Con deliberazione adottata dal consiglio generale il 16 luglio 1997, ed approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, di concerto con il Ministero del tesoro, l'Automobile club d'Italia ha deliberato il seguente regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo che qui di seguito viene riportato: Art.1 (Fonti e finalita'). - 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 24 della legge n. 241/1990 e degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile club d'Italia. Art.2 (Documenti esclusi dal diritto di accesso). - 1. L'Automobile club d'Italia garantisce a chiunque ne abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le sole eccezioni di cui al secondo comma del presente articolo, da porre in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese. 2. Sono sottratti al diritto di accesso, al di fuori del caso in cui quest'ultimo venga esercitato dallo stesso soggetto che ha formato o esibito l'atto, le seguenti categorie di documenti amministrativi: a) i progetti di opere o di lavori presentati dai partecipanti ad un appaltoconcorso indetto dall'ente; b) i certificati medici contenenti notizie circa lo stato di salute di dipendenti o di terzi, comunque utilizzati dall'ente ai fini dell'espletamento della propria attivita' amministrativa; c) la documentazione riguardante i pagamenti delle tasse automobilistiche effettuati da soggetti diversi dal richiedente. Art.3 (Differimento del diritto di accesso).- 1. Allo scopo di evitare il verificarsi di gravi ostacoli o impedimenti all'esercizio dell'attivita' amministrativa, e' in facolta' dell'Automobile club d'Italia differire l'accesso delle seguenti categorie di documenti amministrativi: a) elaborati scritti svolti da candidati nel corso dell'espletamento delle prove di concorsi pubblici o interni indetti dall'ente, fino alla conclusione dei concorsi stessi; b) offerte presentate da imprese, aziende e societa' nel corso dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e di servizi fino alla conclusione delle procedure stesse.