LA COMMISSIONE
  Visto il decreto  legislativo 21 aprile 1993, n.  124, e successive
modificazioni e  integrazioni (di seguito decreto  legislativo n. 124
del 1993);
  Visto l'art. 16, comma 2, del  decreto legislativo n. 124 del 1993,
come sostituito dall'art.  13 della legge 8 agosto 1995,  n. 335, che
ha  istituito la  Commissione  di vigilanza  sui  fondi pensione  (di
seguito  Commissione)  con  lo  scopo di  perseguire  la  corretta  e
trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita'
del sistema di previdenza complementare;
  Visto l'art.  17, comma 2,  lettera h), del decreto  legislativo n.
124 del 1993 che attribuisce  alla Commissione il compito di valutare
l'attuazione  dei   principi  di  trasparenza  nei   rapporti  con  i
partecipanti mediante  l'elaborazione di schemi, criteri  e modalita'
di verifica;
  Visto l'art.  17, comma 2,  lettera b), del decreto  legislativo n.
124 del 1993 che attribuisce alla Commissione il compito di approvare
gli  statuti  dei  fondi  pensione  verificandone,  tra  l'altro,  la
compatibilita'  rispetto ai  provvedimenti di  carattere generale  da
essa emanati;
  Visto l'art.  4, comma 4, del  decreto legislativo n. 124  del 1993
che dispone che i fondi costituiti nell'ambito di categorie, comparti
o  raggruppamenti devono  prevedere modalita'  per la  raccolta delle
adesioni  compatibili  con  la disciplina  sulla  sollecitazione  del
pubblico risparmio;
  Visto l'art. 3, commi 2 e 3,  del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 14 gennaio  1997, n. 211 (di seguito decreto
ministeriale lavoro  n. 211 del  1997) che stabilisce che  lo statuto
dei fondi  pensione di  cui all'art.  4, comma  4, sopra  citato deve
prevedere che l'adesione  sia preceduta dalla consegna  di una scheda
informativa circa le caratteristiche del fondo ai potenziali aderenti
e  che  la Commissione  definisce  lo  schema generale  della  scheda
informativa di cui sopra ed approva le schede redatte da ogni singolo
fondo pensione;
  Vista la propria deliberazione in data 18 giugno 1997, con la quale
e' stato approvato  lo schema di scheda informativa  per i potenziali
aderenti a  fondi pensione, redatto  ai sensi  del citato art.  3 del
decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997;
  Visto il titolo I del  regolamento della Commissione del 27 gennaio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 29 del 5 febbraio 1998,
recante  norme  sulle  procedure per  l'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  dei  fondi pensione,  nel  quale  si disciplina,  tra
l'altro, la procedura per l'approvazione della scheda informativa;
  Ritenuta l'opportunita' di procedere  ad una revisione dello schema
di scheda informativa adottato con  la sopra citata deliberazione del
18 giugno 1997;
  Ritenuto,  peraltro, che  sulla  base dei  principi generali  della
normativa  di settore,  che  pongono  in primo  piano  la corretta  e
trasparente amministrazione  dei fondi pensione, si  rende necessario
che  tutti i  fondi  diano  una completa  e  corretta informativa  ai
potenziali aderenti;
  Ritenuto,  in ossequio  a  tali principi,  che sussista  l'esigenza
anche per  i fondi  negoziali diversi  da quelli  di cui  all'art. 4,
comma  4, del  decreto  legislativo n.  124 del  1993  di fornire  ai
destinatari  tutte  le  informazioni atte  a  consentire  un'adesione
consapevole,  esigenza   che  si  pone  in   termini  sostanzialmente
equivalenti a prescindere dalla dimensione dei fondi negoziali;
  Ritenuto,  inoltre,   opportuno,  anche  in   considerazione  delle
attribuzioni di  cui all'art. 17  del decreto legislativo n.  124 del
1993, che  le informazioni  di cui  sopra siano  sottoposte all'esame
della Commissione prima dell'avvio della raccolta delle adesioni;
                              Delibera:
  1. Gli  statuti di  tutti i  fondi pensione di  cui all'art.  3 del
decreto legislativo n.  124 del 1993 devono  prevedere che l'adesione
sia preceduta  dalla consegna  ai potenziali  aderenti di  una scheda
informativa  circa le  caratteristiche  del fondo,  redatta avendo  a
riferimento  lo schema  generale  predisposto  dalla Commissione,  da
sottoporre  preventivamente  alla  Commissione  stessa  affinche'  ne
verifichi  la  rispondenza  alla  normativa  vigente  e  la  coerenza
rispetto alle fonti istitutive e allo statuto.
  2. E'  approvato lo  schema di scheda  informativa per  la raccolta
delle  adesioni  a fondi  pensione  di  cui  all'art. 3  del  decreto
legislativo  n.  124  del  1993,   nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento.
  3. La  procedura di approvazione  da parte della  Commissione delle
schede informative redatte da  ogni singolo fondo pensione costituito
ai sensi  dell'art. 4, comma  4, del  decreto legislativo n.  124 del
1993 resta disciplinata dall'art. 1 del regolamento della Commissione
del 27 gennaio 1998 citato in premessa.
  4. I fondi  pensione costituiti ai sensi dell'art. 4,  comma 1, del
decreto legislativo n. 124 del 1993, non rientranti tra quelli di cui
al   comma  4   del   medesimo  articolo,   al   fine  di   procedere
all'acquisizione delle adesioni, sono tenuti a predisporre una scheda
informativa, da  sottoporre alla Commissione secondo  le modalita' di
seguito specificate,  redatta in  conformita' allo  schema di  cui al
precedente punto 2.
  5. La scheda informativa per i  fondi pensione di cui al precedente
punto 4, redatta dall'organo di amministrazione del fondo nominato in
sede di atto costitutivo, deve  essere trasmessa alla Commissione con
una   comunicazione   in   carta   semplice  a   firma   del   legale
rappresentante,  inviata con  raccomandata a.r.  o consegnata  a mano
presso la sede della Commissione stessa.
  6. La comunicazione di cui al precedente punto 5 deve riportare:
  a)  denominazione,  sede  statutaria  e codice  fiscale  del  fondo
pensione;
  b)  generalita'  complete  e  carica  rivestita  dal  soggetto  che
sottoscrive la domanda;
  c) elenco dei componenti gli  organi di amministrazione e controllo
e  dell'eventuale dirigente,  comunque  denominato, responsabile  del
fondo pensione, con l'indicazione delle generalita' complete;
  d) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;
    e) elenco dei documenti allegati.
  7. Alla  comunicazione di cui  al precedente punto 5  devono essere
allegati  i  documenti indicati  all'art.  7,  comma 1,  del  decreto
ministeriale  lavoro  n.  211  del  1997,  copia  del  verbale  della
riunione, sottoscritta dal legale  rappresentante del fondo pensione,
nel quale  l'organo di  amministrazione ha verificato  la sussistenza
dei requisiti di onorabilita' e l'assenza di cause di ineleggibilita'
e decadenza, sulla base dei documenti di  cui all'art. 7, commi 2 e 3
del  decreto  ministeriale  lavoro  n.  211  del  1997,  in  capo  ai
componenti dell'organo di  amministrazione, nonche' la certificazione
prevista dal  decreto legislativo 8 agosto  1994, n. 490, al  fine di
verificare l'insussistenza  di cause impeditive  all'assunzione delle
cariche.
  8.  La  Commissione, entro  novanta  giorni  dal ricevimento  della
scheda informativa e della prescritta documentazione, salvo eventuali
rilievi, comunica  se e'  possibile procedere alla  distribuzione del
documento ai  fini della  raccolta delle  adesioni, sulla  base della
verifica  della  rispondenza alla  normativa  vigente  e allo  schema
generale  di  cui  al  precedente punto  2,  nonche'  della  coerenza
rispetto alle fonti istitutive e allo statuto.
  9. L'organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo
cura lo  svolgimento delle  operazioni necessarie  per l'insediamento
degli organi collegiali del fondo, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 5 del decreto legislativo  n. 124 del 1993 e delle norme
del  decreto  ministeriale  lavoro  n.  211  del  1997,  relative  ai
requisiti di  onorabilita' e professionalita' e  all'assenza di cause
di ineleggibilita'  e decadenza,  nonche' dell'art.  8, comma  8, del
decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703.
  10.  Le  variazioni delle  singole  schede  informative di  cui  la
Commissione  abbia  gia'  consentito   la  diffusione  devono  essere
deliberate dall'organo  di amministrazione del fondo  e sono soggette
alle  stesse  procedure di  approvazione  o  verifica indicate  nella
presente delibera, salvo  che per i casi di  mero aggiornamento delle
informazioni  esplicitamente  individuati   nell'allegato  schema  di
scheda ovvero in  sede di verifica delle singole schede,  per i quali
e' sufficiente  l'invio alla Commissione della  scheda aggiornata. Le
istanze  di approvazione  o  verifica delle  variazioni delle  schede
informative    presentate   alla    Commissione   devono    riportare
denominazione, sede  statutaria e codice fiscale  del fondo pensione,
nonche'  generalita' complete  e  carica rivestita  dal soggetto  che
sottoscrive  la domanda,  e ad  esse  deve essere  allegata la  nuova
scheda  informativa, redatta  dall'organo di  amministrazione, e  una
sintetica relazione illustrativa delle variazioni.
  11.  Nella  domanda di  adesione  al  fondo deve  essere  contenuta
specifica clausola attestante  l'avvenuta consegna all'aderente della
scheda informativa.
  12. La raccolta  delle adesioni a fondi pensione di  cui all'art. 3
del decreto legislativo n. 124  del 1993 puo' avvenire esclusivamente
presso il  luogo di lavoro del  potenziale aderente e presso  le sedi
legali  del fondo  pensione,  del  datore di  lavoro  e dei  soggetti
sottoscrittori  o   promotori  delle  fonti  istitutive   ovvero  dei
patronati dai soggetti stessi costituiti, nonche' presso i luoghi che
ospitano   momenti   istituzionali    di   attivita'   dei   soggetti
sottoscrittori o promotori delle fonti  istitutive per la sola durata
delle medesime attivita' istituzionali.
  13.  Nel caso  in  cui i  fondi pensione  ritengano  di fornire  ai
potenziali  aderenti  stime  circa  il  presumibile  ammontare  delle
prestazioni  pensionistiche, e'  fatto obbligo  ai fondi  medesimi di
formulare le stime utilizzando  ipotesi particolarmente prudenti e di
precisare che  dette stime sono  soggette a significativi  margini di
incertezza.
  14.  Le  schede  informative  che risultano  gia'  approvate  dalla
Commissione  alla  data  di  emanazione  del  presente  provvedimento
dovranno essere modificate avendo a riferimento lo schema di cui alla
presente delibera, alla prima occasione utile di aggiornamento.
  La presente delibera e' pubblicata nel bollettino della Commissione
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 10 febbraio 1999
                                               Il presidente: Bessone