IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                 E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso
l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare le  disposizioni  del  titolo V,  riguardanti  la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle emissioni  disposte a tutto  il 18
febbraio 1999  ammonta, al  netto dei  rimborsi di  prestiti pubblici
gia' effettuati, a  lire 27.510 miliardi e tenuto  conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti i propri decreti in data 26  gennaio e 5 febbraio 1999, con i
quali e' stata disposta l'emissione  delle prime quattro tranches dei
certificati  di credito  del  Tesoro "zero  coupon"  della durata  di
diciotto mesi (CTZ-18)  con decorrenza 29 gennaio 1999  e scadenza 31
luglio 2000;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di una quinta tranche  dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il decreto  legislativo 21  novembre 1997,  n. 461,  recante
riordino  della disciplina  dei  redditi di  capitale  e dei  redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
quinta tranche di "CTZ-18", con decorrenza 29 gennaio 1999 e scadenza
31 luglio 2000,  fino all'importo massimo di 750 milioni  di euro, di
cui  al  decreto  ministeriale  del 26  gennaio  1999,  citato  nelle
premesse,  recante  l'emissione della  prima  e  seconda tranche  dei
certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 1999.