IL DIRETTORE REGIONALE
                    delle entrate per la Toscana
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera O a) della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che
ha sostituito  l'art. 3 del  decreto legislativo 3 febbraio  1993, n.
29;
  Vista l'istanza  prodotta in data  7 agosto  1998, con la  quale il
sig. Lippi Alessandro, nato a Piombino (Livorno) il 5 novembre 1963 e
residente in Lungomare Marconi Guglielmo,  260 - Piombino, ha chiesto
l'applicazione dei benefici previsti  dall'art. 19, quarto comma, del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 602,
per il pagamento del carico di  imposta sul valore aggiunto dovuto in
base alle dichiarazioni afferenti l'anno 1989-1990;
  Considerato  che  l'istanza in  esame  e'  stata redatta  in  forma
generica senza evidenziare le  precisazioni richieste dalla circolare
284/E/II3/6852 del 31 ottobre 1997;
  Considerato che dagli atti non risulta che il credito sia garantito
da pignoramento sui beni immobili  dell'azienda ne' da prestazione di
idonea garanzia,  anche fideiussoria, secondo le  disposizioni di cui
all'art.  38-bis  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633;
  Visto i rapporti prot. n. 5446  del 13 luglio 1998, n. 636/1998 del
31  agosto 1998  dell'ufficio  IVA  di Livorno  che,  in merito  alla
richiesta in questione ha espresso parere sfavorevole;
  Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - di
Livorno, prot. n. 006 del 21 settembre 1998 dalla quale si rileva che
l'attivita' individuale di Lippi Alessandro con dipendenti e' cessata
nel 1988 mentre la societa' e cessata nel 1992;
  Vista  l'attestazione  rilasciata  dalla  camera  di  commercio  di
Livorno del 26  agosto 1998 dalla quale si rileva  che la societa' e'
cessata in data 19 febbraio 1992;
  Considerato  che  per  i  motivi   sopra  esposti  non  vi  sono  i
presupposti richiesti dalla normativa  in questione che espressamente
richiama la  necessita' di  mantenere i livelli  occupazionali, quale
condizione per la concessione del beneficio;
  Considerato il  parere sfavorevole espresso dalla  sezione staccata
della direzione  regionale delle entrate  di Livorno che  ha prodotto
apposita relazione istruttoria;
  Considerato che ai sensi  della legge sulla trasparenza dell'azione
amministrativa  (legge 8  agosto 1990,  n. 241),  si comunica  che il
procedimento  del  presente  provvedimento   e'  stato  curato  dalla
direzione  regionale delle  entrate per  la  Toscana -  Servizio V  -
Divisione X,  struttura presso  la quale  e' possibile  accedere agli
atti del procedimento stesso;
  In  forma  di  delega  conferita  dal  Ministero  delle  finanze  -
Direzione centrale per la riscossione  servizio II - Divisione 3, con
circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, prot. n. 98/157582;
                              Decreta:
  Non e' accolta  l'istanza prodotta dal sig. Lippi  Alessandro per i
motivi suesposti.
  Entro sessanta giorni dal ricevimento del presente provvedimento e'
consentito   proporre   ricorso   avanti  al   competente   tribunale
amministrativo regionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Firenze, 16 febbraio 1999
                                     Il direttore regionale: Fiorenza