IL  DIRETTORE CENTRALE  PER LA  RISCOSSIONE
                  del  Dipartimento delle  entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602 e  le  successive modificazioni  ed integrazioni,  contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43 e  le  successive modificazioni,  istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista l'istanza  prodotta in data  9 ottobre  1997 con la  quale la
Faro Sub  S.r.l. con  sede in  Torino ha chiesto,  ex art.  19, terzo
comma,  la  rateazione  per  il pagamento  di  un  carico  tributario
relativo  ad  imposte  dirette  afferente  l'anno  di  imposta  1991,
iscritto nei  ruoli posti  in riscossione  alla scadenza  di novembre
1997  per  il  complessivo  importo  di  L.  9.942.410  adducendo  di
trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il
predetto importo;
  Visto il decreto direttoriale del  1 luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G.,
con  il quale  il  Direttore  centrale per  la  riscossione e'  stato
delegato   ad  adottare   i  provvedimenti   di  rateazione   di  cui
all'articolo 19, terzo comma, del  Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973 n. 602;
  Considerato  che  la  Direzione  regionale  delle  entrate  per  il
Piemonte,  tenuto  anche  conto  dell'avviso  espresso  dagli  organi
all'uopo   interpellati,  ha   manifestato  parere   favorevole  alla
concessione  del richiesto  beneficio,  in  quanto nella  fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata societa';
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economicofinanziaria  del  contribuente  con  ripercussioni  negative
anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
  Considerato, inoltre, che per effetto  del versamento di un acconto
di L. 1.988.482 l'ammontare residuo dovuto e' pari a L. 7.953.928;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
terzo  comma dell'art.  19 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602, che consente  di poter accordare la rateazione dei
tributi  erariali   iscritti  nei  ruoli  speciali   e  straordinari,
allorquando   sussiste  la   necessita'   di   mantenere  i   livelli
occupazionali  e  di  assicurare  il  proseguimento  delle  attivita'
produttive;
                              Decreta:
  La riscossione del residuo carico tributario di L. 7.953.928 dovuto
dalla Faro Sub  S.r.l. e' ripartito in cinque rate  a decorrere dalla
scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti
dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
  La  sezione  staccata di  Torino  nel  provvedimento di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli   interessi  dovuti  dalla  predetta
societa',  ai sensi  del citato  art. 21  del decreto  del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e provvedera', altresi', a
tutti  gli  adempimenti  di  propria  competenza  che  si  rendessero
necessari.
  Il mancato pagamento  di due ratei consecutivi  determinera' per il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione in argomento sara' revocata, con successivo decreto,
ove  vengano a  cessare  i  presupposti in  base  ai  quali e'  stata
concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 dicembre 1998
                                        Il direttore centrale: Befera