L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante  la semplificazione  dei procedimenti  amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il  decreto legislativo 13  ottobre 1998, n. 373,  recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174,  recante
attuazione  della direttiva  92/96/CEE  in  materia di  assicurazione
diretta sulla vita;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  175,  recante
attuazione  della direttiva  92/49/CEE  in  materia di  assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il  decreto legislativo  26  maggio  1997, n.  173,  recante
attuazione della direttiva  91/674/CEE in materia di  conti annuali e
consolidati  delle imprese  di  assicurazione ed  in particolare  gli
articoli 55, comma  3, e 67, comma 5, che  attribuiscono all'ISVAP il
potere  di  stabilire con  proprio  provvedimento  i criteri  per  la
determinazione,  nell'ambito  del  conto economico  del  bilancio  di
esercizio, delle quote dell'utile degli investimenti da trasferire al
conto tecnico dei  rami danni e di quelle da  trasferire al conto non
tecnico  dei   rami  vita   nonche'  delle  quote   dell'utile  degli
investimenti  da trasferire  al conto  tecnico dei  rami vita  per il
conto economico del bilancio consolidato;
  Ritenuta la necessita'  di stabilire i suddetti  criteri che devono
essere applicati  a partire dal  bilancio di esercizio  e consolidato
dell'anno 1998 da parte delle  imprese e sedi secondarie (nel seguito
pure denominate imprese) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n.
173/1997;
                              Dispone:
                              Sezione 1
                             Rami danni
                               Art. 1.
                 Quota dell'utile degli investimenti
  1. Le imprese  di cui all'art. 1 del decreto  legislativo 26 maggio
1997, n. 173, autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa e
riassicurativa nei rami  danni indicati al punto  A) dell'allegato al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, trasferiscono, nell'ambito
del  conto economico,  una  quota dell'utile  degli investimenti  dal
conto non  tecnico al  conto tecnico  secondo le  modalita' stabilite
nella presente sezione.
  2.   L'utile  degli   investimenti  da   assumere  ai   fini  della
determinazione della  quota da  trasferire al  conto tecnico  e' dato
dall'ammontare dei  proventi da  investimenti iscritto nel  conto non
tecnico al  netto dell'importo degli oneri  patrimoniali e finanziari
iscritto nel medesimo conto non tecnico.