IL  MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO
                  E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nei  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare le  disposizioni  del  titolo V,  riguardanti  la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle emissioni  disposte a tutto  il 18
febbraio 1999  ammonta, al  netto dei  rimborsi di  prestiti pubblici
gia' effettuati, a  lire 27.510 miliardi e tenuto  conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto il proprio decreto in data  10 febbraio 1999, con il quale e'
stata disposta  l'emissione delle  prime due  tranches dei  buoni del
Tesoro poliennali  3%, con godimento  15 febbraio 1999 e  scadenza 15
febbraio 2002;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di  una terza  tranche dei  predetti buoni  del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta l'emissione di  una terza tranche dei  buoni del
Tesoro poliennali  3%, con godimento  15 febbraio 1999 e  scadenza 15
febbraio 2002, fino all'importo massimo  di nominali 2.000 milioni di
euro, di  cui al  decreto ministeriale del  10 febbraio  1999, citato
nelle  premesse, recante  l'emissione  delle prime  due tranches  dei
buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 febbraio 1999.