IL DIRIGENTE
                           dell'ufficio IX
                 del Dipartimento della prevenzione
  Vista  la domanda  in data  25 maggio  1992 con  la quale  la ditta
Salvini-Strocchi, con sede  in Roma, via Pompeo Magno  2b, ha chiesto
la  revisione ai  fini della  conferma del  riconoscimento dell'acqua
minerale  naturale  denominata  "Fonte Meo"  che  sgorga  nell'ambito
dell'omonima  concessione  mineraria  sita  in  comune  di  Gavignano
(Roma);
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Visto il seguente parere della  III sezione del Consiglio superiore
di sanita'  espresso nella seduta  del 25 novembre  1998: "favorevole
affinche' la ditta  Salvini-Strocchi possa continuare l'utilizzazione
dell'acqua  minerale ''Fonte  Meo'' ai  fini dell'imbottigliamento  e
della vendita  riportando in  etichetta la seguente  dicitura: ''Puo'
avere  effetti  diuretici''.  L'esame della  sperimentazione  clinica
condotta  non   evidenzia  dati  clinici,  metabolici   e  funzionali
deponenti per la dimostrazione  dell'effetto uricosurico. Pertanto la
dicitura ''puo'  attivare l'eliminazione urinaria  dell'acido urico''
potra' essere  confermata solo a  seguito della presentazione  di una
documentazione valida a dimostrare tale prerogativa";
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fonte
Meo" che  sgorga nell'ambito dell'omonima concessione  mineraria sita
in comune di Gavignano (Roma).