IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il regolamento (CEE) n. 3201 del 16 ottobre 1990, recante modalita' di applicazione per la disignazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, ed in particolare l'art. 26, comma 1; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1987, con il quale e' stata riconosciuta l'indicazione geografica "Lago di Corbara", e' stata delimitata la relativa zona di produzione ed e' stata autorizzato l'uso di riferimenti aggiuntivi; Visto il decreto dirigenziale 18 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Allerona", "Assisi", "Bettona", "Cannara", "Lago di Corbara", "Narni", "Spello" e "Umbria" per i vini prodotti nel territorio della regione Umbria e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il decreto dirigenziale 1 luglio 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Lago di Corbara" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione ed in particolare l'art. 4 contenente disposizioni relative allo smaltimento dei vini a indicazione geografica tipica "Lago di Corbara", confezionati o allo stato sfuso; Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori - sede regionale dell'Umbria - intesa ad ottenere, per i vini gia' classificati a indicazione geografica tipica "Lago di Corbara", prodotti nelle vendemmie 1996 e 1997, tuttora in fase di invecchiamento e di affinamento, la possibilita' di sottoporli ad analisi chimicofisica ed organolettica al fine di rivendicare la denominazione di origine controllata "Lago di Corbara", nonche' la possibilita' per i vini rossi gia' classificati a indicazione geografica tipica "Lago di Corbara" provenienti esclusivamente dalla vendemmia 1995, terminata la fase dell'invecchiamento e affinamento, di rivendicare tale indicazione geografica tipica, purche' entro un anno a decorrere dalla vendemmia 1998; Visto il parere espresso dal comitato nazionale, nella seduta del 17 dicembre 1998, con il quale ritenute fondate le predette richieste in quanto rispondenti a reali esigenze produttive e commerciali delle ditte interessate a condizione che i prodotti di cui trattasi provengono da una zona ricadente nell'ambito del territorio di produzione attualmente delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" ed abbiano i requisiti previsti dal detto disciplinare di produzione, vengono accolte le istanze sopra indicate anche in considerazione che tale possibilita' era stata prevista in alcuni decreti integrativi successivi ai decreti di riconoscimento di nuove denominazioni di origine e di approvazione dei relativi disciplinari di produzione per i corrispondenti vini; Ritenuto pertanto necessario provvedere all'integrazione del predetto decreto dirigenziale 1 luglio 1998 relativamente alla possibilita' di rivendicare la denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" per i vini rossi ad indicazione geografica tipica sopra individuati provenienti dalle vendemmie 1996 e 1997, tuttora in fase di invecchiamento e di affinamento, nonche' alla possibilita' di rivendicare la indicazione geografica tipica "Lago di Corbara", per i vini provenienti dalla vendemmia 1995, purche' entro un anno a decorrere dalla vendemmia 1998; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di cui trattasi si provveda con il decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e dall'art. 2 del decreto dirigenziale 1 luglio 1998 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Lago di Corbara", le ditte interessate, che non si sono avvalse delle disposizioni previste dall'art. 4 del citato decreto dirigenziale 1 luglio 1998, possono rivendicare la denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" per i vini rossi in fase di invecchiamento e di affinamento provenienti dalle vendemmie 1996 e 1997 alle seguenti condizioni: a) le uve utilizzate devono essere state denunciate come uve con l'indicazione geografica tipica "Lago di Corbara"; b) le uve di cui trattasi devono risultare essere state prodotte nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" riconosciuta con decreto dirigenziale 1 luglio 1998; c) i quantitativi di vino di cui trattasi possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" a decorrere rispettivamente dalla vendemmia 1999, per le uve prodotte nella vendemmia 1996 e dalla vendemmia 2000 per le uve prodotte nella vendemmia 1997, purche' i suddetti quantitativi siano sottoposti ad un esame chimicofisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione approvato con il citato decreto dirigenziale 1 luglio 1998; d) i relativi quantitativi di vino devono essere denunciati all'ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli opportuni controlli in merito alle quantita' detenute ed ai requisiti posseduti.