IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica del 26 settembre 1997; Viste le ordinanze numeri 2589/97 2668/97, 2669/97, 2694/97, 2706/97, 2717/97, 2719/97, 2725/97, 2728/97, 2740/98, 2741/98, 2742/98, 2779/98, 2783/98, 2786/98, 2787/98, 2791/98, 2823/98, 2877/98, 2886/98, 2908/98; Considerato che per l'attuazione degli interventi connessi all'attivita' di ricostruzione i comuni terremotati delle regioni Marche ed Umbria hanno segnalato che la spesa programmata pari al 2 per cento delle risorse assegnate alle regioni dal disposto di cui all'art. 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, risulta insufficiente a garantire l'adempimento dei compiti loro assegnati; Considerato che gli enti locali necessitano di un incremento di fondi per compensare le maggiori spese connesse all'emergenza e le minori entrate connesse alla sospensione dei termini tributari; Visto l'art. 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale le regioni Marche ed Umbria sono state autorizzate per la prosecuzione degli interventi postterremoto, a contrarre mutui ventennali con oneri a carico dello Stato nei limiti di lire 100 miliardi dall'anno 1999, di lire 150 miliardi dall'anno 2000 e 200 miliardi dall'anno 2001; Ritenuto necessario adottare ulteriori misure al fine di accelerare il processo di ricostruzione, con particolare priorita' per i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili; Visti gli esiti delle riunioni tenute con le regioni Marche e Umbria presso il Dipartimento della protezione civile; Sentite le regioni Marche e Umbria; Su proposta del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Gli interventi di recupero e ricostruzione degli edifici danneggiati per effetto delle crisi sismiche iniziate rispettivamente il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997 possono essere eseguiti, in deroga e senza necessita' di specifici strumenti urbanistici generali ed attuativi, a condizione che l'edificio venga ricostruito nella stessa area di sedime senza incrementi volumetrici. 2. Il completamento degli interventi previsti dalle ordinanze n. 2589 del 26 maggio 1997 e n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni, e' effettuato dalla stessa autorita' e con le stesse procedure e deroghe. 3. Per i lavori eseguiti dai privati con i contributi di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2668/97 e con i contributi di cui all'art. 4 della legge n. 61/1998 il limite di L. 75.000.000 previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e' elevato a L. 300.000.000.