IL DIRIGENTE
capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
   tutela  e   la valorizzazione   delle denominazioni  di origine  e
   delle indicazioni   geografiche      tipiche    dei      vini    e
   responsabile  del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il  regolamento (CEE)  n. 3201 del  16 ottobre  1990, recante
modalita' di applicazione per la  disignazione e la presentazione dei
vini e dei mosti di uve, ed in particolare l'art. 26, comma 1;
  Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1987, con il quale e' stata
riconosciuta  l'indicazione geografica  "Lago di  Corbara", e'  stata
delimitata la  relativa zona  di produzione  ed e'  stata autorizzato
l'uso di riferimenti aggiuntivi;
  Visto il  decreto dirigenziale 18  novembre 1995 con il  quale sono
state  riconosciute le  indicazioni  geografiche tipiche  "Allerona",
"Assisi", "Bettona", "Cannara", "Lago  di Corbara", "Narni", "Spello"
e "Umbria" per i vini prodotti  nel territorio della regione Umbria e
sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visto il decreto  dirigenziale 1 luglio 1998 con il  quale e' stata
riconosciuta la  denominazione di origine controllata  dei vini "Lago
di  Corbara"  ed  e'  stato approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione  ed  in  particolare   l'art.  4  contenente  disposizioni
relative allo  smaltimento dei  vini a indicazione  geografica tipica
"Lago di Corbara", confezionati o allo stato sfuso;
  Vista   la  domanda   presentata   dalla  Confederazione   italiana
agricoltori - sede regionale dell'Umbria  - intesa ad ottenere, per i
vini  gia'  classificati a  indicazione  geografica  tipica "Lago  di
Corbara", prodotti  nelle vendemmie 1996  e 1997, tuttora in  fase di
invecchiamento  e di  affinamento, la  possibilita' di  sottoporli ad
analisi  chimicofisica ed  organolettica  al fine  di rivendicare  la
denominazione di  origine controllata  "Lago di Corbara",  nonche' la
possibilita'  per  i  vini  rossi  gia'  classificati  a  indicazione
geografica tipica "Lago di  Corbara" provenienti esclusivamente dalla
vendemmia 1995, terminata la  fase dell'invecchiamento e affinamento,
di rivendicare  tale indicazione geografica tipica,  purche' entro un
anno a decorrere dalla vendemmia 1998;
  Visto il parere  espresso dal comitato nazionale,  nella seduta del
17 dicembre 1998, con il quale ritenute fondate le predette richieste
in quanto rispondenti a reali esigenze produttive e commerciali delle
ditte  interessate  a  condizione  che i  prodotti  di  cui  trattasi
provengono  da  una  zona  ricadente nell'ambito  del  territorio  di
produzione  attualmente delimitato  dall'art. 3  del disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  "Lago  di
Corbara" ed  abbiano i requisiti  previsti dal detto  disciplinare di
produzione,  vengono  accolte  le  istanze sopra  indicate  anche  in
considerazione  che tale  possibilita' era  stata prevista  in alcuni
decreti integrativi successivi ai  decreti di riconoscimento di nuove
denominazioni di origine e  di approvazione dei relativi disciplinari
di produzione per i corrispondenti vini;
  Ritenuto  pertanto   necessario  provvedere   all'integrazione  del
predetto  decreto  dirigenziale  1  luglio  1998  relativamente  alla
possibilita' di  rivendicare la denominazione di  origine controllata
"Lago di Corbara"  per i vini rossi ad  indicazione geografica tipica
sopra individuati provenienti dalle vendemmie 1996 e 1997, tuttora in
fase di invecchiamento e di affinamento, nonche' alla possibilita' di
rivendicare la indicazione geografica tipica "Lago di Corbara", per i
vini  provenienti  dalla vendemmia  1995,  purche'  entro un  anno  a
decorrere dalla vendemmia 1998;
  Considerato  che l'art.  4  del citato  regolamento concernente  la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei  disciplinari di  produzione  prevede  che per  i
riconoscimenti e le approvazioni dei  disciplinari di cui trattasi si
provveda con il decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In deroga alle misure previste dal  comma 2 dell'art. 1 e dall'art.
2  del decreto  dirigenziale 1  luglio 1998  di riconoscimento  della
denominazione di origine  controllata dei vini "Lago  di Corbara", le
ditte  interessate,  che  non  si  sono  avvalse  delle  disposizioni
previste dall'art. 4  del citato decreto dirigenziale  1 luglio 1998,
possono rivendicare la denominazione  di origine controllata "Lago di
Corbara" per i vini rossi in  fase di invecchiamento e di affinamento
provenienti dalle vendemmie 1996 e 1997 alle seguenti condizioni:
  a) le  uve utilizzate devono  essere state denunciate come  uve con
l'indicazione geografica tipica "Lago di Corbara";
  b) le  uve di cui  trattasi devono risultare essere  state prodotte
nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di
produzione dei vini  a denominazione di origine  controllata "Lago di
Corbara" riconosciuta con decreto dirigenziale 1 luglio 1998;
  c)  i  quantitativi   di  vino  di  cui   trattasi  possono  essere
commercializzati con la denominazione di origine controllata "Lago di
Corbara" a decorrere rispettivamente dalla vendemmia 1999, per le uve
prodotte  nella vendemmia  1996 e  dalla  vendemmia 2000  per le  uve
prodotte nella vendemmia 1997,  purche' i suddetti quantitativi siano
sottoposti ad un esame  chimicofisico ed organolettico, come previsto
ai  sensi dell'art.  13  della  legge 10  febbraio  1992,  n. 164,  e
rispondano  ai requisiti  stabiliti  dal  disciplinare di  produzione
approvato con il citato decreto dirigenziale 1 luglio 1998;
  d)  i  relativi  quantitativi  di  vino  devono  essere  denunciati
all'ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato centrale per
la repressione delle frodi, entro quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del  presente decreto,  per gli opportuni  controlli in
merito alle quantita' detenute ed ai requisiti posseduti.