IL DIRETTORE REGIONALE
                    delle entrate per la Liguria
  Vista  la legge  23 dicembre  1977, n.  952, recante  modificazioni
delle norme  sulla registrazione degli  atti da prodursi  al pubblico
registro automobilistico  e di altre  norme in materia di  imposta di
registro;
  Ritenuto  che l'art.  1 della  citata legge  assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da  corrispondersi al momento stesso della
richiesta -  le formalita' da  eseguirsi presso il  pubblico registro
automobilistico,  richieste   in  forza  di  scritture   private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16 aprile  1987, n.  310, attuativo  delle disposizioni
contenute  nell'art. 6,  ultimo comma,  della surrichiamata  legge 23
dicembre 1977,  n. 952,  l'ufficio provinciale del  pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236  dello stato di previsione  delle entrate statali
del rispettivo anno finanziario, entro  il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto l'art.  3, comma 48,  della legge  28 dicembre 1995,  n. 549,
istitutivo  dell'addizionale  provinciale   all'imposta  erariale  di
trascrizione;
  Considerato che per l'imposta di  cui alla sopracitata legge n. 549
del  1995 si  applicano  le  disposizioni contenute  nel  capo I  del
decreto legislativo n. 398 del 1990  e dell'art. 10 del decreto legge
29 aprile 1994, n. 260,  convertito con modificazioni, dalla legge 27
giugno 1994, n. 413;
  Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme
sulle   modalita'  per   l'attuazione  dell'addizionale   provinciale
all'imposta erariale di trascrizione;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546 e  dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692,  nonche' dall'art. 1  della legge 9  luglio 1990, n.  187, in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti rispettivamente  in sessanta giorni per  gli atti stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza  delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del  fatto che il mancato versamento  delle imposte di
che  trattasi  entro  il  giorno successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto  del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1997,  n. 952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la  necessita' di prevedere, nei casi  di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito
con  modificazioni, nella  legge 28  luglio 1961,  n. 770,  nel testo
modificato dalla  legge 2  dicembre 1975, n.  576 e  sostituito dalla
legge 25  ottobre 1985,  n. 592, contenente  norme sulla  proroga dei
termini  di prescrizione  e  decadenza per  il  mancato o  irregolare
funzionamento degli uffici finanziari,  applicabili anche al pubblico
registro automobilistico;
  Visto il decreto ministeriale n. 1998/11772 del 29 gennaio 1998 con
cui   vengono  delegati   i   direttori   regionali  delle   entrate,
territorialmente competenti,  ad adottare  i decreti  di accertamento
del  mancato o  irregolare  funzionamento degli  uffici del  pubblico
registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre
1985,  n.  592, provvedendo  alla  pubblicazione  dei medesimi  nella
Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;
  Vista la  nota n.  430-39/99 del  20 gennaio 1999  con la  quale la
Procura generale della  Repubblica di Genova ha  segnalato il mancato
funzionamento dell'ufficio  del pubblico registro  automobilistico di
Genova in data  25 gennaio 1999 per consentire  la sostituzione delle
apparecchiature informatiche in dotazione;
                              Decreta:
  Per i  motivi indicati  nelle premesse  viene accertato  il mancato
funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova in data
25 gennaio 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 1 marzo 1999
                                    Il direttore regionale: Marchetti