IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  l'art.  5,  trentaquattresimo comma,  del  decreto-legge  30
dicembre 1982,  n. 953, convertito  dalla legge 28 febbraio  1983, n.
53, il  quale prevede che  gli autoveicoli e i  motocicli d'interesse
storico, iscritti nei registri Automotoclub storico italiano, Storico
Lancia, Italiano FIAT,  Italiano Alfa Romeo, sono  esenti dalle tasse
automobilistiche;
  Visto  l'art. 2  del decreto  del Ministro  delle finanze  4 maggio
1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  10 maggio 1983, n. 126, il
quale prevede che, al fine di ottenere l'attestato di esenzione dalle
tasse  automobilistiche, che  tiene luogo  del disco  contrassegno, i
proprietari  dei  veicoli  sopraindicati  debbono  produrre  apposita
istanza al Ministero delle finanze;
  Visto l'art.  17, comma 24, della  legge 27 dicembre 1997,  n. 449,
che, a decorrere dal 1 gennaio 1998, ha soppresso per gli autoveicoli
ed i  motoveicoli, nonche' per i  motocicli rispettivamente l'obbligo
di  esporre  o di  portare  con  se'  il contrassegno  attestante  il
pagamento delle tasse automobilistiche;
  Ritenuta   l'opportunita'  di   sollevare  gli   interessati  dagli
adempimenti  previsti   dal  decreto  ministeriale  4   maggio  1983,
procedendo all'annotazione nell'archivio delle tasse automobilistiche
dei  veicoli  riconosciuti di  interesse  storico  ed aventi  diritto
all'esenzione  sulla  base di  apposita  comunicazione  da parte  dei
registri nei quali i veicoli stessi sono iscritti;
  Visto l'art. 3, comma 155, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il
quale  limita l'esenzione  dalle  tasse  automobilistiche ai  veicoli
sopraindicati costruiti da oltre trenta anni;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'Automotoclub storico italiano, il  Lancia Club per il Registro
storico Lancia,  il Registro  FIAT italiano  ed il  Registro italiano
Alfa  Romeo,  ai  fini   dell'esenzione  dal  pagamento  delle  tasse
automobilistiche,  comunicano mensilmente,  in  via  telematica o  su
supporto  informatico,  secondo  le modalita'  tecniche  che  saranno
fornite  con   successive  istruzioni,  agli  archivi   regionali  ed
all'archivio  nazionale delle  tasse automobilistiche  le targhe  dei
veicoli iscritti nel mese precedente  nei propri registri e costruiti
da oltre  trenta anni e  di quelli  cancellati nel mese  predetto dai
registri  medesimi. Di  tale  comunicazione i  registri devono  darne
notizia agli interessati.
  2. E'  abrogato l'art. 2 del  decreto del Ministro delle  finanze 4
maggio  1983 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 126 del 10 maggio 1983.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 marzo 1999
                                        Il direttore generale: Romano