IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Vista l'VIII direttiva del Consiglio delle Comunita' economiche europee n. 79/1072/CEE del 6 dicembre 1979 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, concernente le modalita' per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del Paese; Visto l'art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con decorrenza 1 gennaio 1981, dall'art. 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793, in attuazione della citata VIII direttiva; Atteso che ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio del 3 maggio 1998, a decorrere dal 1 gennaio 1999 la moneta degli Stati aderenti, tra cui l'Italia, e' l'euro; Visto l'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, il quale prevede tra l'altro che, a decorrere dal 1 gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico e' sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu; Ritenuta la necessita' di indicare in euro i limiti previsti dall'art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per renderli piu' aderenti alla previsione normativa dell'VIII direttiva C.E.; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, gli importi di lire trecentonovantottomila e di lire cinquantamila di cui all'art. 38- ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'esecuzione dei rimborsi a soggetti passivi non residenti, sono stabiliti rispettivamente in "duecento euro" e "venticinque euro". 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 1999 Il direttore generale: Romano