IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998  che  delega le  funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il  proprio decreto in  data 10  novembre 1998, con  il quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
27  settembre  1997,  concernente  la dichiarazione  dello  stato  di
emergenza nei territori delle regioni  Marche ed Umbria colpite dalla
crisi sismica del 26 settembre 1997;
  Viste  le  ordinanze  numeri  2589/97  2668/97,  2669/97,  2694/97,
2706/97,  2717/97,  2719/97,   2725/97,  2728/97,  2740/98,  2741/98,
2742/98,  2779/98,  2783/98,   2786/98,  2787/98,  2791/98,  2823/98,
2877/98, 2886/98, 2908/98;
  Considerato   che  per   l'attuazione  degli   interventi  connessi
all'attivita'  di ricostruzione  i comuni  terremotati delle  regioni
Marche ed Umbria  hanno segnalato che la spesa programmata  pari al 2
per cento  delle risorse assegnate  alle regioni dal disposto  di cui
all'art.  14, comma  14, del  decreto-legge  30 gennaio  1998, n.  6,
convertito,  con modificazioni,  dalla legge  30 marzo  1998, n.  61,
risulta  insufficiente a  garantire  l'adempimento  dei compiti  loro
assegnati;
  Considerato che  gli enti  locali necessitano  di un  incremento di
fondi per  compensare le maggiori  spese connesse all'emergenza  e le
minori entrate connesse alla sospensione dei termini tributari;
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  con  il  quale  le regioni  Marche  ed  Umbria  sono  state
autorizzate  per la  prosecuzione degli  interventi postterremoto,  a
contrarre mutui ventennali con oneri  a carico dello Stato nei limiti
di lire 100  miliardi dall'anno 1999, di lire  150 miliardi dall'anno
2000 e 200 miliardi dall'anno 2001;
  Ritenuto necessario adottare ulteriori misure al fine di accelerare
il processo di ricostruzione, con  particolare priorita' per i nuclei
familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili;
  Visti  gli esiti  delle riunioni  tenute  con le  regioni Marche  e
Umbria presso il Dipartimento della protezione civile;
  Sentite le regioni Marche e Umbria;
  Su proposta del Sottosegretario  di Stato al Ministero dell'interno
prof. Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Gli  interventi  di  recupero  e  ricostruzione  degli  edifici
danneggiati per effetto delle crisi sismiche iniziate rispettivamente
il 12 maggio 1997 e il  26 settembre 1997 possono essere eseguiti, in
deroga e senza necessita' di specifici strumenti urbanistici generali
ed  attuativi, a  condizione che  l'edificio venga  ricostruito nella
stessa area di sedime senza incrementi volumetrici.
  2. Il  completamento degli  interventi previsti dalle  ordinanze n.
2589 del 26 maggio 1997 e n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive
modificazioni e integrazioni, e'  effettuato dalla stessa autorita' e
con le stesse procedure e deroghe.
  3.  Per i  lavori  eseguiti dai  privati con  i  contributi di  cui
all'art.  7 dell'ordinanza  n.  2668/97  e con  i  contributi di  cui
all'art. 4 della legge n. 61/1998 il limite di L. 75.000.000 previsto
dall'art. 2, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e' elevato
a L. 300.000.000.