte.  Negli ultimi  anni inoltre la  frequenza delle  acque alte
appare  in  crescita. Il  danno  ambientale  che  ne deriva  si  puo'
produrre anche in  un solo anno; occorre quindi  valutare gli impatti
sui picchi oltre che sulle medie;
  il numero delle  chiusure non dipende solo dal  numero effettivo di
superamenti del livello fissato, ma dalla capacita' di previsione che
evidentemente attiva la procedura di  chiusura. I migliori modelli di
previsione attualmente in uso o  in fase di sperimentazione a Venezia
presentano un  intervallo di confidenza di  20 cm. Le maree  tra 80 e
100 cm, per le quali tale intervallo di confidenza potrebbe portare a
chiusura in aggiunta  a quelle sopra indicate, ricorrono  in media 38
volte l'anno (ma 55  volte nel 1979 e 100 volte  nel 1996). Il numero
delle chiusure necessario a garantire  la protezione di Venezia dalle
acque  alte  superiori  a  +100  cm  si  eleverebbe  quindi  a  40-50
volte/anno ed anche oltre;
  preso atto che:
  il   tema   della   centralita'   del   modello   previsionale   e'
esplicitamente   richiamato   anche   dal  collegio   degli   esperti
internazionali che,  nelle raccomandazioni,  afferma che  la gestione
delle  operazioni  del  sistema  delle  barriere  mobili  e  la  loro
efficacia per la prevenzione delle  acque alte dipende dalla qualita'
e affidabilita' delle previsioni di marea;
  ritenuto che:
  la  valutazione  d'impatto  non   puo'  trascurare  l'ipotesi  meno
favorevole dal punto  di vista ambientale. In presenza  del numero di
chiusure  allo stato  ipotizzabile, gli  impatti sarebbero  elevati e
insostenibili, a maggior ragione tenendo  conto che tali chiusure non
sono  distribuite in  maniera  uniforme, ma  sono  concentrate in  un
periodo di 5-6 mesi (da novembre ad aprile);
  un numero elevato di chiusure  avrebbe effetti negativi anche sulle
attivita'  portuali,  evidenziati dalle  osservazioni  dell'Autorita'
portuale e della Capitaneria di porto di Venezia;
  Considerato  il  parere  espresso  dal  Gruppo  tecnico  acque  del
Ministero  dell'ambiente sul  piano di  disinquinamento della  laguna
predisposto dalla regione Veneto;
  Considerato  il parere  della regione  Veneto del  6 ottobre  1998,
pervenuto in  data 13  ottobre 1998,  con cui  la CTR  esprime parere
favorevole  in   quanto  il   progetto  di  massima,   oggetto  delle
valutazioni  del  SIA,  si  pone  sostanzialmente  in  linea  con  le
osservazioni,  considerazioni  e  raccomandazioni espresse  nel  voto
della Commissione  tecnica regionale  del 7 marzo  1990 in  merito al
progetto   preliminare   di   massima  "Riequilibrio   e   ambiente",
evidenziando comunque che:
  le analisi del SIA non  sembrano invece sufficienti per eliminare i
dubbi  al riguardo  nel caso  di navi  di linea  con orario  fisso di
arrivo  e  partenza:   i  traghetti.  E'  indubbio   che  le  analisi
dell'impatto indotto  dalle opere  mobili dovrebbero essere  estese e
complete anche per questo tipo di nave e si raccomanda quindi in fase
di  progettazione esecutiva  del sistema  di gestione  delle paratoie
questo argomento venga trattato compiutamente;
  il progetto esecutivo potrebbe  essere l'occasione per approfondire
ulteriormente le  opportunita' offerte dalla costruzione  delle opere
mobili  soprattutto per  quanto  attiene il  periodo successivo  alla
costruzione  e  quindi  per  quanto attiene  gli  effetti  permanenti
sull'occupazione  e sullo  sviluppo di  un nuovo  settore produttivo,
adatto all'ambiente lagunare;
  per  l'arresto e  l'inversione del  degrado della  struttura fisica
della laguna, il  Consorzio Venezia Nuova ha proposto, e  ha in corso
di  realizzazione, un  complesso piano  di interventi,  il cui  costo
complessivo puo' essere stimato in circa 1.000 miliardi lire;
  Considerato il parere dell'ufficio centrale per i beni ambientali e
paesaggistici del Ministero per i beni e leattivita' culturali del 10
dicembre 1998, pervenuto in data 15 dicembre 1998, con cui si esprime
parere positivo con le seguenti prescrizioni:
  va   rielaborato  lo   studio  ad   elementi  finiti   del  modello
idrodinamico  del sistema  lagunare  adottato che  tenga conto  delle
correnti previsioni  scientifiche dell'aumento del livello  del medio
mare,  di c.a.  cm 50,  nel medio  periodo (30-40  anni) e  che venga
rapportato con le ipotesi di  salvaguardia (aperture e chiusura delle
paratoie  mobili  a  regime) dell'arcipelago  lagunare  dal  fenomeno
dell'acqua alta, e messo in relazione con la simulazione dell'effetto
combinato, che si verrebbe ad ottenere con il contestuale avanzamento
delle opere diffuse sulle insulae;
  la  cantieristica   di  progetto  e'   per  la  maggior   parte  da
riqualificare e  riorganizzare logisticamente a causa  del potenziale
alto impatto  archeologico: tale  obiettivo va messo  a punto  con il
concerto  della  soprintendenza archeologica  del  Veneto  di cui  si
richiamano le osservazioni e prescrizioni indicate in premessa;
  l'ipotesi     progettuale    dell'implemantazione     dell'isolotto
artificiale e dei manufatti su di  esso insistenti alla bocca di Lido
va  rivisitata   in  quanto  di  particolare   impatto  ambientale  e
paesaggistico  sentita, in  proposito, la  soprintendenza per  i beni
ambientali e architettonici di Venezia;
  va contestualmente elaborato uno  studio approfondito sugli effetti
derivanti  dai  seguenti interventi:  a)  riapertura  delle valli  da
pesca; b) riduzione  della sezione dei canali delle  bocche di porto;
c)  chiusura  del canale  Malamocco-Marghera;  d)  apertura casse  di
colmata,  ricostituzione di  barene,  dossi e  velme, modifica  delle
dimensioni  e  dell'orientamento  dei  moli foranei,  ai  fini  della
verifica di un effettivo riequilibrio lagunare:
  va approfondita l'ipotesi degli interventi diffusi sulle insulae in
quanto gli interventi di manutenzione realizzati in questi anni nella
laguna  di Venezia,  e autorizzati  dalla soprintendenza  per i  beni
ambientali  e  architettonici di  Venezia,  hanno  dimostrato che  si
tratta di  una soluzione perseguibile  e comunque da valutare,  con i
necessari accorgimenti tecnici, caso per caso;
  che  vengano  recepite  le  singole prescrizioni  puntuali  che  la
soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Venezia e la
soprintendenza   archeologica   di    Padova   riterranno   opportuno
esplicitare, oltre a quanto gia' evidenziato con le precedenti note;
  preso  atto  che  nel  corso  dell'istruttoria  sono  pervenute  le
sottoelencate osservazioni:
    1) dott. Pellegrinotti;
    2) gruppo consiliare verdi del comune di Venezia;
    3) Italia Nostra sezione di Venezia;
    4) Libero Battiston CNR grandi masse;
    5) CLP Venezia;
    6) Edmund Penning- Rowsell;
    7) Ecoistituto;
    8) ing. Afro Massaro;
    9) arch. Bruno Scarpa;
    10) Associazione verdi ambiente e societa';
    11) WWF Italia;
    12) Societa' veneziana di scienze naturali;
    13) Aurelio Foscari;
    14) comune di Venezia;
    15) consiglio regionale del Veneto Lega Nord;
    16) Autorita' portuale di Venezia;
    17) Davide Tagliapietra;
    18) Ministero dei trasporti e della navigazione;
    19) Ordine degli ingegneri di Venezia;
    20) sig. Guido Giada.
  Di  seguito  si  riportano  i  principali  temi  evidenziati  dalle
osservazioni e  le eventuali  proposte individuate  sia a  livello di
tipologia di progetto che di soluzioni tecniche:
  mancato  studio  e  proposta di  riequilibrio  idrogeologico  della
Laguna;
  mancata dimostrazione della necessita' di approfondire le bocche;
  rischio di  perdere valori  storiconaturali a  favore dei  porti di
Venezia e Chioggia;
  mancanza di riferimenti alla secolare conoscenza sulla propagazione
della marea;
  danni prodotti dai lavori di  realizzazione della nuova spiaggia di
Pellestrina;
  problemi di incompatibilita' delle opere mobili con la portualita';
   errata previsione maree;
  carente trattazione del capitolo dedicato al ricambio delle acque;
  gli interventi da proporre non  devono solo garantire la protezione
dalle acque alte  ma garantire la manutenzione  continua e preventiva
della citta';
  le  opere   proposte  del   progetto  non  fermeranno   il  degrado
morfologico della laguna;
  le  opere   innescheranno  problemi  maggiori  per   il  degrado  e
l'inquinamento della laguna;
  non viene studiato il problema e l'analisi dell'ampiezza di marea;
   mancata analisi della spinta di galleggiamento;
   richiesta di misure di informazione e partecipazione;
  valutazione degli effetti degli  interventi diffusi sulla riduzione
delle punte di maree;
  proposte avanzate:
   accorciare i moli foranei;
  tombare il canale Petroli e riaprire il canale del Fisolo;
   reimmettere alcuni corsi d'acqua in laguna;
  creazione di opportuni congegni elastici e mobili in ognuno dei tre
porti;
   ricercare diversa tipologia di paratoia;
  costruzione  di  pennelli  mobili  esterni  alle  bocche  di  porto
inclinati a imbuto rovescio,
  paratoia  a  ventole  galleggiante  diritta  oppure  a  scorrimento
orizzontale su rotaia;
  ritenuto che:
  il progetto  non abbia adeguatamente  valutato lo stato  attuale di
degrado e di inquinamento della  laguna, che sta richiedendo sforzi e
interventi straordinari di risanamento. Il  progetto e i suoi effetti
non  si innestano  su un  ecosistema sano  ed equilibrato,  ma su  un
ecosistema fragile e profondamente degradato;
  l'inquinamento  convogliato  in  laguna dal  bacino  scolante,  gli
scarichi  industriali, gli  scarichi civili  di Venezia  pongono gia'
problemi ambientali di difficile soluzione;
  in particolare atteso che nelle  stime per i Nutrienti prodotte dal
Piano per  la prevenzione  dell'inquinamento ed il  risanamento delle
acque del Bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di
Venezia (Regione Veneto, Piano aggiornato ad ottobre 1998), i carichi
di  azoto e  fosforo  annui (tN/a  e tP/a)  sversati  in Laguna  sono
valutati  rispettivamente ammontare  a 6.650  tN/a e  680 tP/a  e che
nella previsione di piano al 2003  i carichi di azoto potranno essere
ricondotti con interventi  sul territorio a 4.350  t/a. Questi valori
sono di  gran lunga superiori  ai carichi massimi  ammissibili (3.200
tN/a e  300 tP/a) per  il raggiungimento degli obiettivi  di qualita'
assunti  dal piano  medesimo per  la condizione  di mesotrofia  della
laguna.   Tali   carichi   massimi  ammissibili   dovrebbero   essere
ulteriormente ridotti  in presenza di  un numero elevato  di chiusure
degli  sbarramenti  mobili  con conseguente  riduzione  del  ricambio
d'acqua in laguna;
   siano necessari maggiori approfondimenti circa:
  a) gli eventi mareali estremi  e il contributo al loro determinarsi
dovuto  a  precipitazioni straordinarie  sulla  laguna  e sul  bacino
scolante, con  la crescita  degli afflussi di  acque dolci  da terra.
Rischio che appare sottovalutato dal progetto in esame;
  b)  gli  scenari  possibili,   conseguenti  all'effetto  serra,  di
crescita del livello  del mare e quindi di  frequenza delle chiusure.
Rispetto  a tali  scenari,  compresa l'ipotesi  di crescita  massima,
occorre valutare l'adeguatezza del progetto;
  c) l'influenza sui livelli di marea, dei sopralzi dovuti ai venti;
  preso atto che:
  i  principali  impatti  nella  fase di  costruzione,  della  durata
prevista di ben otto anni, derivano:
  dalle attivita' nelle basi di supporto logistico in laguna;
  dalle attivita' nei  canali di bocca e nelle aree  adiacenti per la
preparazione del sedime alle opere di sbarramento;
    per il deposito dei prefabbricati negli specchi acquei;
    dalla modifica dei moli esistenti;
  dalla  costruzione delle  opere di  spalla e  degli edifici  per il
controllo e servizio;
  dalla costruzione di un'isola artificiale  al centro della bocca di
Lido con edifici di controllo e  servizio lunga 500 m e larga 100-200
m;
  dalla  costruzione  dei porti  e  bacini  di rifugio  di  Treporti,
Malamocco e Chioggia;
  la  realizzazione degli  sbarramenti mobili  comporta dragaggi  per
circa 5 milioni di mc, demolizioni  per circa 350 mila m(elevato a)3j
,  l'impiego di  7.993.000 tonnellate  di materiale  lapideo, 236.500
m(elevato  a)3j  di  calcestruzzo,  57.600  tonnellate  di  palancole
metalliche  e  63.000  tonnellate  di pali  di  calcestruzzo  armato.
L'infissione di pali  avverra' secondo una maglia  le cui ddimensioni
variano tra  un minimo  di 2,25X2,25  m ed un  massimo di  3,4X3,4 m,
costituendo  un  insieme  monolitico opera-  fondazioni  di  notevole
spessore;
  per la realizzazione degli sbarramenti mobili dovranno essere messi
in opera: 157  cassoni di calcestruzzo armato, 146  selle di appoggio
di  calcestruzzo armato,  212  materassi di  pietrame di  protezione,
strati  di  ripartizione  di  inerti, infissione  di  5960  palancole
metalliche  (larghezza  1 m,  lunghezza  compresa  tra  10 e  28  m),
infissione  di 12.055  pali prefabbricati  di calcestruzzo  armato di
lunghezza compresa  tra 10 e 19  m e installazione di  79 paratoie di
acciaio;
  valutato che:
  le attivita'  di cantiere  per dimensione, movimentazione  e durata
provochino   un  rilevante   e   difficilmente  reversibile   impatto
ambientale,  oltre che  un impatto  sulla funzionalita'  del traffico
marittimo;
  il progetto  non valuta in  maniera adeguata gli impatti  diretti e
perdite nette di  territorio e di significative  unita' ambientali di
importanza prioritaria, quali:
  la  consumazione di  quote  significative di  unita' ambientali  di
importanza  prioritaria,  come i  litorali  di  Ca' Roman,  ospitanti
specie di valore primario ai fini della biodiversita';
  la vela  del Bacan, sito  di importanza primaria  per l'ornitofauna
lagunare con riconoscimento di livello internazionale;
  le alterazioni significative e permanenti del paesaggio per effetto
in particolare  della realizzazione  di una grande  isola artificiale
nella Bocca di Lido;
  il progetto comporta un aumento  significativo del rischio di crisi
anossiche  in   unita'  lagunari   importanti  dal  punto   di  vista
ecosistemico e  delle attivita' di acquacoltura  condotte, nonche' di
una riduzione della capacita' di scambio tra la laguna ed il mare con
conseguente diminuzione della possibilita'  di diluizione dei carichi
inquinanti esistenti in laguna o  di nuova immissione, con il rischio
che  per particolari  sostanze potenzialmente  pericolose si  abbiano
incrementi  locali  significativi  delle  concentrazioni  attualmente
presenti e che venga compromessa la sicurezza igienicosanitaria;
  la protezione  delle paratoie  attraverso "anodi  sacrificali" allo
zinco immetterebbe nelle acque  circa 12/16 tonnellate/anno di zinco,
tale da assorbire grandissima parte dei carichi ammissibili in laguna
per  questa   sostanza.  Lo  zinco  potrebbe   entrare  nella  catena
alimentare attraverso gli organismi  concentratori e accumulatori (ad
esempio i mitili);
  valutato inoltre che:
  nelle  attuali  condizioni, l'ecosistema  "Citta'/Laguna/Territorio
connesso" deve essere considerato  fragile e scarsamente resiliente e
quindi necessitante,  prima di nuovi interventi,  dell'attuazione dei
programmi  di  consolidamento   ecologico  previsti  dall'ordinamento
relativamente  alla minimizzazione  degli  scarichi  di nutrienti  di
origine industriale, civile, agricola e zootecnica, al recupero della
capacita' di autodepurazione,  al ripristino del mosaico  di barene e
velme ed alla eliminazione  dei fenomeni significativi di dispersione
e/o  risospensione degli  inquinanti  in laguna  provenienti da  siti
contaminati;
  il rapporto  del collegio  degli esperti di  livello internazionale
non approfondisce  adeguatamente i  vincoli normativi  citati nonche'
gli  effettivi   ed  articolati  impatti  ambientali,   pur  fornendo
considerazioni  e proposte  utili  in particolare  in relazione  alla
necessita'  di approfondire  il  modello previsionale  delle maree  e
risolvere  il  problema della  risonanza  fuori  fase delle  paratoie
mobili;
  Per  tutte le  considerazioni  in precedenza  esposte esprime  allo
stato, giudizio  di compatibilita' ambientale negativo  sul progetto;
il  progetto  tuttavia, puo'  essere  riesaminato.  Al fine  di  tale
riesame appare comunque indispensabile attuare e valutare:
  a) la  revisione del Piano  generale degli interventi  e l'adeguato
avanzamento di  un progetto  integrato degli  interventi di  cui alla
legge n. 798, art.  3, e art. 3 della legge  n. 139/1992, lettere b),
c), d), e), f), g) ed h);
  b)  l'adeguato avanzamento  del progetto  di disinquinamento  delle
acque  della  laguna  di  Venezia in  relazione  ai  carichi  massimi
ammissibili;
  c) la  realizzazione delle difese  locali delle insulae  del centro
storico  di Venezia  e delle  isole  minori tramite  il rialzo  delle
pavimentazioni pubbliche private fino  alle massime quote compatibili
con  il   contesto  edilizio  storicoarchitettonico,   monumentale  e
paesaggistico, comunque tendendo alla quota  di 120 cm, anche al fine
di ridurre  il numero delle  chiusure di opere mobili;  ove opportuno
valutando  l'opportunita'  di   sperimentare  e  realizzare  tecniche
avanzate  di  sollevamento   territorialegeologico  superficiale  e/o
profondo;
  d)  la  fissazione di  espliciti  obiettivi  di riequilibrio  della
morfologia  lagunare, la  valutazione  degli  interventi necessari  a
raggiungerli anche  attraverso l'elaborazione e la  l'applicazione di
affidabili modelli previsivi;
  e) il raggiungimento  di una adeguata affidabilita'  dei modelli di
previsione dell'altezza di marea;
  f)  la  realizzazione  preventiva,  con  modalita'  sperimentali  e
graduali,  di interventi  di  riequilibrio  morfologico della  laguna
tramite opere  ed azioni sui  fondali, sui canali, atte  a conseguire
l'attenuazione dei  livelli di  marea ed un'adeguata  reimmissione di
sedimenti  in   laguna  anche   attraverso  il   sistema  idrografico
contermine;
  g) il  riequilibrio morfologico delle bocche  attraverso interventi
sulle sezioni, sui fondali, sui moli e con eventuali opere accessorie
in bocca o nel mare antistante, con l'obiettivo di ridurre la portata
d'acqua e i gradienti di marea, aumentando l'effetto dissipativo e di
azzeramento del deficit di bilancio dei sedimenti della laguna;
  h)  la verifica  di  scenari  di eventi  mareali  estremi dovuti  a
fenomeni metereologici complessi,  precipitazioni straordinarie sulla
laguna e  sul bacino scolante,  anche al fine della  individuazione e
della  realizzazione  degli  interventi  di  regimazione  del  bacino
scolante;
  i) la  previsione delle  caratteristiche peculiari  regionali degli
scenari  di eustatismo  provocati  dai  cambiamenti climatici  dovuti
all'effetto serra.
  Tale  insieme integrato  di  attivita' e  la  valutazione del  loro
risultato  puo'  consentire di  procedere  nella  direzione del  gia'
citato riesame del  progetto nel suo insieme, o  eventualmente di sue
parti sperimentali;
                               Dispone
  che il  presente provvedimento  sia comunicato al  Magistrato delle
acque di Venezia, al comune di Venezia, al Ministero lavori pubblici,
al  Comitato misto  di  indirizzo e  controllo ex  art.  4, legge  n.
798/1984,  ai sensi  del  decreto del  Presidente  del Consiglio  dei
Ministri  del 27  settembre 1997  ed  alla regione  Veneto, la  quale
provvedera'  a  depositarlo  presso   l'ufficio  istituito  ai  sensi
dell'art. 5,  comma terzo, del  decreto del Presidente  del Consiglio
dei Ministri  n. 377 del  10 agosto 1988  ed a portarlo  a conoscenza
della altre amministrazioni eventualmente interessate.
   Roma, 24 dicembre 1998
                                           Il Ministro dell'ambiente
                                                   Ronchi
          Il Ministro
per i beni e le attivita' culturali
           Melandri