IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
delegato per le aree urbane
Vista la legge 13 giugno 1991, ed in particolare l'art. 3, il quale
prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate
norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della
strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1996,
n. 610 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada", che all'art. 54 dispone la
realizzazione di cunicoli e gallerie per la allocazione nel
sottosuolo dei pubblici servizi in strutture adeguatamente
dimensionate e concepite in modo tale da consentire manutenzione
ordinaria e straordinaria senza la manomissione del corpo stradale e
sue pertinenze;
Considerata l'esigenza di dare le necessarie indicazioni in materia
ai comuni con piu' di 30.000 abitanti;
Considerata l'opportunita', altresi', di dare le istruzioni anche
nel caso di pubblici servizi sistemati nei marciapiedi, la' dove tale
allocazione non arrechi intralcio alla circolazione e disagio alla
cittadinanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
novembre 1998 concernente la delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici, dott. Enrico
Micheli in materia di aree urbane;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente le
disposizioni di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
all'art. 54, primo comma, lettera b), mantiene allo Stato le funzioni
attinenti all'indicazione dei criteri per la raccolta e
l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale
esistente e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare
i diversi sistemi per una piu' agevole lettura dei dati;
Visto l'art. 98 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, che mantiene allo Stato le funzioni di definire disposizioni
tecniche relative alle strade e loro pertinenze;
Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, primo comma;
Considerata l'urgenza di intervenire nel settore dei servizi
tecnologici in armonia con la pressante necessita' di una
riqualificazione urbana in ciascuna area che abbia influenza sulla
mobilita' urbana e l'inquinamento;
Considerato altresi' che nel caso di opere di urbanizzazione
connesse all'imminente evento giubilare, venga considerata nel
contesto medesimo l'eventuale sistemazione dei pubblici servizi in
modo corrispondente alle prescrizioni del nuovo codice della strada;
Sentito il parere del comitato tecnico scientifico per lo
sfruttamento razionale del sottosuolo, di cui al decreto 25 giugno
1995 del Sottosegretario protempore alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, delegato per le aree urbane, nel cui comitato sono state
rappresentate le amministrazioni centrali, le imprese dei pubblici
servizi, l'U.P.I., l'A.N.C.I. e le Federazioni delle imprese;
Vista l'intesa espressa nella seduta del 13 novembre 1998 dalla
Conferenza unificata;
Visto il parere del Ministero dell'ambiente;
E m a n a
la seguente direttiva:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. La presente direttiva fornisce a comuni, province, Anas ed altri
Enti proprietari eo gestori delle sedi stradali e delle aree di uso
pubblico, in ambito urbano, le linee guida per la posa degli impianti
sotterranei delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, in
seguito denominate con il solo termine di "aziende".
2. Le relative disposizioni, ai sensi del primo comma dell'art. 25
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 66 del
regolamento di esecuzione n. 495 del 16 dicembre 1992, cosi' come
integrato dall'art. 54 del regolamento di esecuzione n. 610 del 16
settembre 1996, riguardano le realizzazioni di attraversamenti
trasversali e occupazioni longitudinali sotterranee della sede
stradale per le intrastrutture dei servizi.
3. Le disposizioni stesse sono dirette, altresi', a consentire la
facilita' di accesso agli impianti tecnologici e la relativa loro
manutenzione, e tendono a conseguire, per quanto possibile, il
controllo e la rilevazione delle eventuali anomalie attraverso
sistemi di segnalazione automatica ed evitare, o comunque ridurre per
quanto possibile al minimo, lo smantellamento delle sedi stradali, le
operazioni di scavo, lo smaltimento del materiale di risulta fino
alle localita' di discarica ed il successivo ripristino della sede
stradale.
4. Obbiettivo primario della presente direttiva e' quello di
razionalizzare l'impiego del sottosuolo in modo da favorire il
coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere,
facilitando la necessaria tempestivita' degli interventi stessi al
fine di consentire, nel contempo, la regolare agibilita' del traffico
ed evitare, per quanto possibile, il disagio alla popolazione
dell'area interessata ai lavori ed alle attivita' commerciali ivi
esistenti.
5. La connessa finalita' e' quella di promuovere la scelta di
interventi che non comportino in prospettiva la diminuzione della
fluidita' del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade
urbane, contribuendo cosi' sia ad evitare gli effetti di
congestionamento causato dalle sezioni occupate, sia a contenere i
consumi energetici, ridurre i livelli di inquinamento, nonche'
l'impatto visivo al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio
e realizzare economie a lungo termine.